93/112/EEC: Council Decision of 14 December 1992 extending the Decision of 4 April 1978 on the application of certain guidelines in the field of officially supported export credits

Published date22 February 1993
Subject MatterCommercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 44, 22 February 1993
EUR-Lex - 31993D0112 - IT 31993D0112

93/112/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che proroga la decisione del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno

Gazzetta ufficiale n. L 044 del 22/02/1993 pag. 0001 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 21 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 21 pag. 0003


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1992 che proroga la decisione del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità è parte dell'accordo sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno, in prosieguo denominato «accordo»;

considerando che l'accordo è stato oggetto della decisione del Consiglio del 4 aprile 1978; che l'allegato della suddetta decisione è stato modificato, da ultimo, con decisione del Consiglio del 23 marzo 1992;

considerando che i partecipanti all'accordo hanno elaborato un nuovo testo aggiornato comprendente tutte le modifiche approvate dai partecipanti dal 1o aprile 1978, data di applicazione dell'accordo, nonché le misure che modificano l'accordo, oggetto della decisione del 23 marzo 1992;

considerando che il testo contenuto nell'allegato della decisione del 4 aprile 1978 deve pertanto essere sostituito dal testo aggiornato dell'accordo e che la decisione del 23 marzo 1992 deve essere abrogata;

considerando che, a norma della decisione del 22 ottobre 1991, la decisione del 4 aprile 1978 si applica fino al 15 ottobre 1992;

considerando che è necessario che la decisione del 4 aprile 1978 continui ad essere applicata nella Comunità;

considerando che l'accordo si è dimostrato uno strumento efficace di disciplina internazionale, che contribuisce a ridurre le sovvenzioni e la concorrenza controproducente nel settore interessato;

considerando che l'accordo deve pertanto essere applicato nella Comunità per un periodo indeterminato e che quindi non è più necessaria una decisione annua del Consiglio che proroghi la validità della decisione del 4 aprile 1978,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione del 4 aprile 1978 è sostituito dal testo aggiornato dell'accordo sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno, allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 5 della decisione del 4 aprile 1978 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 16 ottobre 1992.»

Articolo 3

La decisione del 23 marzo 1992 è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 16 ottobre 1992.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1992.

Per il Consiglio Il Presidente N. LAMONT

ALLEGATO

(TRADUZIONE)

«ACCORDO SUGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE CHE BENEFICIANO DI PUBBLICO SOSTEGNO

INDICE DELLE MATERIE

Pagina

I. Forma e campo d'applicazione dell'accordo6

1. Operazioni di credito all'esportazione oggetto dell'accordo6

2. Partecipanti6

II. Orientamenti relativi alle principali condizioni e modalità dei crediti all'esportazione6

3. Pagamenti in contanti6

4. Rimborso6

a) Periodo di rimborso massimo6

b) Rimborso del capitale e pagamento degli interessi7

5. Tassi d'interesse minimi7

a) Tassi d'interesse commerciali di riferimento (TICR)7

b) Tasso basato sul DSP7

c) Scelta del sistema di tassi d'interesse7

6. Spese locali8

a) Paesi delle categorie II o III8

b) Paesi della categoria I8

7. Durata massima degli impegni, degli impegni anteriori e di alcuni impegni a fornire assistenza8

8. Crediti agevolati o crediti di aiuto nel settore commerciale8

a) Ammissibilità8

b) Procedura di deroga9

c) Procedura di notifica9

9. Settori particolari9

a) Navi9

b) Centrali elettriche nucleari10

c) Centrali elettriche non nucleari10

d) Aeromobili10

10. Dichiarazioni d'impegno10

a) Obiettivi10

b) Impegno solenne10

c) Termine massimo per le risposte11

11. Allineamento11

12. Impegno a non derogare11

13. Provvedimenti per evitare o minimizzare le perdite11

III. Procedure11

14. Consultazioni11

15. Notifica preventiva e immediata12

a) Deroghe: Procedura di notifica preventiva e di discussione12

b) Scostamenti minori: Procedura di notifica preventiva senza discussione12

c) Procedure di notifica preventiva in merito ai finanziamenti di aiuto13

d) Procedura di notifica immediata13

e) Carattere vincolante13

16. Procedure di allineamento13

a) Allineamento rispetto alle modalità e condizioni notificate in conformità del paragrafo 1513

b) Allineamento a condizioni e modalità di esportazione offerte da un non partecipante14

c) Allineamento a impegni anteriori non conformi14

17. Informazioni sugli impegni15

18. Informazioni da fornire a norma delle procedure di notifica e allineamento15

19. Controllo15

IV. Disposizioni operative15

20. Notifica e diffusione periodica dei dati relativi a determinati tassi d'interesse15

a) Rendimenti dei titoli di Stato o del settore pubblico15

b) Tassi d'interesse commerciali di riferimento (TICR)16

21. Revisioni16

a) Revisione annuale16

b) Revisione dei tassi d'interesse commerciali di riferimento16

22. Validità e durata17

23. Recesso17

V. Definizioni e interpretazioni17

24. Definizioni e interpretazioni17

Note e riferimenti21

Protocollo tra i partecipanti all'accordo sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno [vedi paragrafo 10 b) 3)]23

Allegato I Elenco dei partecipanti [vedi paragrafo 2]23

Allegato II Intesa sui crediti all'esportazione relativi alle navi [vedi paragrafo 9 a)]26

Allegato III Intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi alle centrali elettriche nucleari [vedi paragrafo 9 b)]28

Allegato IV Intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili31

Allegato V Modulo standard per le notifiche di cui ai paragrafi 15 e 16 [vedi paragrafo 10 b) 1)]39

Allegato VI Sistema per lo scambio di informazioni (SSI) [vedi paragrafo 10 b) 2)]41

Allegato VII Elenco di controllo della qualità, dal punto di vista dello sviluppo, dei progetti che beneficiano di aiuto43

Allegato VIII Determinazione dei tassi d'interesse commerciali di riferimento [vedi paragrafo 24 e)]44

Allegato IX Prossimi lavori45

I. FORMA E CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

1. OPERAZIONI DI CREDITO ALL'ESPORTAZIONE OGGETTO DELL'ACCORDO

a) I partecipanti applicano gli orientamenti di cui al presente accordo informale ai crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno (*) con un periodo di rimborso (*) non inferiore a due anni, relativi a contratti di vendita di beni e/o servizi o di leasing equivalenti di fatto ai suddetti contratti di vendita.

b) In conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 9, orientamenti particolari si applicano ai seguenti settori:

1) navi,

2) centrali elettriche nucleari,

3) altre centrali elettriche,

4) aeromobili.

c) Le disposizioni del presente accordo non si applicano ai crediti all'esportazione relativi alla vendita di:

1) materiale militare,

2) prodotti agricoli.

2. PARTECIPANTI

L'allegato I dell'accordo riporta l'attuale elenco dei partecipanti. I paesi che intendono applicare i presenti orientamenti possono essere ammessi a partecipare previo invito dei paesi che già vi partecipano.

II. ORIENTAMENTI RELATIVI ALLE PRINCIPALI CONDIZIONI E MODALITÀ DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

3. PAGAMENTI IN CONTANTI

I partecipanti chiedono agli acquirenti di beni e servizi esportati oggetto di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno di effettuare, entro e non oltre la data di riferimento (*), pagamenti in contanti (*) non inferiori al 15 % del valore del contratto d'esportazione (*). I partecipanti non concedono a tali pagamenti in contanti altra forma di pubblico sostegno che l'assicurazione e le garanzie a copertura dei rischi caratteristici della fase precedente alla concessione del credito.

4. RIMBORSO

I partecipanti applicano gli orientamenti appresso specificati al rimborso dei crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno attraverso crediti diretti, rifinanziamenti, accesso a tassi d'interesse preferenziali, garanzie o assicurazioni.

a) Periodo di rimborso massimo

Alle tre categorie di paesi (*) destinatari si applicano i periodi di rimborso massimi qui di seguito indicati. Il contratto di credito all'esportazione e la relativa documentazione non consentono la proroga del periodo di rimborso.

Paesi destinatariPeriodo di rimborso massimo

Categoria I: paesi relativamente

ricchicinque anni: ma previa notifica in conformità del paragrafo 15, lettera b), punto 1, otto anni e mezzo

Categoria II: paesi intermediotto anni e mezzo (1)

Categoria III: paesi relativamente

poveridieci anni

b) Rimborso del capitale e pagamento degli interessi

1) Di norma il capitale di un credito all'esportazione viene rimborsato in rate uguali versate a scadenze regolari non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro il sesto mese dalla data di riferimento. Nel caso delle operazioni di leasing, detta procedura di rimborso si può applicare al solo importo del capitale, o all'importo cumulativo di capitale e interessi.

2) Di norma gli interessi (*) di cui al successivo paragrafo 5 non vengono capitalizzati durante il periodo di rimborso, ma devono essere pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro il sesto mese dalla data di...

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