Comunicazioni sulla GU nº T-628/20 of Tribunal General de la Unión Europea, November 13, 2020

Resolution DateNovember 13, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-628/20

Ricorso proposto il 16 ottobre 2020 - Ryanair / Commissione

(Causa T-628/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: F. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, I. Metaxas-Maranghidis e S. Rating, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) della Commissione europea del 31 luglio 2020 relativa all’aiuto di Stato SA. 57659 - Spagna - Recapitalisation fund1 , e

condannare la Commissione europea alle spese.

La ricorrente chiede inoltre che il suo ricorso sia trattato secondo il procedimento accelerato di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di Giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea delle specifiche disposizioni del TFUE e dei principi generali del diritto dell’Unione in materia di divieto di discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento che soggiacciono alla liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea fino dalla fine degli anni ’80. La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell’Unione europea ha permesso la crescita di compagnie aeree a basso costo veramente paneuropee. Autorizzando la Spagna a riservare gli aiuti ad imprese stabilite in Spagna, la Commissione europea avrebbe ignorato i danni causati dalla crisi COVID-19 alle compagnie aeree paneuropee e il loro ruolo nella rete dei collegamenti aerei in Spagna. L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE prevedrebbe un’eccezione al divieto di aiuti di Stato in forza dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma non prevedrebbe alcuna eccezione alle altre norme e principi del TFUE.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe applicato in maniera erronea l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE violando l’obbligo di ponderare gli effetti positivi...

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