88/397/EEC: Commission Decision of 12 July 1988 coordinating rules laid down by Member States in application of Article 6 of Council Directive 85/511/EEC

Published date20 July 1988
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 189, 20 July 1988
EUR-Lex - 31988D0397 - IT 31988D0397

88/397/CEE: Decisione della Commissione del 12 luglio 1988 che coordina le disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 20/07/1988 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0003


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1988

che coordina le disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio

(88/397/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 85/511/CEE, quando gli allevamenti comprendono due o più unità di produzione, le autorità competenti degli Stati membri possono derogare alle prescrizioni della direttiva a norma delle quali occorre procedere alla macellazione e alla distruzione di tutti gli animali dell'azienda, non assoggettando a tali disposizioni le unità di produzione indenni dalla malattia, purchè il veterinario ufficiale confermi che le unità indenni sono completamente separate da quelle infette per quanto riguarda la stabulazione, il governo e l'alimentazione degli animali;

considerando che la medesima facoltà è applicabile alle aziende produttrici di latte, a condizione che inoltre, le operazioni di mungitura in ciascuna unità vengano effettuate separatamente;

considerando che nel concedere le deroghe gli Stati membri devono accertarsi che il rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica tra unità di produzione separate di una stessa azienda non sia superiore a quello della possibile diffusione tra aziende separate;

considerando che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 85/511/CEE, gli Stati membri che intendono avvalersi di tale deroga hanno notificato alla Commissione le disposizioni adottate al riguardo;

considerando che è opportuno, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 85/511/CEE, che le disposizioni adottate dagli Stati membri siano modificate in modo da assicurare un coordinamento in tutta la Comunità in questo...

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