Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 2 September 2021.

JurisdictionEuropean Union
Date02 September 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 2 settembre 2021(1)

Causa C262/20

VB

contro

Glavna direktsia „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Limitazione della durata del lavoro notturno – Lavoratori del settore pubblico e privato – Parità di trattamento»






1. Per assicurare la piena effettività della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/88/CE (2), è necessario che gli Stati membri prevedano che la durata normale del lavoro notturno dei vigili del fuoco sia inferiore alla durata normale prevista per il lavoro diurno? È compatibile con le disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali una legislazione nazionale che preveda solo per i lavoratori del settore privato la durata massima del lavoro notturno a sette ore? Infine, è necessario che gli Stati membri prevedano espressamente la durata normale del lavoro notturno anche per i pubblici dipendenti?

2. Queste sono, in sostanza, le questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria) oggetto del presente giudizio che offrono alla Corte l’occasione di approfondire, con riferimento alla direttiva 2003/88 ma anche ad alcune disposizioni della «Carta» (in particolare gli articoli 20 e 31), il tema dei limiti al lavoro notturno, con particolare riguardo alle discipline in vigore negli Stati membri per i settori privato e pubblico.

3. Nelle presenti conclusioni illustrerò le ragioni per le quali ritengo che la direttiva 2003/88 garantisce agli Stati membri ampi margini di discrezionalità per quanto riguarda la disciplina del lavoro notturno, ferme restando le prescrizioni minime imposte dalla direttiva stessa, il cui obiettivo è quello di assicurare la piena effettività della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

I. Il quadro giuridico

A. Diritto dell'Unione

4. L'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea stabilisce che la Carta «ha lo stesso valore giuridico dei trattati».

5. L'articolo 20 della Carta recita:

«Tutte le persone sono uguali davanti alla legge».

6. L'articolo 31, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», prevede:

«1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».

7. Ai sensi del settimo, ottavo e decimo considerando della direttiva 2003/88:

«(7) Alcuni studi hanno dimostrato che l’organismo umano è più sensibile nei periodi notturni ai fattori molesti dell’ambiente nonché a determinate forme di organizzazione del lavoro particolarmente gravose e che lunghi periodi di lavoro notturno sono nocivi per la salute dei lavoratori e possono pregiudicare la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro.

(8) Occorre limitare la durata del lavoro notturno, comprese le ore straordinarie, e prevedere che il datore di lavoro che fa regolarmente ricorso a lavoratori notturni ne informi le autorità competenti, su loro richiesta.

[…]

(10) La situazione dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni esige che essi beneficino di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del lavoro e che i servizi e mezzi di protezione e prevenzione siano organizzati e funzionino efficacemente».

8. L'articolo 8 della direttiva 2003/88, intitolato «Durata del lavoro notturno», recita come segue:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

а) l’orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore;

b) i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno.

Ai fini della lettera b), il lavoro comportante rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali è definito dalle legislazioni e/o prassi nazionali o da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, tenuto conto degli effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno».

9. L’articolo 12 della direttiva 2003/88, intitolato «Protezione in materia di sicurezza e di salute», stabilisce che:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

а) i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del loro lavoro;

b) i servizi o mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni siano equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e siano disponibili in qualsiasi momento».

B. Normativa nazionale

10. Secondo l'articolo 140 del Kodeks na truda (Codice del lavoro):

«(1) La durata normale settimanale del lavoro notturno per una settimana lavorativa di 5 giorni lavorativi non può superare le 35 ore. La durata normale del lavoro notturno in una settimana di 5 giorni lavorativi non può superare le 7 ore.

(2) Il lavoro notturno è il lavoro eseguito tra le 22.00 e le 6.00, periodo che si estende, per i lavoratori di età inferiore ai 16 anni, dalle 20.00 alle 6.00.

[…] ».

11. L'articolo 142 della Zakon za Ministerstvo na vatreshnite raboti (la legge del Ministero dell'Interno, DV n. 53 del 27 giugno 2014, in prosieguo: lo «ZMVR») stabilisce:

«(1) I dipendenti del Ministero dell’Interno sono:

1. dipendenti pubblici - agenti di polizia e agenti del servizio antincendio e della protezione civile;

2. dipendenti pubblici;

3. agenti a contratto di lavoro privato.

[…]

(5) Lo status degli agenti a contratto di lavoro privato è regolato dalle disposizioni del Codice del lavoro e dalla presente legge.»

12. Secondo l’articolo 187 dello ZMVR:

«(1) L'orario di lavoro normale per i dipendenti pubblici del Ministero dell'Interno è di 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana per una settimana lavorativa di 5 giorni.

[…]

(3) La durata del lavoro dei dipendenti pubblici è calcolata in giorni lavorativi su base giornaliera, mentre è calcolata su un periodo di tre mesi per coloro che fanno turni di 8, 12 o 24 ore. […] In caso di lavoro a turni, il lavoro notturno può essere eseguito dalle 22 alle 6 del mattino, ma la durata media del lavoro non deve superare le 8 ore per periodo di 24 ore.

[…]

(9) Le procedure per l'organizzazione e la distribuzione dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici e la sua contabilità, la compensazione per il lavoro svolto dai dipendenti pubblici al di fuori del normale orario di lavoro, il sistema di servizio, il riposo e le pause per i dipendenti pubblici sono determinati da un decreto del Ministro dell'Interno.»

13. L'articolo 188, paragrafo 2 dello ZMVR recita come segue:

«I dipendenti pubblici che lavorano tra le 22 e le 6 del mattino godono della protezione speciale prevista dal Codice del Lavoro».

14. I decreti emessi dal ministro dell'Interno sulla base dell'articolo 187, paragrafo 9 dello ZMVR stabiliscono i dettagli dell'organizzazione e della distribuzione dell'orario di lavoro, la compensazione per il lavoro svolto al di fuori del normale orario di lavoro e le modalità di riposo e di pausa dei dipendenti pubblici del ministero dell'Interno.

15. Pertanto, il decreto n. 8121z-407 dell'11 agosto 2014 (DV n. 69 del 19 agosto 2014, in prosieguo: il «decreto del 2014»), ha previsto all'articolo 31, paragrafo 2, la conversione delle ore di lavoro notturno in ore di lavoro diurno mediante l'applicazione di un moltiplicatore; quindi le ore lavorate tra le 22 e le 6 del mattino dovevano essere moltiplicate per un coefficiente di 0,143 e il risultato doveva essere aggiunto al numero totale di ore lavorate in quel periodo.

16. Questo decreto è stato abrogato dal decreto n. 8121h-592 del 25 maggio 2015 (DV n. 40 del 2 giugno 2015) e successivamente dal decreto n. 8121h-776 del 29 luglio 2016 (DV n. 60 del 2 agosto 2016), che non prevede più il sistema di valutazione delle ore di lavoro notturno previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, dal decreto del 2014.

17. Per quanto riguarda i lavoratori al di fuori del Ministero dell'Interno, l'articolo 9, paragrafo 2, decreto sulla struttura e sull’organizzazione delle retribuzioni (DV n. 9 del 26 gennaio 2007) recita come segue:

«Secondo i metodi di calcolo per la totalizzazione dell'orario di lavoro, le ore di lavoro notturno sono convertite in ore di lavoro diurno per mezzo di un coefficiente che riflette il rapporto tra la durata normale del tempo di lavoro diurno e quella del tempo di lavoro notturno, stabilito in vista della contabilità quotidiana dell'orario di lavoro per un determinato posto».

II. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

18. VB è un dipendente dell’ufficio distrettuale della città di Lukovit (Bulgaria) presso la Direzione generale «Protezione antincendio e tutela della popolazione» del Ministero dell’Interno (in prosieguo: la «Direzione») e ricopre la posizione di «capoturno».

19. Durante il periodo controverso, dal 3 ottobre 2016 al 3 ottobre 2019, VB ha prestato ventiquattro ore di servizio di guardia permanente, le quali sono state conteggiate complessivamente per un periodo di tre mesi. Per ogni trimestre a VB sono state conteggiate e retribuite tutte le ore straordinarie effettuate oltre il normale orario di lavoro per ciascun periodo.

20. Fino al 25 maggio 2015, in ragione delle disposizioni nazionali all’epoca vigenti (decreto del Ministro dell’Interno del 2014), il servizio notturno svolto da VB veniva moltiplicato per 0,143 e il risultato sommato al numero...

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