96/428/EC: Council Decision of 25 June 1996 on acceptance by the Community of the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas
Published date | 16 July 1996 |
Subject Matter | Fisheries policy,External relations |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 177, 16 July 1996 |
96/428/CE: Decisione del Consiglio del 25 giugno 1996 relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 16/07/1996 pag. 0024 - 0025
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1996 relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (96/428/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che la cooperazione internazionale è indispensabile per garantire la conservazione e lo sfruttamento razionale, responsabile e duraturo delle risorse biologiche d'alto mare;
considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in virtù della quale tutti i membri della comunità internazionale sono tenuti a cooperare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche d'alto mare;
considerando che, in materia di pesca marittima, la Comunità è competente ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e a contrarre in questo campo accordi con paesi terzi od organizzazioni internazionali, come enunciato nella dichiarazione di competenza presentata dalla Comunità in occasione della sua adesione all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;
considerando che è opportuno osteggiare la prassi consistente nel chiedere l'attribuzione o il cambiamento di bandiera per le navi da pesca come mezzo per eludere le misure internazionali di conservazione e di gestione delle risorse marine viventi;
considerando che ciascuno Stato di bandiera deve pertanto adempiere le sue responsabilità onde garantire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci autorizzati a battere la propria bandiera, avvalendosi a tale scopo di mezzi adeguati, efficaci e coordinati a livello internazionale;
considerando che, a questo fine, la Comunità ha partecipato ai negoziati internazionali che...
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