89/482/EEC: Commission Decision of 25 July 1989 approving the varietal conversion programme for hops submitted by the Federal Republic of Germany pursuant to Council Regulation (EEC) No 2997/87 (only the German text is authentic)

Published date12 August 1989
Subject Matterhoublon
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 235, 12 août 1989
EUR-Lex - 31989D0482 - IT 31989D0482

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1989 che approva il programma di riconversione varietale per il luppolo presentato dalla Repubblica federale di Germania a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (89/482/CEE) (89/482/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 12/08/1989 pag. 0033 - 0034


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1989

che approva il programma di riconversione varietale per il luppolo presentato dalla Repubblica federale di Germania a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(89/482/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 di detto regolamento, la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione il 28 marzo 1988 un programma di riconversione varietale per il settore del luppolo; che la Repubblica federale di Germania ha presentato delle modifiche al programma il 29 giugno 1989; che ulteriori modifiche sono state decise il 3 luglio 1989;

considerando che il programma nella sua versione modificata rispetta gli obiettivi perseguiti dal regolamento in causa e contiene i dati richiesti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione, recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2174/89 (4);

considerando che si è già proceduto alla riconversione di parte della superficie oggetto del porgramma dopo che il programma è stato notificato alla Commissione; che la Commissione può decidere di approvare programmi la cui realizzazione è iniziata dopo che i programmi stessi le sono stati notificati;

considerando che il programma presentato dalla Repubblica federale di Germania non prevede alcun contributo finanziario a carico del bilancio nazionale; che i costi effettivi di cui all'...

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