Ryanair DAC v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62020TJ0238
ECLIECLI:EU:T:2021:91
Date17 February 2021
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-238/20

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

17 febbraio 2021 (*)

«Aiuti di Stato – Mercato del trasporto aereo in Svezia, dalla Svezia e verso la Svezia – Garanzie sui prestiti volte a sostenere le compagnie aeree nell’ambito della pandemia di COVID‑19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Proporzionalità – Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità svedesi – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Ratio legis – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑238/20,

Ryanair DAC, con sede a Swords (Irlanda), rappresentata da E. Vahida, F.‑C. Laprévote, S. Rating e I.‑G. Metaxas‑Maranghidis, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, S. Noë e F. Tomat, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata da E. de Moustier, C. Mosser, A. Daniel e P. Dodeller, in qualità di agenti,

e da

Regno di Svezia, rappresentato da C. Meyer‑Seitz, H. Eklinder, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, R. Shahsavan Eriksson e J. Lundberg, in qualità di agenti,

intervenienti

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 2366 final della Commissione, dell’11 aprile 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56812 (2020/N) – Svezia – COVID‑19: regime di garanzie sui prestiti alle compagnie aeree,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, A. Kornezov, E. Buttigieg (relatore), K. Kowalik‑Bańczyk e G. Hesse, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 3 aprile 2020, il Regno di Svezia ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto sotto forma di un regime di garanzie sui prestiti a determinate compagnie aeree (in prosieguo: il «regime di aiuti in questione»), conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Il regime di aiuti in questione è volto ad assicurare che le compagnie aeree titolari di una licenza rilasciata da tale Stato membro (in prosieguo: la «licenza svedese»), importanti per la connettività di quest’ultimo, dispongano di liquidità sufficienti per evitare che i turbamenti causati dalla pandemia di COVID‑19 compromettano la loro redditività e per preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’attuale crisi. Del regime di aiuti in questione beneficeranno tutte le compagnie aeree titolari, al 1° gennaio 2020, della licenza svedese per esercitare attività commerciali nel settore dell’aviazione a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3), ad eccezione delle compagnie aeree la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi non di linea di trasporto aereo di passeggeri. L’importo massimo dei prestiti garantiti in forza di tale regime sarà di 5 miliardi di corone svedesi (SEK) e la garanzia riguarderà crediti all’investimento e crediti per il capitale circolante, sarà concessa entro il 31 dicembre 2020 e avrà una durata massima di sei anni.

2 L’11 aprile 2020, la Commissione ha adottato la decisione C(2020) 2366 final relativa all’aiuto di Stato SA.56812 (2020/N) – Svezia – COVID‑19: regime di garanzie sui prestiti alle compagnie aeree (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale essa, dopo aver concluso che la misura in questione configurava un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ha valutato la compatibilità della stessa con il mercato interno alla luce della sua comunicazione del 19 marzo 2020, intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID‑19» (GU 2020, C 91 I, pag. 1), e modificata il 3 aprile 2020 (GU 2020, C 112 I, pag. 1) (in prosieguo: il «quadro temporaneo»).

3 A tale riguardo, in primo luogo, la Commissione ha ritenuto che, conformemente al regolamento n. 1008/2008, le compagnie aeree ammissibili avessero il loro «principale centro di attività» (v. punto 26 infra) in Svezia e che la loro situazione finanziaria fosse oggetto di un controllo regolare da parte dell’autorità nazionale responsabile del rilascio delle licenze. Inoltre, la prestazione di servizi di linea di trasporto di passeggeri da parte dei beneficiari della misura in questione potrebbe svolgere un ruolo importante nella connettività del paese. Pertanto, i criteri di ammissibilità al beneficio della misura sarebbero rilevanti per individuare le compagnie aeree che hanno un legame con la Svezia e che contribuiscono ad assicurarne la connettività, conformemente all’obiettivo del regime di aiuti in questione. In secondo luogo, essa ha ritenuto che il regime in parola fosse necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia svedese, e che soddisfacesse tutte le condizioni pertinenti di cui al punto 3.2 del quadro temporaneo, intitolato «Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti». Essa ha quindi concluso che il regime di aiuti in questione era compatibile con il mercato interno conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e non ha, pertanto, sollevato obiezioni nei suoi confronti.

Procedimento e conclusioni delle parti

4 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° maggio 2020, la ricorrente ha presentato il ricorso di cui trattasi.

5 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha chiesto che la causa fosse trattata secondo il procedimento accelerato, conformemente agli articoli 151 e 152 del regolamento di procedura del Tribunale. Con decisione 27 maggio 2020, il Tribunale (Decima Sezione) ha accolto l’istanza di procedimento accelerato.

6 La Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 15 giugno 2020.

7 In forza dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la ricorrente ha presentato, il 22 giugno 2020, una domanda motivata di udienza di discussione.

8 Su proposta della Decima Sezione, il Tribunale, in forza dell’articolo 28 del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

9 Nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato, il 20 luglio 2020, la ricorrente a rispondere, per iscritto, a due quesiti. La ricorrente ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.

10 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 luglio 2020, la Repubblica francese ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2020, la ricorrente ha chiesto, conformemente all’articolo 144, paragrafo 7, del regolamento di procedura, che taluni dati relativi al numero di prenotazioni e al numero atteso di passeggeri, contenuti nell’atto di ricorso, nella versione ridotta dell’atto di ricorso e nei relativi allegati, non fossero comunicati alla Repubblica francese. Di conseguenza, essa ha allegato una versione non riservata dell’atto di ricorso, della versione ridotta dello stesso e dei relativi allegati.

11 In risposta alla misura di organizzazione del procedimento menzionata al punto 9 supra, la ricorrente ha confermato, il 5 agosto 2020, di rinunciare ai punti da 66 a 76 dell’atto di ricorso, contenuti nel terzo capo della seconda parte del primo motivo di ricorso, nonché ai punti da 110 a 114 del medesimo, contenuti nella seconda parte del terzo motivo di ricorso.

12 Con ordinanza dello stesso giorno, il presidente della Decima Sezione ampliata del Tribunale ha ammesso l’intervento della Repubblica francese e ha provvisoriamente limitato la comunicazione dell’atto di ricorso, della versione ridotta dello stesso e dei relativi allegati alle versioni non riservate prodotte dalla ricorrente, in attesa delle eventuali osservazioni della Repubblica francese sulla domanda di trattamento riservato.

13 Con misura di organizzazione del procedimento del 6 agosto 2020, la Repubblica francese è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 154, paragrafo 3, del regolamento di procedura, a depositare una memoria di intervento.

14 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 agosto 2020, il Regno di Svezia ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 agosto 2020, la ricorrente ha chiesto, conformemente all’articolo 144, paragrafo 7, del regolamento di procedura, che i dati di cui al punto 10 supra non fossero comunicati al Regno di Svezia.

15 Con ordinanza del 21 agosto 2020, il presidente della Decima Sezione ampliata del Tribunale ha ammesso l’intervento del Regno di Svezia e ha provvisoriamente limitato la comunicazione dell’atto di ricorso, della versione ridotta dello stesso e dei relativi allegati alle versioni non riservate prodotte dalla ricorrente, in attesa delle eventuali osservazioni del Regno di Svezia sulla domanda di trattamento riservato. Con misura di organizzazione del procedimento dello stesso giorno, il Regno di Svezia è stato autorizzato, ai sensi dell’articolo 154, paragrafo 3, del regolamento di procedura, a depositare una memoria di intervento.

16 In pari data, la Repubblica francese ha trasmesso alla cancelleria del Tribunale la...

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