97/131/EC: Council Decision of 17 December 1996 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the provisional application of the Agreement between the European Community and New Zealand on sanitary measures applicable to trade in live animals and animal products

Published date26 February 1997
Subject MatterExternal relations,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 57, 26 February 1997
EUR-Lex - 31997D0131 - IT 31997D0131

97/131/CE: Decisione del Consiglio del 17 dicembre 1996 sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 26/02/1997 pag. 0001 - 0001


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (97/131/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Nuova Zelanda hanno avviato negoziati per definire le misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale;

considerando che, a seguito dei negoziati di cui sopra, è stato firmato un accordo in data 17 dicembre 1996;

considerando che, allo scopo di evitare un'interruzione degli scambi, nell'attesa che le parti si notifichino reciprocamente la conclusione delle rispettive procedure di ratifica di tale accordo, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, le due parti hanno convenuto di applicare provvisoriamente l'accordo a decorrere dal 1° gennaio 1997, ai sensi dell'accordo in forma di scambio di lettere;

considerando che è opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT