89/487/EEC: Council Decision of 28 July 1989 authorizing the French Republic to apply a measure derogating from the second subparagraph of Article 17 (6) of the Sixth Directive 77/388/EEC on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes

Published date16 August 1989
Subject MatterTaxation,Value added tax
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 239, 16 August 1989
EUR-Lex - 31989D0487 - IT

89/487/CEE: Decisione del Consiglio del 28 luglio 1989 che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 17, paragrafo 6, secondo comma della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 16/08/1989 pag. 0021 - 0021


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1989 che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 17, paragrafo 6, secondo comma della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (89/487/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del

17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in appresso denominata «sesta direttiva», modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro ad introdurre particolari deroghe a tale direttiva per semplificare la riscossione dell'imposta o per evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata alla Commissione il 17 aprile 1989, la Repubblica francese ha chiesto di essere autorizzata ad introdurre una particolare misura di deroga all'articolo 17, paragrafo 6, secondo comma della sesta direttiva;

considerando che talune forniture e prestazioni destinate a soggetti passivi dell'imposta e riguardanti in particolare le spese di rappresentanza di questi soggetti passivi sono escluse, in Francia, dal diritto alla detrazione, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 6, secondo comma della sesta direttiva; che questa misura, intesa ad evitare le frodi e le evasioni fiscali, mira ad escludere dal diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui sono gravate, le spese per alloggio, ristorante, ricevimenti e spettacoli; che l'esclusione non riguarda le spese sostenute...

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