98/238/EC, ECSC: Decision of the Council and the Commission of 26 January 1998 on the conclusion of a Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part

Published date30 March 1998
Subject MatterAssociation Agreement,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 97, 30 March 1998
EUR-Lex - 31998D0238 - IT 31998D0238

98/238/CE, CECA: Decisione del Consiglio e della Commissione del 26 gennaio 1998 relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 30/03/1998 pag. 0001 - 0001


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1998 relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (98/238/CE, CECA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando che occorre approvare l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, firmato a Bruxelles, il 1° luglio 1995,

DECIDONO:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, i protocolli allegati e le dichiarazioni accluse all'atto finale.

I testi dell'accordo, dei protocolli e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del Consiglio di associazione e del comitato di associazione viene decisa dal Consiglio, su proposta della Commissione, o, se del caso, dalla Commissione, sempre in base alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. A norma dell'articolo 79 dell'accordo, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di...

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