94/904/EC: Council Decision of 22 December 1994 establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1 (4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste

Published date31 December 1994
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 356, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994D0904 - IT

94/904/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 31/12/1994 pag. 0014 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 14 pag. 0156
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 14 pag. 0156


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (94/904/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, deve essere stabilito un elenco di rifiuti pericolosi in base agli allegati I e II della stessa e alla consapevolezza che i rifiuti presentano una o più caratteristiche indicate nel suo allegato III;

considerando che gli Stati membri possono in casi eccezionali stabilire, sulla base di sufficienti prove documentali fornite dal detentore, che un dato rifiuto dell'elenco non presenta alcuna delle caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE;

considerando che l'elenco sarà periodicamente riesaminato e, se necessario, riveduto secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato l'elenco di rifiuti pericolosi allegato alla presente decisione.

Si considera che questi rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, per quanto riguarda le voci da H3 a H8 di tale allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità

- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale >= 0,1 %,

- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale >= 3 %,

- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale >= 25 %,

- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale >= 1 %,

- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >= 5 %,

- una...

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