91/323/EEC: Commission Decision of 30 May 1991 relating to the application of Council Directive 72/166/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and to the enforcement of the obligation to insure against such liability

Published date05 July 1991
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 177, 5 July 1991
EUR-Lex - 31991D0323 - IT

91/323/CEE: Decisione della Commissione, del 30 maggio 1991, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 05/07/1991 pag. 0025 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0084


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1991 relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (91/323/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/232/CEE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che le relazioni attualmente esistenti fra gli uffici nazionali di assicurazione (« Bureaux ») degli Stati membri della CEE e i Bureaux di Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Svizzeria, Ungheria e Cecoslovacchia di cui all'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 72/166/CEE, i quali collettivamente provvedono all'eliminazione dei controlli dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli stazionati abitualmente nei territori dei diciannove paesi, sono disciplinate dalle seguenti convenzioni complementari alla Convenzione tipo del 2 novembre 1951 stipulata dagli uffici nazionali di assicurazione appartenenti al sistema della Carta verde:

- Convenzione del 12 dicembre 1973 fra i Bureaux dei nove Stati membri della CEE e i Bureaux di Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera, estesa il 15 marzo 1986 ai Bureaux del Portogallo e della Spagna e il 9 ottobre 1987 al Bureau della Grecia,

- Convenzione del 22 aprile 1974 fra i quattordici firmatari originari della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e il Bureau dell'Ungheria,

- Convenzione del 22 aprile 1974 fra i quattordici firmatari originari della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e il Bureau della Cecoslovacchia,

- Convenzione del 14 marzo 1986 fra il Bureau della Grecia e i Bureaux della Cecoslovacchia e dell'Ungheria;

considerando che la Commissione ha adottato le seguenti decisioni: 74/166/CEE (3), 74/167/CEE (4), 75/23/CEE (5), 86/218/CEE (6), 86/219/CEE (7), 86/220/CEE (8), 88/367/CEE (9), 88/368/CEE (10) e 88/369/CEE (11), che riguardano tutte l'applicazione della direttiva 72/166/CEE e che impongono a ciascuno Stato membro di astenersi dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli abitualmente stazionanti nel territorio europeo di un altro Stato membro o nel territorio dell'Austria, della Cecoslovacchia, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Svizzera e dell'Ungheria, territorio contemplato dalle suddette convenzioni complementari;

considerando che i Bureaux hanno rivisto e unificato i testi delle convenzioni complementari e le hanno sotituite con una convenzione unica, chiamata nel prosieguo « Convenzione multilaterale di garanzia », che è stata stipulata a Madrid il 15 marzo 1991 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 72/166/CEE;

considerando che le decisioni della Commissione relative alle varie convenzioni supplementari sopra richiamate, che impongono agli Stati membri di non effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio europeo di un altro Stato membro o nel territorio dell'Austria, della Cecoslovacchia, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Svizzera e dell'Ungheria, devono pertanto essere abrogate e sostituite dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1o giugno 1991, ciascuno Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio europeo di un altro Stato membro o nel territorio dell'Austria della Cecoslovacchia, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Svizzera e dell'Ungheria e che sono contemplati dalla convenzione multilaterale di garanzia stipulata il 15 marzo 1991 dagli uffici di assicurazione nazionali (« Bureaux »).

Articolo 2

La presente decisione abroga e sostituisce - con effetto dal 1o giugno 1991 - le decisioni 74/166/CEE, 74/167/CEE, 75/23/CEE, 86/218/CEE, 86/219/CEE, 86/220/CEE, 88/367/CEE, 88/368/CEE e 88/369/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti che essi adottano per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1991. Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 129 del 19. 5. 1990, pag. 35. (3) GU n. L 87 del 30. 3. 1974, pag. 13. (4) GU n. L 87 del 30. 3. 1974, pag. 14. (5) GU n. L 6 del 10. 1. 1975, pag. 33. (6) GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 52. (7) GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 53. (8) GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 54. (9) GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 45. (10) GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 46. (11) GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 47.

ALLEGATO

CONVENZIONE MULTILATERALE DI GARANZIA FRA UFFICI NAZIONALI DI ASSICURAZIONE

del 15 marzo 1991

PREAMBOLO

GLI UFFICI NAZIONALI (« BUREAUX ») FIRMATARI,

vista la raccomandazione n. 5, adottata il 25 gennaio 1949 dal Gruppo principale di lavoro per i trasporti su strada del comitato per i trasporti interni della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, modificata dall'allegato 2 della risoluzione consolidata sulla facilitazione dei trasporti su strada, adottata dal Gruppo principale di lavoro nella sessione svoltasi dal 25 al 29 giugno 1984 (in prosieguo denominata « Raccomandazione di Ginevra »),

considerando che il consiglio dei Bureaux, al quale aderiscono tutti i Bureaux firmatari menzionati all'articolo 9 della presente Convenzione, è l'organizzazione responsabile, congiuntamente al Gruppo principale di lavoro per i trasporti su strada, della gestione e del funzionamento del sistema internazionale assicurazione responsabilità civile autoveicoli verso terzi (noto come sistema della Carta verde); che esso opera affinché tutti i membri del consiglio osservino le suddette raccomandazioni di Ginevra,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio delle Comunità europee, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità che ha indotto alcuni Bureaux a concludere accordi bilaterali e multilaterali allo scopo di liquidare i sinistri risultanti dalla circolazione internazionale di veicoli abitualmente stazionanti nei paesi degli uffici firmatari,

considerando che è auspicabile che i Bureaux firmatari procedano alla revisione e unificazione dei testi delle varie convenzioni da essi stipulate e che li sostituiscano con una convenzione unica nella quale confluiscano, nella misura del possibile, tenuto conto degli scopi di ciascuna delle predette convenzioni, le disposizioni della Convenzione tipo (Uniform Agreement)...

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