87/3/EEC: Commission Decision of 4 December 1986 in proceedings under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.055 - ENI/Montedison) (Only the Italian text is authentic)

Published date07 January 1987
Subject MatterCompetition,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 5, 7 January 1987
EUR-Lex - 31987D0003 - IT 31987D0003

87/3/CEE: Decisione della Commissione del 4 dicembre 1986 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.055 - ENI/Montedison) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 07/01/1987 pag. 0013 - 0022


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1986

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/31.055 - ENI/Montedison)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(87/3/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 6 e 8,

viste la richiesta di attestazione negativa e la notifica per un'esenzione ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17, introdotte il 19 ottobre 1983 dall'Ente nazionale idrocarburi, Roma, Italia (in prosieguo, ENI) e dalla società Montedison Spa, Milano, Italia (in prosieguo, Montedison) relativamente ad una serie di accordi entrati in vigore rispettivamente il 17 marzo ed il 27 settembre 1983,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della richiesta e della notifica (2), ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. IN FATTO

A. Oggetto della decisione

(1) La presente decisione concerne tutti gli accordi conclusi tra ENI e Montedison nel quadro ed al fine dalla cessione reciproca di azienda nei settori dei derivati base della nafta, delle termoplastiche e di alcune gomme. La presente decisione riguarda altresi gli ulteriori accordi di fornitura, di conto/lavoratione e di licenza di brevetto e/o di conoscenze tecnologiche intercorsi tra le sopramenzionate società. La presente decisione, infine, concerne le decisioni di ENI e Montedison di procedere alla chiusura, alla riduzione di capacità ovvero alla conversione di determinati impianti o linee di produzione.

B. Le imprese

(2) ENI è l'ente pubblico italiano nel settore dell'energia. Il suo oggetto sociale originario è la ricerca di giacimenti di idrocarburi ed il relativo sfruttamento ai fini dell'approvvigionamento energetico del paese. In seguito le sue attività svolte a livello multinazionale si sono estese a tutto il settore delle fonti energetiche ed a quelli ad esso connessi, tra gli altri all'industria petrolchimica (gestita dalla filale Enichem). Il fatturato dell'ente nel 1982, epoca dell'accordo oggetto della presente decisione, era di 37 228 miliardi, (circa 28,50 miliardi di ECU).

(3) Montedison è un gruppo societario italiano a capitale privato con attività tosto diversificate, il cui nucleo tradizionale è costituito da quelle nei settori chimico e farmaceutico. L'impresa opera su più mercati nel mondo tanto a livello di produzione che di distribuzione; di recente in Montedison è stata intrapresa una vasta ristrutturazione, della quale l'accordo di cui trattasi costituisce uno degli aspetti più significativi. Il fatturato del gruppo nel 1982 sera nell'ordine dei 9 019 miliardi di Lit (circa 7 miliardi di ECU).

C. I prodotti ed il loro mercato

(4) I prodotti contemplati dagli accordi in oggetto sono tutti dei derivati della virgin-nafta, che costituisce la principale materia prima dell'industria petrolchimica europea. Più precisamente si tratta dei prodotti di base (etilene, propilene, benzina pirolitica e frazione C4 - butadiene), delle termoplastiche (polietilene a bassa densità: LDPE; polietilene ad alta densità: HDPE; polietilene lineare: LLDPE; polipropilene: PP, polistirolo: PS; cloruro di polivinile: PVC; acrilonitrile-bitadiene-strirolo: ABS), nonché di altri prodotti (quali le gomme acriliche e nitriliche) che avevano un'importanza minore per le due imprese a causa della loro limitata capacità produttiva in materia.

(5) Il mercato di tali prodotti nella Comunità è strettamente legato alle vicende dell'industria petrolchimica europea. Questa, in espasione sino agli anni '70 è giunta per la gran parte dei prodotti ad una crisi di sovraccapacità strutturale che ha indotto gli operatori ad elaborare strategie di riduzione volte al superamento delle gravi difficoltà. Questa tendenza si è manifestata in tutta la Comunità con ristrutturazioni individuali o attraverso accordi bilaterali simili a quelli tra ENI e Montedison che costituiscono il perno della razionalizzazione della petrolchimica italiana, conformemente alle indicazioni contenute nel cosidetto « Piano chimico » elaborato nel 1981 dal governo italiano.

Con più specifico riguardo ai prodotti oggetto degli accordi ENI-Montedison, è importante rilevare che per quelli di base (etilene, propilene) il mercato non si presenta completamente trasparente a causa delle peculiarità logistiche dei trasporti - che sono effettuati sovente via tubo, per ragioni di maggiore economicità e sicurezza, con conseguente legame di fatto tra venditore ed acquirente - e per l'alta incidenza degli autoconsumi da parte di ciascun produttore. Di conseguenza, la capacità produttive delle 25 aziende dell'Europa occientale non riflettono le vendite sul mercato libero che resta di difficile definizione. Il mercato delle termoplastiche (al quale corrisponde il maggior valore dei rami d'azienda trasferiti in forza degli accordi di cui trattasi) è invece più trasparente: nell'ambito comunitario ed in ciascuno Stato membro sono, infatti, numerose le imprese produttrici concorrenti attive nell'interscambio transfrontaliero. Una stima della quota di mercato di ciascuna di esse è, pertanto, possibile: i dati relativi sono riassunti più avanti.

D. Gli accordi

(6) Gli accordi tra ENI e Montedison sono stati firmati il 31 dicembre 1982 e sono entrati in vigore il 17 marzo 1983, per le acquisizioni di ENI ed il 27 settembre 1983, per quelle di Montedison.

Con l'eccezione di quanto altimenti specificato qui di seguito, gli accordi di base comportano una cessione reciproca di alcuni d'azienda tra le due imprese comprensiva di tutte le attività e di tutti i beni, materiali ed immateriali, inclusi centri di recerca, tecnologie, berevetti, strutture di produzione e di distribuzione, ivi compreso il personale addetto. Detti accordi di base conducono, quindi, ad una specializzazione de facto tra le due parti.

(7) Per quanto concerne il trasferimento dei rami di azienda, gli accordi tra ENI e Montedison possono così riassumersi:

a) Montedison cede a ENI parte dei propri rami d'azienda nei settori della chimica di base (settore cracking: etilene ed altri derivati della nafta): in particolare Montedison conserva le produzioni del tipo in oggetto ottenute nello stabilimento di Porto Marghera;

b) Montedison cede a ENI i propri rami d'azienda nei settori del LDPE, LLDPE, HDPE, ABS, PVC e gomme acriliche e nitriliche;

c) ENI cede a Montedison i propri rami d'azienda nei settori del PP e PS; inoltre, tenuto conto della diversità in valore di quanto rispettivamente ceduto ed acquisito, ENI ha conguagliato Montedison con una somma liquida;

d) gli accordi prevedono alcune eccezioni al trasferimento dei rami d'azienda. Un primo gruppo di eccezioni corrisponde ai regimi transitori necessari nell'attesa di chiudere alcuni impianti particolarmente obsoleti: quelli ENI di Porto Torres (polistirolo), e quelli di Montedison di Rho (gomme acriliche e nitriliche) e di Terni (PVC). Detti impianti non sono trasferiti e per le loro produzioni è concessa, nel corso del periodo transitorio sino alla chiusura, la distribuzione in esclusiva alla controparte. Tutti gli impianti summenzionati sono stati chiusi, salvo la linea delle gomme acriliche la cui chiusura è prevista;

e) fanno parimenti eccezione al trasferimento un certo di brevetti, con peculiare, versatilità d'applicazione nonché certe tecnologie, non brevettate, che presentavano un'utilità particolare per il cedente. Questi beni immateriali non sono stati, quindi, trasferiti, bensì hanno formato oggetto di una concessione, in licenza esclusiva, all'accipiente.

(8) ENI e Montedison hanno, inoltre, stipulato, a fronte delle nuove situazioni createsi a seguito della transazione, una serie di contratti di fornitura e di conto/lavorazione volti a disciplinare i nuovi rapporti nei complessi industriali e aree che, nati in un'ottica di poli petrolchimici integrati, venivano a comprendere dopo gli accordi impianti di proprietà dell'una o dell'altra impresa. La maggior parte di tali contratti riguarda essenzialmente il reciproco interscambio di materie prime - spesso agevolato dall'esistenza di collegamenti via tubo - ovvero la fornitura - in genere da parte del proprietario originario - di utilities nei complessi produttivi di coabitazione. In forza di contratti di conto/lavorazione, invece, il proprietario originario dell'unità produttiva trasferita continua a gestire tale impianto per conto del nuovo proprietario. Tutti i contratti di conto/lavorazione hanno cessato di essere in vigore già prima del 1986, salvo quelli relativi a Mantova e all'azienda PVC di Porto Marghera.

I contratti di fornitura hanno una durata variabile, a volte indeterminata, con possibilità di disdetta per i contraenti; in caso alienazione dell'impianto o del ramo d'azienda ad un terzo ciascuna parte può rescindere il contratto se ricorra una giusta causa (articolo 2558 del codice civile). Il prezzo dei prodotti corrisponde al cosiddetto « NWE-West-Europe) contract price » nei contratti a lungo termine o ne è leggermente inferiore. In genere il contratto stabilisce il quantitativo di prodotto oggetto della fornitura, per le utilities dipende dalle effettive necessità di ciascun impianto. Sul totale del valore...

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