91/8/EEC: Commission Decision of 11 December 1990 concerning the specific financial contribution from the Community for the eradication of African horse sickness in Spain (Only the Spanish text is authentic)

Published date10 January 1991
Subject MatterVeterinary legislation,Financial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 7, 10 January 1991
EUR-Lex - 31991D0008 - IT

91/8/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1990, relativa alla partecipazione finanziaria specifica della Comunità all'eradicazione della peste equina in Spagna (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 10/01/1991 pag. 0035 - 0035


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1990 relativa alla partecipazione finanziaria specifica della Comunità all'eradicazione della peste equina in Spagna (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (91/8/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che nel settembre e nell'ottobre 1990 sono comparsi, in alcune zone geografiche limitate della Spagna, vari focolai di peste equina; che è opportuna una partecipazione finanziaria specifica della Comunità per contribuire all'eradicazione della malattia;

considerando che le autorità spagnole hanno immediatamente messo in atto le misure previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che ricorrono le condizioni necessarie alla partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

Per l'eradicazione della peste equina comparsa in Spagna nei mesi di settembre e ottobre 1990 la partecipazione finanziaria della Comunità è fissata:

- al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione degli animali,

- al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per la disinfezione e la disinfestazione delle aziende infette. Articolo 2

La partecipazione finanziaria della Comunità viene concessa dietro presentazione di documenti giustificativi. Articolo 3

La Commissione segue l'evolversi della situazione e, se ciò si rivela necessario, adotta una nuova decisione...

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