96/17/EC: Commission Decision of 18 December 1995 accepting the application by the Italian Republic on the time limit for paying the advance aid to tomato processors (Only the Italian text is authentic)

Published date09 January 1996
Subject MatterProcessed fruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 6, 9 January 1996
EUR-Lex - 31996D0017 - IT 31996D0017

96/17/CE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1995, relativa all'accettazione della domanda della Repubblica italiana in merito al rinvio del termine di pagamento dell'aiuto anticipato ai trasformatori di pomodori (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 09/01/1996 pag. 0020 - 0020


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1995 relativa all'accettazione della domanda della Repubblica italiana in merito al rinvio del termine di pagamento dell'aiuto anticipato ai trasformatori di pomodori (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (96/17/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2559/95 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1558/91 prevede, all'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, che, su richiesta di uno Stato membro debitamente giustificata, la Commissione può portare da 30 a 45 giorni il termine del versamento dell'aiuto anticipato da parte dell'organismo competente; che l'Italia ha chiesto di beneficiare di tale disposizione e ha presentato alla Commissione diverse informazioni in merito alle esigenze di controllo riscontrate sul suo territorio; che l'esame delle informazioni comunicate dall'Italia permette di concludere che è necessario accogliere la domanda di tale Stato membro;

considerando che la suddetta autorizzazione può considerarsi valida per le campagne 1995/1996 e 1996/1997, ferme restando le condizioni relative ai controlli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana può beneficiare del disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1558/91.

La presente autorizzazione può considerarsi valida per le campagne...

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