93/22/EEC: Commission Decision of 11 December 1992 laying down the model of the movement documents referred to in Article 14 of Council Directive 91/67/EEC

Published date25 January 1993
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 16, 25 January 1993
EUR-Lex - 31993D0022 - IT 31993D0022

93/22/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce i modelli dei documenti di trasporto di cui all'articolo 14 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 25/01/1993 pag. 0008 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0024
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0024


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1992 che stabilisce i modelli dei documenti di trasporto di cui all'articolo 14 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio

(93/22/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 14,

considerando che taluni animali d'acquacoltura possono essere vettori di agenti patogeni anche senza esservi sensibili;

considerando che è necessario esigere determinate garanzie sanitarie per l'introduzione di detti animali, nonché delle loro uova e gameti, in zone o aziende indenni da tali malattie;

considerando che le suddette garanzie sanitarie devono figurare in un documento di trasporto vidimato dal servizio ufficiale, certificante che gli animali sono conformi alle norme stabilite dalla direttiva 91/67/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I documenti di trasporto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/67/CEE devono essere conformi al modello riportato nell'allegato I.

Articolo 2

I documenti di trasporto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 91/67/CEE del Consiglio devono essere conformi al modello riportato nell'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente decisione il 1o gennaio 1993.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

ALLEGATO I

MODELLO DOCUMENTO DI TRASPORTO PER PESCI...

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