Green Network SpA v SF and Others.

JurisdictionEuropean Union
Date30 March 2023
CourtCourt of Justice (European Union)
62022CJ0005

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

30 marzo 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’elettricità – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 37 – Allegato I – Compiti e poteri dell’autorità di regolazione nazionale – Tutela dei consumatori – Costi di gestione amministrativa – Potere dell’autorità di regolazione nazionale di ordinare la restituzione delle somme versate dai clienti finali in applicazione di clausole contrattuali sanzionate da tale autorità»

Nella causa C‑5/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 31 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 3 gennaio 2022, nel procedimento

Green Network SpA

contro

SF,

YB,

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis (relatore) e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Green Network SpA, da V. Cerulli Irelli e A. Fratini, avvocati;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Aiello e F. Fedeli, avvocati dello Stato;

per la Commissione europea, da O. Beynet, G. Gattinara e T. Scharf, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 37, paragrafi 1 e 4, nonché dell’allegato I della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Green Network SpA all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Italia) (ARERA), in merito alla decisione di tale autorità che ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di EUR 655000 alla Green Network e che ha ordinato a quest’ultima di restituire ai propri clienti finali la somma di EUR 13987495,22 corrispondente a taluni costi di gestione amministrativa che detta impresa aveva fatturato a questi clienti.

Contesto giuridico

Diritto dell’Unione

3

I considerando 37, 42, 51 e 54 della direttiva 2009/72 erano così formulati:

«(37)

I regolatori dell’energia dovrebbero essere dotat[i] dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga tali sanzioni. Ai regolatori dell’energia dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall’applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. (…)

(…)

(42)

Tutti i settori industriali e commerciali [dell’Unione europea], comprese le piccole e medie imprese, e tutti i cittadini dell’Unione, che beneficiano dei vantaggi economici del mercato interno, dovrebbero altresì poter beneficiare di elevati livelli di tutela dei consumatori, in particolare i clienti [domestici] e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, le piccol[e] imprese dovrebbero anche poter beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico, in particolare riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento e a tariffe ragionevoli, per ragioni di equità, competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro. Tali clienti dovrebbero altresì avere accesso alla scelta, all’equità, alla rappresentanza e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

(…)

(51)

Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese elettriche. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l’altro una maggiore trasparenza. Le disposizioni in materia di protezione dei consumatori dovrebbero assicurare che ciascuno di essi, nel mandato dell’[Unione] più ampio, tragga profitto da un mercato competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, ove lo Stato membro abbia così disposto, dalle autorità di regolamentazione.

(…)

(54)

Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci».

4

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», così disponeva:

«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nell[’Unione]. (…) La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza».

5

L’articolo 2 della citata direttiva, intitolato «Definizioni», recitava:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

7)

“cliente”: il cliente grossista [o] finale di energia elettrica;

8)

“cliente grossista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita;

9)

“cliente finale”: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

(…)».

6

L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», prevedeva quanto segue:

«(…)

7. Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione. (…) Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. (…)

(…)

9. (…)

L’autorità nazionale di regolamentazione o un’altra autorità nazionale competente adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili e siano fornite, a livello nazionale, in un modo facilmente confrontabile.

(…)».

7

L’articolo 36 della direttiva 2009/72, intitolato «Obiettivi generali dell’autorità di regolamentazione», era così formulato:

«Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolamentazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 37, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:

(…)

g)

provvedere a che i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;

(…)».

8

L’articolo 37 di detta direttiva, intitolato «Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione», prevedeva, ai paragrafi 1 e 4, quanto segue:

«1. L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:

(…)

i)

vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso, e sull’osservanza, da parte delle imprese elettriche, degli obblighi in materia di trasparenza;

j)

vigilare sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell’energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti [domestici,] inclusi i sistemi di prepagamento, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione, i reclami dei clienti [domestici] (…);

(…)

n)

garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all’allegato I, siano effettive e applicate;

(…)

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all’autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:

[...]

d)

il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione; o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. Ciò include il potere di imporre o proporre di imporre sanzioni fino al 10% del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione al gestore del sistema di trasmissione o fino al 10% del fatturato...

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