Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 of 24 May 2019 on the rules and procedures for the operation of unmanned aircraft (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force05 August 2021
Published date05 August 2021
Celex Number02019R0947-20210805
Date05 August 2021
TESTO consolidato: 32019R0947 — IT — 05.08.2021

02019R0947 — IT — 05.08.2021 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/947 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 152 del 11.6.2019, pag. 45)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/639 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2020 L 150 1 13.5.2020
►M2 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/746 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2020 L 176 13 5.6.2020
►M3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1166 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2021 L 253 49 16.7.2021


Rettificato da:

C1 Rettifica, GU L 255, 4.10.2019, pag. 7 (2019/947)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/947 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2019

relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni dettagliate per l’esercizio di sistemi di aeromobili senza equipaggio nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1139.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) «sistema di aeromobili senza equipaggio» («UAS») : un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto;
2) «operatore di sistema di aeromobili senza equipaggio» («operatore UAS») : ogni persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più UAS;
3) «assembramenti di persone» : raduni di persone in cui è impossibile disperdersi a causa dell'elevata densità dei presenti;
4) «zona geografica unica dell'UAS» : una porzione di spazio aereo stabilita dall'autorità competente che agevola, limita o esclude le operazioni UAS al fine di far fronte ai rischi connessi alla sicurezza, alla riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla sicurezza o all'ambiente derivanti dalle operazioni UAS;
5) «solidità» : la proprietà delle misure di attenuazione che risulta dalla combinazione della maggiore sicurezza fornita dalle misure di attenuazione e il livello di garanzia e di integrità che tale maggiore sicurezza ha conseguito;
6) «scenario standard» : un tipo di operazione UAS appartenente alla categoria «specifica», come definito nell'appendice 1 dell’allegato, per il quale è stato individuato un elenco preciso di misure di attenuazione, in modo tale che l’autorità competente possa considerarsi soddisfatta delle dichiarazioni in cui gli operatori comunicano che applicheranno le misure di attenuazione al momento dell’esecuzione di questo tipo di operazioni;
7) «operazione entro la distanza di visibilità» («VLOS», visual line of sight) : un tipo di operazione UAS in cui il pilota remoto è in grado di mantenere un contatto visivo costante e senza l'aiuto di strumenti con l'aeromobile senza equipaggio, consentendo al pilota remoto di controllare la traiettoria di volo dell'aeromobile senza equipaggio rispetto ad altri aeromobili, a persone e a ostacoli al fine di evitare collisioni;
8) «operazione oltre la distanza di visibilità» («BVLOS», beyond visual line of sight) : un tipo di operazione UAS che non è condotta in VLOS;
9) «certificato di operatore di UAS leggero» («LUC») : un certificato rilasciato da un'autorità competente a un operatore UAS, come indicato nella parte C dell'allegato;
10) «club o associazione di aeromodellismo» : un’organizzazione legalmente stabilita in uno Stato membro al fine di effettuare voli per motivi di svago, esibizioni di volo, attività sportive o gare utilizzando UAS;
11) «merci pericolose» : articoli o sostanze in grado di costituire un rischio per la salute, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente in caso di incidente, trasportati dagli aeromobili senza equipaggio come carico utile, tra cui in particolare:
a)
esplosivi (pericolo di esplosione di massa, pericolo di proiezione e spostamento d'aria, leggero pericolo di spostamento d'aria, grave rischio di incendio, agenti esplosivi, esplosivi estremamente insensibili);
b)
gas (gas infiammabile, gas non infiammabile, gas tossico, ossigeno, pericolo di inalazione);
c)
liquidi infiammabili (liquidi infiammabili; combustibile, olio combustibile, benzina);
d)
solidi infiammabili (solidi infiammabili, solidi spontaneamente infiammabili, pericolosi quando umidi);
e)
agenti ossidanti e perossidi organici;
f)
sostanze tossiche e infettanti (veleno, pericolo biologico);
g)
sostanze radioattive;
h)
sostanze corrosive;
12) «carico utile» : ogni strumento, meccanismo, equipaggiamento, parte, apparato, annesso o accessorio, comprese le apparecchiature di comunicazione, installato sull'aeromobile o collegato a esso e non utilizzato o destinato a essere utilizzato per l'esercizio o il controllo di un aeromobile in volo e che non costituisce parte di una cellula, di un motore o di un'elica;
13) «identificazione diretta a distanza» : un sistema che garantisce la trasmissione locale di informazioni relative ad un aeromobile senza equipaggio in esercizio, compresa la marcatura dell'aeromobile senza equipaggio, in modo che tali informazioni possano essere ottenute senza accesso fisico agli aeromobili senza equipaggio;
14) «modalità follow me» : una modalità di funzionamento di un UAS in cui l'aeromobile senza equipaggio segue costantemente il pilota remoto entro un raggio prestabilito;
15) «geo-consapevolezza» : una funzione che, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, rileva potenziali violazioni delle limitazioni dello spazio aereo e invia un segnale di allarme al pilota remoto, affinché possa adottare misure immediate ed efficaci per evitare tale violazione;
16) «UAS costruito da privati» : UAS assemblati o fabbricati per l'uso personale del fabbricante, esclusi gli UAS assemblati a partire da insiemi di parti immessi sul mercato come kit pronti da assemblare;
17) «operazione autonoma» : un'operazione durante la quale un aeromobile senza equipaggio opera senza che il pilota remoto sia in grado di intervenire;
18) «persone non coinvolte» : persone che non partecipano all'operazione UAS o che non sono a conoscenza delle istruzioni e delle precauzioni di sicurezza fornite dall'operatore UAS;
19) «messa a disposizione sul mercato» : qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
20) «immissione sul mercato» : la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
21) «area di terra controllata» : l'area di terra in cui viene utilizzato l'UAS e all'interno della quale l'operatore UAS può garantire che siano presenti solo le persone coinvolte;
22) «massa massima al decollo» («MTOM») : la massa massima dell'aeromobile senza equipaggio, compreso il carico utile e il carburante, quale definita dal fabbricante o dal costruttore, alla quale è consentito l'esercizio dell'aeromobile senza equipaggio;
23) «aliante senza equipaggio» : un aeromobile senza equipaggio sorretto in volo dalla reazione dinamica dell'aria a contatto con le sue superfici di portanza fisse, il cui volo libero non è dipendente da un motore. Esso può essere dotato di motore da utilizzare in caso di emergenza;

▼M1

24) «osservatore dell’aeromobile senza equipaggio» : una persona, posta a fianco del pilota remoto, che, mediante l’osservazione visiva senza strumenti dell’aeromobile senza equipaggio, aiuta il pilota remoto a mantenere l’aeromobile senza equipaggio in VLOS e ad effettuare il volo in sicurezza;
25) «osservatore dello spazio aereo» : una persona che assiste il pilota remoto mediante una scansione visiva senza strumenti dello spazio aereo in cui opera l’aeromobile senza equipaggio, al fine di prevenire potenziali rischi in volo;
26) «unità di comando» («CU», command unit) : il dispositivo o il sistema di dispositivi di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio quale definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139, che supporta il controllo o il monitoraggio degli aeromobili senza equipaggio in tutte le fasi del volo, ad eccezione delle infrastrutture di supporto al servizio di collegamento per le funzioni di comando e controllo (C2);
27) «servizio di collegamento C2» : un servizio di comunicazione fornito da un terzo, che assicura le funzioni di comando e controllo tra gli aeromobili senza equipaggio e la CU;
28) «geografia di volo» : il volume dello spazio aereo definito nello spazio e nel tempo, in cui l’operatore UAS prevede di effettuare l’operazione secondo le normali procedure di cui all’appendice 5, punto 6, lettera c), dell’allegato;
29) «area della geografia di volo» : la proiezione della geografia di volo sulla superficie terrestre;
30) «volume di contingenza» : il volume di spazio aereo al
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