93/424/EEC: Council Decision of 22 July 1993 on an action plan for the introduction of advanced television services in Europe

Published date05 August 1993
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Telecommunications
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 196, 5 August 1993
EUR-Lex - 31993D0424 - IT

93/424/CEE: Decisione del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 05/08/1993 pag. 0048 - 0054


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1993 relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati

(93/424/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, con le decisioni 89/337/CEE (4) e 89/630/CEE (5), la Comunità ha riconosciuto l'importanza strategica della televisione ad alta definizione (HDTV) per l'industria europea dell'elettronica di consumo e per l'industria europea televisiva e cinematografica ed ha definito il quadro strategico per l'introduzione in Europa dei servizi televisivi ad alta definizione;

considerando che gli obiettivi della strategia relativa all'introduzione in Europa della televisione ad alta definizione costituiscono parte integrante della politica comunitaria nel settore audiovisivo; che essi devono tener conto di altri obiettivi della medesima politica nella prospettiva dello sviluppo delle capacità europee nel settore audiovisivo, compresi obiettivi strutturali quali lo sviluppo del settore indipendente della produzione e lo sviluppo della produzione in paesi o regioni dotati di capacità più limitate nel settore audiovisivo;

considerando che il piano d'azione dovrebbe assicurare che l'intero territorio della Comunità sia coperto in modo soddisfacente dai servizi avanzati;

considerando che in un primo tempo, per garantire lo sviluppo accelerato del mercato dei servizi televisivi avanzati conformemente alla strategia sopra indicata, sono necessari incentivi finanziari che contribuiscano a ridurre i costi supplementari dovuti alla fase di avvio;

considerando che il piano d'azione dovrebbe essere destinato unicamente a promuovere il formato 16: 9 (con 625 o 1 250 linee), a prescindere dalla norma televisiva europea utilizzata e dal mezzo di emissione (terrestre, via satellite o via cavo);

considerando che il piano d'azione dovrebbe favorire l'adozione di tutte le tecnologie, compresa la tecnologia digitale integrale;

considerando che è opportuno definire una serie di obiettivi cui devolvere gli stanziamenti comunitari nella fase iniziale di sviluppo del mercato dei servizi televisivi avanzati;

considerando che è necessario un programma della durata di quattro anni;

considerando che un importo di 405 milioni di ecu è stimato necessario per conseguire l'obiettivo del piano d'azione;

considerando che il finanziamento di questo importo deve provenire da fondi comunitari e da altre fonti, con un contributo comunitario pari a 228 milioni di ecu;

considerando che gli operatori economici che partecipano al cofinanziamento del piano d'azione devono godere di un debito riconoscimento nell'ambito delle attività comunitarie di R & S e di normalizzazione, sempre nel rispetto delle norme generali che disciplinano la partecipazione a dette attività;

considerando che in relazione al finanziamento comunitario è necessario tenere in riserva un importo di 68 milioni di ecu per i mercati che non fruiscono completamente del servizio nelle prime fasi dell'attuazione del piano d'azione;

considerando che è opportuno definire alcuni principi fondamentali da utilizzare nell'attuazione del piano di azione, compresi i criteri da applicare nella scelta dei progetti;

considerando che il trattato non prevede, per l'azione in questione, poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

Per il periodo a partire dalla data di adozione della presente decisione fino al 30 giugno 1997, è adottato un piano d'azione inteso a garantire lo sviluppo accelerato del mercato dei servizi televisivi avanzati nel formato 16: 9 che utilizzino 625 o 1 250 linee di scansione.

In questo periodo, il piano d'azione deve conseguire i seguenti obiettivi:

i) realizzare una massa critica di servizi televisivi avanzati nel formato 16: 9;

ii) realizzare un sufficiente e crescente volume di programmi nel formato 16: 9, di elevata qualità tecnica, tanto sul piano dell'immagine quanto su quello del suono, e tali da facilitare il raggiungimento di indici di ascolto ottimali, destinati alla diffusione da parte dei servizi sopra citati.

Il finanziamento comunitario, unitamente ai finanziamenti risultanti da altre fonti, è diretto al conseguimento di tali obiettivi tramite incentivi finanziari intesi a coprire parte dei costi supplementari sostenuti dagli emittenti e dai produttori di programmi per la fornitura dei sopra citati servizi.

Le modalità di attuazione relative al piano d'azione figurano nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente decisione.

Il piano d'azione contribuirà alla penetrazione nel mercato degli apparecchi riceventi nel formato 16: 9. Tuttavia, nessun finanziamento sarà inteso a finanziare i produttori di apparecchi riceventi per gli utenti.

Articolo 2

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