Commission Implementing Decision (EU) 2021/1037 of 16 June 2021 on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘Ban Fossil Fuel Advertising and Sponsorships’ pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council (Only the English text is authentic)

Coming into Force25 June 2021
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32021D1037
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1037/oj
Published date25 June 2021
Date16 June 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 226, 25 June 2021
L_2021226IT.01003601.xml
25.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 226/36

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1037 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2021

relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 aprile 2021 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili».
(2) Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue: «Esortiamo la Commissione europea a proporre un atto legislativo dell'UE che vieti la pubblicità dei combustibili fossili e dei servizi di trasporto aereo, stradale e per via navigabile che utilizzano combustibili fossili, fatta eccezione per i servizi di trasporto di interesse economico generale; vieti la pubblicità di qualsiasi impresa attiva sul mercato dei combustibili fossili, in particolare nella loro estrazione, raffinazione, fornitura, distribuzione o vendita; vieti le sponsorizzazioni da parte delle imprese di cui al punto 2 o l'uso di marchi o denominazioni commerciali connessi ai combustibili fossili. Tale atto rientrerebbe nella competenza dell'UE in quanto consisterebbe in una regolamentazione del mercato interno volta a rafforzare la protezione dei consumatori e a garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica e dell'ambiente. L'atto accrescerebbe in effetti la consapevolezza del pubblico in merito ai prodotti e alle tecnologie responsabili dei cambiamenti climatici e di altri danni ambientali e sanitari, perseguendo gli obiettivi previsti dalle politiche dell'UE di tutela dell'ambiente e dei consumatori attraverso l'armonizzazione delle norme in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei combustibili fossili. Ciò rientrerebbe nell'ambito della competenza concorrente, che comprende il mercato interno, l'ambiente e la protezione dei consumatori (cfr. l'
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