Sentenze nº T-723/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 03, 2021

Resolution DateMarch 03, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-723/18

Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Procedura di certificazione - Esclusione dall’elenco definitivo dei funzionari autorizzati a seguire il programma di formazione - Articolo 45 bis dello Statuto - Ricorso di annullamento - Comunicazione mediante lettera raccomandata - Articolo 26 dello Statuto - Invio postale raccomandato non ritirato dal suo destinatario - Dies a quo del termine di ricorso - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Principio di buona amministrazione - Proporzionalità - Regime linguistico

Nella causa T-723/18,

João Miguel Barata, residente in Evere (Belgio), rappresentato da G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da J. Steele e I. Terwinghe, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del 23 luglio 2018, dell’atto del 7 dicembre 2017, dell’atto del 21 dicembre 2017, della lettera del 1° marzo 2018, della lettera del 22 marzo 2018, relative alla candidatura del ricorrente alla procedura di certificazione per l’anno 2017, nonché del bando di concorso interno del 22 settembre 2017,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto da R. da Silva Passos, presidente, V. Valančius, I. Reine, L. Truchot e M. Sampol Pucurull (relatore), giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 22 settembre 2017 il Parlamento europeo pubblicava un invito a presentare candidature (in prosieguo: il «bando di concorso») per la campagna di certificazione 2017, al fine di selezionare funzionari del gruppo di funzioni AST idonei ad essere nominati a un posto del gruppo di funzioni AD. Il 27 settembre 2017 il ricorrente, sig. João Miguel Barata, che è un funzionario del Parlamento, presentava la propria candidatura.

2 Il 7 dicembre 2017 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») respingeva tale candidatura in quanto irricevibile, poiché non era corredata dell’elenco obbligatorio degli allegati (in prosieguo: l’«atto del 7 dicembre 2017»).

3 Il 13 dicembre 2017 il ricorrente chiedeva un riesame del suo fascicolo di candidatura.

4 Il 21 dicembre 2017 l’APN confermava l’atto del 7 dicembre 2017 (in prosieguo: l’«atto del 21 dicembre 2017»).

5 Il 2 febbraio 2018 il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

6 Con lettera del 1°marzo 2018 (in prosieguo: la «lettera del 1°marzo 2018»), l’APN ribadiva che il ricorrente non era ammesso a partecipare alla procedura di certificazione per il 2017, informandolo al contempo della possibilità di proporre un ricorso presso il comitato paritetico per la procedura di certificazione (in prosieguo: il «COPAC»).

7 L’8 marzo 2018 il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al COPAC.

8 Con lettera del 22 marzo 2018, il COPAC comunicava al ricorrente di aver fornito all’APN un parere che andava nel senso del respingimento di tale ricorso (in prosieguo: la «lettera del 22 marzo 2018»).

9 Il 28 marzo 2018 l’APN confermava il rigetto della candidatura del ricorrente.

10 Il 13 aprile 2018 il ricorrente presentava un reclamo contro la decisione del 28 marzo 2018.

11 Il 16 aprile 2018 il Parlamento pubblicava l’elenco dei candidati prescelti.

12 Il 23 luglio 2018 l’APN respingeva i reclami del ricorrente e confermava la sua decisione di non ammetterlo a partecipare alla procedura di selezione dei funzionari idonei ad essere nominati in un impiego del gruppo di funzioni AD (in prosieguo: la «decisione del 23 luglio 2018»). Il Parlamento inviava tale decisione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio del ricorrente. Il 25 luglio 2018 il servizio postale belga presentava tale lettera presso il domicilio del ricorrente e, in mancanza di quest’ultimo, depositava un avviso di giacenza. Poiché detta lettera non veniva ritirata dal ricorrente, il servizio postale belga la rinviava al Parlamento il 9 agosto 2018.

13 Il 28 agosto 2018 il Parlamento inviava un messaggio di posta elettronica al ricorrente, al quale era allegata la decisione del 23 luglio 2018.

Procedimento e conclusioni delle parti

14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2018, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

15 Il controricorso, la replica e la controreplica sono stati depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 25 febbraio, il 25 aprile e il 7 giugno 2019.

16 Il 9 luglio 2019 il ricorrente ha depositato una domanda di udienza di discussione.

17 A seguito della modifica della composizione del Tribunale, con decisione del 18 ottobre 2019, il presidente del Tribunale, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ha attribuito la causa a un nuovo giudice relatore, assegnato alla Settima Sezione.

18 Su proposta della Settima Sezione, il Tribunale ha deciso, il 6 dicembre 2019, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

19 Su proposta del giudice relatore (Settima Sezione ampliata), il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alcuni quesiti scritti alle parti. Le parti hanno risposto a tali quesiti nel termine impartito. L’udienza, prevista per il 2 aprile 2020, è stata rinviata al 1° luglio 2020.

20 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 23 luglio 2018, l’atto del 7 dicembre 2017, l’atto del 21 dicembre 2017, la lettera del 1° marzo 2018, la lettera del 22 marzo 2018 nonché il bando di concorso (1);

- condannare il Parlamento alle spese.

21 Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile;

- in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato; e

- condannare il ricorrente alla totalità delle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità

22 Il Parlamento solleva due eccezioni di irricevibilità, vertenti, la prima, sulla tardività del ricorso e, la seconda, sulla mancata conformità del ricorso all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

Sulla tardività del ricorso

23 Il Parlamento sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo. Esso dichiara di aver notificato al ricorrente la decisione del 23 luglio 2018 mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il 25 luglio 2018 il servizio postale avrebbe presentato tale lettera presso il domicilio del ricorrente, a Bruxelles (Belgio) e, in assenza di quest’ultimo, avrebbe lasciato un avviso di passaggio. Non avendo il ricorrente ritirato tale lettera prima della scadenza del termine di legge di conservazione da parte della posta, 9 agosto 2018, il termine di ricorso avrebbe cominciato a decorrere da tale data e sarebbe scaduto il 19 novembre 2018. Il ricorso, proposto il 7 dicembre 2018, sarebbe quindi tardivo.

24 Il ricorrente contesta la regolarità della notifica per posta della decisione del 23 luglio 2018, decisione di cui egli afferma di aver potuto venire a conoscenza solo quando il Parlamento gliela ha inviata con messaggio di posta elettronica il 28 agosto 2018. Egli sostiene che, poiché il termine di ricorso è iniziato a decorrere da tale data, il ricorso non è tardivo.

25 Occorre ricordare che l’articolo 25, secondo comma, dello Statuto prevede che «[o]gni decisione individuale presa in applicazione [dello] statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato». Non prescrivendo il o i metodi che consentono di comunicare una decisione individuale «per iscritto», tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l’amministrazione dispone di diverse possibilità al riguardo, tra cui la via elettronica (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T-493/17, non pubblicata, EU:T:2018:852, punto 54).

26 In effetti, la via elettronica non è l’unica possibile per notificare le decisioni amministrative. L’amministrazione può altresì procedere mediante un invio postale raccomandato con ricevuta di ritorno, metodo che è espressamente previsto all’articolo 26, terzo comma, dello Statuto, secondo il quale «[l]a comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma del funzionario interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato dal funzionario». Grazie alle garanzie particolari che presenta sia per il funzionario sia per l’amministrazione, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento è riconosciuta come una modalità sicura in materia di notificazione (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T-493/17, non pubblicata, EU:T:2018:852, punto 61).

27 Da tali elementi risulta che l’amministrazione è in linea di principio libera di scegliere il metodo che ritiene più appropriato alla luce delle circostanze del caso di specie al fine di procedere alla notifica di una decisione di rigetto di un reclamo, dato che lo Statuto non impone alcun ordine di priorità tra i diversi metodi possibili, come la via elettronica o la lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

28 Peraltro, occorre ricordare che l’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto prevede che il ricorso debba essere presentato entro un termine di tre mesi che decorre dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo. Ai sensi dell’articolo 60 del regolamento di procedura, «[i] termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

29 Secondo una giurisprudenza costante, i termini per proporre reclami e ricorsi, contemplati dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, sono di ordine pubblico e non...

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