91/395/EEC: Council Decision of 29 July 1991 adopting the ' Youth for Europe' programme (second phase)

Published date06 August 1991
Subject MatterSocial provisions,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 217, 6 August 1991
EUR-Lex - 31991D0395 - IT

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 che adotta il programma « Gioventù per l' Europa » (seconda fase) (91/395/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 06/08/1991 pag. 0025 - 0030


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 che adotta il programma « Gioventù per l'Europa » (seconda fase) (91/395/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli Stati membri, aderendo al trattato che istituisce la Comunità economica europea, si sono dichiarati « determinati a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei »;

considerando che, per conseguire questo obiettivo, il trattato ha previsto i poteri d'azione per garantire la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi, nonché dei destinatari di prestazioni di servizi;

considerando che è opportuno adottare misure specifiche per aiutare i giovani a sviluppare il loro spirito di iniziativa e a favorire la consapevolezza delle loro capacità e responsabilità;

considerando che con le risoluzioni del 13 dicembre 1976 (4) e del 12 luglio 1982 (5) il Consiglio e i ministri della Pubblica Istruzione, riuniti in sede di Consiglio, hanno concordemente riconosciuto la necessità di preparare adeguatamente i giovani alla vita adulta e professionale e hanno adottato i relativi programmi d'azione;

considerando che il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 1985 ha adottato le conclusioni del comitato ad hoc « Europa dei cittadini » a favore della promozione di scambi di giovani all'interno della Comunità e della creazione di un'effettiva rete di scambi tra i diversi Stati membri ed al loro interno;

considerando che il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 12 marzo 1981 sulle attività per i giovani (6), del 7 giugno 1983 sul programma delle Comunità europee per la promozione dello scambio di giovani (7) e del 16 dicembre 1983 su un programma di servizio civile europeo volontario dei giovani (8), ha invitato ad intensificare le azioni della Comunità in questo settore;

considerando che gli scambi di giovani costituiscono un metodo adeguato per consentire ai giovani di comprendere meglio la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché favorire la coesione sociale nella Comunità; che essi contribuiscono pertanto alla formazione e alla preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale, nonché allo sviluppo di una maggiore consapevolezza delle loro capacità e responsabilità;

considerando che un sostanziale miglioramento qualitativo e quantitativo degli scambi e della mobilità dei giovani può essere ottenuto mediante una serie di misure di sostegno a livello comunitario che completano le misure adottate dagli Stati membri e tenendo conto dell'esperienza e del contributo attuale degli enti già operanti in questo settore;

considerando che il 16 giugno 1988 il Consiglio ha adottato la decisione 88/348/CEE che istituisce un programma d'azione « Gioventù per l'Europea » (9), destinato a favorire gli scambi di giovani nella Comunità e che è ora opportuno ampliare questo programma;

considerando che occorre prevedere un programma di una durata di tre anni;

considerando che un importo di 25 milioni di ecu è ritenuto necessario per l'attuazione di questo programma pluriennale; che per il 1992, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie, l'importo ritenuto necessario è di 10 milioni di ecu;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma per il periodo successivo all'anno finanziario 1992 dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore;

considerando che il trattato non prevede per l'azione in questione poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

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