90/146/EEC: Council Decision of 5 March 1990 amending Decision 86/283/EEC on the association of the overseas countries and territories (OCT) with the European Economic Community

Published date30 March 1990
Subject MatterOverseas countries and territories,Association Agreement,Development cooperation,European Development Fund (EDF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 84, 30 March 1990
EUR-Lex - 31990D0146 - IT

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1990 che modifica la decisione 86/283/CEE relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea (90/146/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 30/03/1990 pag. 0108 - 0108


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1990 che modifica la decisione 86/283/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (90/146/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che è necessario mantenere in vigore le disposizioni applicabili ai sensi della decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4041/89 (4), fintantoché non saranno state espletate le procedure di proposta e quindi di adozione di una nuova decisione di associazione;

considerando che è opportuno applicare ai PTOM, sin dall'entrata in vigore di queste misure transitorie, il regime commerciale uguale a quello degli Stati ACP, fatte salve le eventuali disposizioni adottate nell'ambito della nuova decisione di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 183 della decisione 86/283/CEE è sostituito dal testo seguente.

«Articolo 183

La presente decisione, compresi gli allegati, rimane applicabile fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni per l'applicazione dei principi di cui agli articoli da 131 a 135 del trattato CEE e comunque non oltre il 28 febbraio 1991, fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli prese dalla Comunità per quanto riguarda l'importazione di prodotti originari dei PTOM.»

Articolo 2

In deroga all'articolo 77, paragrafo 1 della decisione 86/283/CEE, la nozione di prodotti originari ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono, mutatis mutandis, per quanto riguarda i PTOM, quelli definiti per gli Stati ACP nell'allegato II della decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 27 febbraio 1990, relativa alle misure transitorie applicabili...

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