96/339/EC: Council Decision of 20 May 1996 adopting a multiannual Community programme to stimulate the development of a European multimedia content industry and to encourage the use of multimedia content in the emerging information society (INFO 2000)

Published date30 May 1996
Subject MatterResearch and technological development,Dissemination of information,Industry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 129, 30 May 1996
EUR-Lex - 31996D0339 - IT 31996D0339

96/339/CE: Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1996, che adotta un programma comunitario pluriennale per favorire lo sviluppo di un'industria europea dei contenuti multimediali e per promuovere l'impiego dei contenuti multimediali nell'emergente società dell'informazione (INFO 2000)

Gazzetta ufficiale n. L 129 del 30/05/1996 pag. 0024 - 0034


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 maggio 1996 che adotta un programma comunitario pluriennale per favorire lo sviluppo di un'industria europea dei contenuti multimediali e per promuovere l'impiego dei contenuti multimediali nell'emergente società dell'informazione (INFO 2000) (96/339/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

(1) considerando che l'industria europea dei contenuti può contribuire in modo significativo a stimolare la crescita, a rafforzare la competitività e a sviluppare l'occupazione nella Comunità, come è affermato nel Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione: le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo»;

(2) considerando che il Consiglio europeo di Bruxelles del 10 e 11 dicembre 1993 ha deciso, sulla base di tale Libro bianco, di attuare un piano d'azione consistente in misure concrete sia a livello comunitario che a livello degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture dell'informazione e le nuove utilizzazioni, per le quali sono necessari nuovi contenuti;

(3) considerando che il Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha preso atto delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulla società dell'informazione presentate nella relazione «L'Europa e la società dell'informazione globale» e ha sottolineato il fatto che la Comunità e gli Stati membri hanno un ruolo importante da svolgere nella realizzazione della società dell'informazione, dando un impulso politico, creando un quadro regolamentare e giuridico chiaro e stabile e dando l'esempio nei settori di loro competenza;

(4) considerando che il piano d'azione della Commissione «La via europea verso la società dell'informazione: piano d'azione» riconosce l'importanza dei contenuti e prevede che la Commissione presenti proposte miranti a stimolare la creazione di condizioni favorevoli ai fornitori di contenuti, affinché essi possano adeguare le loro capacità e i loro prodotti al nuovo contesto multimediale, e a promuovere una più intensa utilizzazione dei nuovi servizi di informazione;

(5) considerando che il Consiglio del 28 settembre 1994 ha sottolineato la particolare urgenza di potenziare la competitività globale dell'industria europea dei contenuti, tenendo conto della diversità culturale e dell'impatto di tali prodotti sulla società;

(6) considerando che il Consiglio europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994 ha messo in evidenza l'importanza dei contenuti nella realizzazione della società dell'informazione;

(7) considerando che la risoluzione del Consiglio del 4 aprile 1995 concernente i nessi culturali e multimediali (5) ha sottolineato l'importanza del multimedia per facilitare lo sviluppo dell'industria dei contenuti e per migliorare l'accesso dei cittadini al patrimonio culturale, nonché il ruolo di catalizzatore che gli Stati membri e la Comunità svolgono ai fini della creazione, produzione e distribuzione di opere culturali multimediali di qualità;

(8) considerando che tre obiettivi strategici a lungo termine della politica dei contenuti della Comunità consistono nel facilitare lo sviluppo dell'industria europea dell'informazione, nell'ottimizzare il contributo dei nuovi servizi d'informazione alla crescita, alla competitività e all'occupazione in Europa e nel massimizzare l'apporto dei servizi d'informazione avanzati allo sviluppo professionale, sociale e culturale dei cittadini d'Europa;

(9) considerando che esistono numerose barriere allo sviluppo di un'industria e di un mercato dei contenuti multimediali europei, che ostacolano l'evoluzione verso una società dell'informazione;

(10) considerando che la Comunità deve basarsi sulla forte posizione concorrenziale che detiene in alcuni settori dei contenuti; che deve rafforzare la propria posizione concorrenziale in altri settori dei contenuti;

(11) considerando che i bisogni degli utenti di servizi di informazione, in particolare nelle piccole e medie imprese (PMI) e nelle regioni meno favorite della Comunità, meritano speciale attenzione;

(12) considerando che devono essere adottate misure dirette ad incoraggiare la partecipazione delle PMI a questo programma;

(13) considerando che i diversi ritmi di sviluppo nella fornitura e nell'uso dei servizi d'informazione negli Stati membri richiedono particolare considerazione, tenendo conto della coesione interna della Comunità e dei rischi che comporta una società dell'informazione a due velocità;

(14) considerando che le azioni comunitarie intraprese in materia di contenuti d'informazione devono rispettare il pluralismo linguistico dell'Unione e incoraggiare le iniziative volte all'adeguamento dei contenuti d'informazione multimediale nelle lingue degli Stati membri;

(15) considerando che le azioni del presente programma volte al rafforzamento della posizione dell'industria europea dei contenuti d'informazione saranno complementari ad altre azioni relative ai contenuti, in particolare a quelle concernenti il settore audiovisivo (6), ivi compresi cinema e televisione;

(16) considerando che qualsiasi azione in materia di contenuti d'informazione deve essere complementare alle altre iniziative nazionali e comunitarie esistenti, come è precisato nel piano d'azione della Commissione «La via europea verso la società dell'informazione» e deve essere realizzata in sinergia con programmi comunitari di ricerca (programmi per la tecnologia avanzata, la tecnologia, i servizi di comunicazione avanzati e la telematica), con le politiche e le iniziative comunitarie concernenti l'istruzione, la formazione (7), la cultura e le PMI nonché con i Fondi strutturali;

(17) considerando che la Commissione deve garantire la complementarità e la sinergia con altre iniziative e altri programmi comunitari correlati mediante opportuni meccanismi di coordinamento;

(18) considerando che l'attuazione di questo programma deve essere oggetto di un controllo costante e sistematico, affinché lo si possa adattare, se necessario, all'evoluzione del mercato dei contenuti multimediali; che, a tempo debito, sarà effettuata una valutazione indipendente dello stato di avanzamento del programma che fornisca gli elementi d'informazione necessari per determinare gli obiettivi delle azioni successive in materia di politica dei contenuti; che a conclusione del programma sarà effettuata una valutazione finale dei risultati ottenuti in rapporto agli obiettivi stabiliti dalla presente decisione;

(19) considerando che le azioni di questo programma non pregiudicano in alcun modo le regole in materia di concorrenza della Comunità;

(20) considerando che le azioni di questo programma relative alla valorizzazione dell'informazione del settore pubblico europeo saranno attuate in conformità delle disposizioni dell'articolo 128 del trattato e bisogna che riguardino le raccolte d'informazione nel settore pubblico in aree quali le raccolte d'informazione commerciali e giuridiche, i sistemi di registrazione dei diritti d'autore e dei brevetti, gli istituti di istruzione e di formazione, le biblioteche, i musei, gli archivi storici, gli oggetti architettonici e industriali; che tali azioni non recheranno alcun pregiudizio alle informazioni riservate del settore pubblico, per esempio per quanto concerne questioni in materia di sicurezza nazionale, di difesa, di sicurezza pubblica o di prevenzione, indagine, individuazione e perseguimento di reati penali;

(21) considerando che, ai fini della realizzazione di questo programma, è opportuno avviare una cooperazione con organizzazioni internazionali e paesi terzi;

(22) considerando che è necessario fissare la durata del programma;

(23) considerando che alla presente decisione è allegato un importo di riferimento finanziario per tutta la durata del programma, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio definiti nel trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato un programma (INFO 2000) con i seguenti obiettivi:

- creare condizioni favorevoli allo sviluppo dell'industria europea dei contenuti multimediali;

- stimolare la domanda e l'utilizzazione dei contenuti multimediali;

- contribuire allo sviluppo professionale, sociale e culturale dei cittadini dell'Europa;

- promuovere lo scambio di conoscenze tra utenti e fornitori dei prodotti multimediali e dell'infrastruttura delle conoscenze.

Ai fini della presente decisione, per «contenuto multimediale» si intende una combinazione di dati, testo, suono, grafica, animazione, immagini ferme e in movimento, archiviati in forma digitale e...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT