95/563/EC: Council Decision of 10 July 1995 on the implementation of a programme encouraging the development and distribution of European audiovisual works (Media II - Development and distribution) (1996- 2000)

Published date30 December 1995
Subject MatterEducation, vocational training and youth,Industry,culture
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 321, 30 December 1995
EUR-Lex - 31995D0563 - IT

95/563/CE: Decisione del Consiglio, del 10 luglio 1995, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II - Sviluppo e distribuzione) (1996-2000)

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 30/12/1995 pag. 0025 - 0032


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 1995

relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II - Sviluppo e distribuzione) (1996-2000)

(95/563/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles nei giorni 10 e 11 dicembre 1993, ha adottato quale riferimento per l'azione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri il Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione»; che il Libro bianco esprime a favore di un'impostazione dello sviluppo industriale fondata sulla competitività globale, in quanto fattore atto a promuovere la crescita e l'occupazione e che esso sancisce, in particolare al capitolo 5, punto C, la rilevanza economica del settore audiovisivo;

(2) considerando che il Consiglio europeo, riunito a Corfù nei giorni 24 e 25 giugno 1994, ha preso atto del rapporto del «Gruppo Bangemann» intitolato «L'Europa e la società dell'informazione globale - Raccomandazione al Consiglio europeo», riconoscendo in particolare all'industria audiovisiva dei programmi un'importanza strategica sotto il profilo dei contenuti;

(3) considerando che il Consiglio «Industria-Telecomunicazioni» del 28 settembre 1994, ha accolto con favore la comunicazione del 19 luglio 1994 della Commissione intitolata «La via europea verso la società dell'informazione in Europa - piano d'azione» e ha ribadito la necessità di migliorare la competitività dell'industria europea dell'audiovisivo;

(4) considerando che il Consiglio ha preso atto, in data 17 giugno 1994, del Libro verde «Scelte strategiche per lo sviluppo dell'industria dei programmi audiovisivi»;

(5) considerando che la Commissione ha consultato gli operatori del settore sulle scelte tratteggiate nel Libro verde suddetto, in particolare organizzando una «Conferenza europea dell'audiovisivo», svoltasi a Bruxelles dal 30 giugno al 2 luglio 1994; che da tale consultazione è emersa una forte richiesta a favore di un programma rafforzato di sostegno all'industria europea dell'audiovisivo, in particolare nel settore dello sviluppo e della distribuzione;

(6) considerando che il Parlamento europeo ha esaminato nella risoluzione del 6 maggio 1994 (4) i problemi dell'audiovisivo in seguito alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività legislative (5) («Televisione senza frontiere»), nel quadro della preparazione della Conferenza europea sull'audiovisivo, e che esso ha dichiarato che «le priorità definite in particolare nel corso del dibattito sulla modifica del programma MEDIA, vale a dire la preproduzione, la distribuzione e la formazione, costituiscono gli obiettivi essenziali che occorre conseguire per permettere il formarsi di reti europee sistematiche e solide»;

(7) considerando che il 14 settembre 1994 il Comitato economico e sociale ha formulato un parere sul Libro verde e ha dichiarato che «programmi impostati su scala europea come MEDIA potrebbero avere un'incidenza positiva sullo sviluppo di strutture di programmi e di mezzi di produzione europei»;

(8) considerando che la Commissione ha attuato il «Programma d'azione per incentivare lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995)», adottato con decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995) (1), che comporta in particolare azioni destinate a sostenere lo sviluppo e la distribuzione di opere audiovisive europee;

(9) considerando che il Consiglio, nella sua riunione del 5 novembre 1993, dopo aver preso atto della comunicazione della Commissione del 23 luglio 1993, relativa al rapporto di valutazione del programma MEDIA dopo due anni di attuazione, ha giudicato opportuno studiare le misure necessarie per permettere l'avvio del programma MEDIA II oltre il 1995;

(10) considerando che il Consiglio europeo, riunito a Essen il 9 e 10 dicembre 1994, ha invitato la Commissione a presentare proposte in vista di un nuovo programma MEDIA;

(11) considerando che l'articolo 128, paragrafo 4 del trattato impone alla Comunità di tener conto degli aspetti culturali nella sua azione in base ad altre disposizioni del trattato medesimo e che occorre fare in modo che la partecipazione al presente programma rispecchi la diversità culturale europea;

(12) considerando che è necessario tener conto degli aspetti culturali del settore dell'audiovisivo;

(13) considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita con il programma MEDIA, occorre intervenire soprattutto a monte e a valle della produzione (nelle fasi di preproduzione e di postproduzione); che è opportuno promuovere un contesto favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI);

(14) considerando che l'emergere di un mercato europeo dell'audiovisivo richiede lo sviluppo di opere europee, vale a dire di opere originarie di Stati membri dell'Unione, quali definite nell'articolo 6 della direttiva 89/552/CEE;

(15) considerando che l'industria audiovisiva dei programmi, per poter essere competitiva, deve servirsi di tecnologie nuove nelle fasi di sviluppo dei programmi;

(16) considerando l'opportunità...

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