98/319/EC: Council Decision of 27 April 1998 relating to the procedures whereby officials and employees of the General Secretariat of the Council may be allowed access to classified information held by the Council

Published date12 May 1998
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 140, 12 May 1998
EUR-Lex - 31998D0319 - IT

98/319/CE: Decisione del Consiglio del 27 aprile 1998 relativa alle modalità secondo cui i funzionari e gli agenti del segretariato generale del Consiglio possono essere autorizzati ad accedere a informazioni classificate in possesso del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 12/05/1998 pag. 0012 - 0013


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1998 relativa alle modalità secondo cui i funzionari e gli agenti del segretariato generale del Consiglio possono essere autorizzati ad accedere a informazioni classificate in possesso del Consiglio (98/319/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 3,

visto il regolamento interno del Consiglio (1), in particolare l'articolo 23,

considerando la dichiarazione allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam su una cooperazione rafforzata fra l'Unione europea e l'Unione europea occidentale, in cui «ai fini di una cooperazione rafforzata fra l'Unione europea e l'Unione dell'Europa occidentale, la Conferenza invita il Consiglio ad adoperarsi per la rapida adozione di disposizioni appropriate in materia di abilitazione del personale del Segretariato generale del Consiglio»;

considerando che con la decisione n. 24 del 30 gennaio 1995 il segretario generale del Consiglio ha adottato misure di protezione delle informazioni classificate applicabili al segretariato generale del Consiglio;

considerando che la normativa in materia di sicurezza deve riguardare non soltanto la protezione fisica delle informazioni classificate in possesso del Consiglio, ma anche l'autorizzazione di membri del personale ad accedere a tali informazioni;

considerando che è pertanto necessario istituire una procedura per l'autorizzazione del personale del segretariato generale del Consiglio che deve avere accesso a tali informazioni a motivo dell'attività professionale e limitare l'accesso alle sole persone autorizzate;

considerando che, per quanto riguarda il personale del segretariato generale del Consiglio, la decisione relativa all'autorizzazione è di competenza dell'autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell'articolo 2 dello statuto del personale delle Comunità europee, in prosieguo denominata «APN», previa indagine di sicurezza da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri;

considerando che la presente decisione non ha alcuna...

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