91/341/EEC: Council Decision of 20 June 1991 on the adoption of a programme of Community action on the subject of the vocational training of customs officials (Matthaeus programme)

Published date13 July 1991
Subject MatterInternal market - Principles,Education, vocational training and youth
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 187, 13 July 1991
EUR-Lex - 31991D0341 - IT 31991D0341

91/341/CEE: Decisione del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus)

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 13/07/1991 pag. 0041 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 2 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 2 pag. 0012


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1991 che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus) (91/341/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la realizzazione del mercato interno esige la ridefinizione del ruolo dei dipendenti delle dogane nella Comunità al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'unione doganale;

considerando che tale ruolo s'incentrerà d'ora in poi sull'uniforme applicazione della normativa doganale alla frontiera esterna, come strumento necessario all'attuazione delle varie politiche comunitarie che disciplinano gli scambi esterni;

considerando che occorre garantire che la soppressione delle frontiere interne non generi né distorsioni di concorrenza o sviamenti di traffico né rischi di comportamenti fraudolenti; che è quindi necessario stimolare una intensa e permanente cooperazione a tutti i livelli delle amministrazioni doganali onde prepararle a operare insieme nel mercato interno;

considerando che occorre migliorare il funzionamento dell'unione doganale, prevista dall'articolo 9 del trattato;

considerando che questo miglioramento implica la valorizzazione delle risorse umane degli Stati membri e, di conseguenza, un'adeguata formazione professionale;

considerando che le azioni intraprese in materia dalle singole amministrazioni nazionali non bastano per attuare gli scopi che ci si è prefissi; che è pertanto indispensabile potenziare gli sforzi nazionali con azioni comuni destinate ad accrescere la presa di coscienza, da parte dei dipendenti delle dogane, della dimensione vieppiù comunitaria delle loro mansioni e della necessità di una stretta collaborazione fra loro;

considerando che la diffusione dei principi e delle procedure da applicare negli Stati membri non potrà non sfociare in una maggiore armonizzazione dell'attività doganale nella Comunità e nell'instaurazione di un clima di necessaria fiducia reciproca;

considerando che l'attuazione di un vasto programma di formazione dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus) costituisce una delle azioni più idonee al conseguimento di tale risultato;

considerando che la Commissione ha adottato, per l'anno 1990, un programma di formazione basato sullo scambio di funzionari delle dogane tra amministrazioni nazionali (azione pilota); che scopo di tale azione è raccogliere elementi utili per l'attuazione di un programma di formazione più ambizioso, scaglionato su vari anni e completato da altre azioni di formazione;

considerando che l'esperienza acquisita con l'azione pilota ha posto in rilievo la necessità di rendere i dipendenti operativi sui luoghi di lavoro; che tale esigenza potrà concretizzarsi soltanto se i dipendenti partecipanti allo scambio avranno una conoscenza sufficiente della lingua del paese ospitante; che a tale effetto è indispensabile che le amministrazioni nazionali organizzino corsi di lingua intensivi per i dipendenti che debbono partecipare al programma Matthaeus; che questi corsi dovrebbero avere un carattere permanente e riguardare tutte le lingue ufficiali della Comunità;

considerando che, per le lingue comunitarie meno usate, la Commissione, assistita dalle aministrazioni doganali nazionali, può organizzare corsi nello Stato membro interessato;

considerando che l'imperativo di rendere i dipendenti della dogana operativi nel servizio ospitante non può, inoltre, essere realizzato se i dipendenti partecipanti allo scambio non siano abilitati ad esercitare le funzioni inerenti agli atti loro affidati; che questa condizione deve essere corredata di talune limitazioni onde tener conto delle esigenze proprie...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT