98/194/EC: Commission Decision of 1 October 1997 concerning the extension of the 8 % investment premium for investment projects in the new Länder pursuant to the Finance Law 1996 (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)

Published date12 March 1998
Subject MatterState aids,Competition,Taxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 73, 12 March 1998
EUR-Lex - 31998D0194 - IT 31998D0194

98/194/CE: Decisione della Commissione del 1 ottobre 1997 relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8 % a favore di investimenti realizzati nei nuovi «Länder», previsto dalla legge tributaria tedesca del 1996 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 12/03/1998 pag. 0038 - 0041


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° ottobre 1997 relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8 % a favore di investimenti realizzati nei nuovi «Länder», previsto dalla legge tributaria tedesca del 1996 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/194/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 92 e 93,

dopo aver dato agli altri Stati membri e ai terzi interessati, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, la possibilità di formulare le loro osservazioni,

tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I

Con decisione dell'11 novembre 1992 (1) la Commissione ha autorizzato un premio fiscale dell'8 % agli investimenti a favore di investimenti intrapresi nei nuovi «Länder» anteriormente al 1° luglio 1994 e completati entro la fine del 1996. L'intensità dell'aiuto, pari all'8 %, è calcolata al lordo (± 5,2 % netto), e si riferisce esclusivamente ai costi di acquisto di beni economici per investimenti produttivi.

Il premio agli investimenti è concesso direttamente a norma della legge federale: pertanto qualsiasi impresa che soddisfi i criteri stabiliti da tale legge ha diritto al premio, senza necessità di una decisione discrezionale da parte dell'amministrazione. La concessione del premio, che consiste in una riduzione dell'imposta sugli utili delle imprese, può dar luogo ad una restituzione di imposte da parte dello Stato: l'impresa beneficiaria in tale caso ottiene un contributo finanziario e non una riduzione fiscale.

L'articolo 3 della legge del 1993 sugli incentivi agli investimenti («Investitionszulagegesetz») è stato modificato dall'articolo 18, paragrafo 1, della legge tributaria del 1996 («Jahressteuergesetz») (2), in modo da estendere la concessione del premio dell'8 % agli investimenti la cui realizzazione è iniziata tra il 31 dicembre 1992 e il 1° luglio 1994, e che sono stati completati anteriormente al 1° gennaio 1999. Il termine per il completamento degli investimenti è stato così prorogato di due anni, ferme restando le disposizioni relative all'inizio degli investimenti. La legge tributaria del 1996 è entrata in vigore il 1° gennaio 1996. Con lettera del 17 novembre 1995, il ministero federale dell'economia ha dato istruzione alle massime autorità tributarie dei «Länder» di non applicare tale disposizione in attesa dell'autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato. Tale lettera è stata pubblicata nella Gazzetta tributaria federale del 1996 (Bundessteuerblatt, Reihe I,n. 1).

II

La modifica della legge relativa ai premi fiscali agli investimenti è stata comunicata alla Commissione con lettera del 19 dicembre 1995, vale a dire sei giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore della legge tributaria del 1996: l'aiuto è stato pertanto registrato come aiuto non notificato (NN 6/96).

Il 3 luglio 1996 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, nei confronti della proroga del periodo di realizzazione degli investimenti utile per beneficiare della concessione del premio fiscale dell'8 %. La Commissione, nel motivare tale decisione, ha dichiarato che la proroga di tale termine costituisce un aiuto di Stato supplementare per gli investimenti iniziati prima del 1° luglio 1994 e completati nel 1997 e nel 1998, senza che vengano incentivati ulteriori investimenti rispetto alla situazione che si avrebbe in assenza della proroga stessa. La misura, di conseguenza, non è in grado di...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT