__[no-tr-for:concl-avg-civ-m]__ P. Pikamäe, __[no-tr-for:presentees-le]__ 7 ____[unreferenced:no-tr-for:mois-07.2]____ de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:542
Date07 July 2022
Celex Number62021CC0404
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 7 luglio 2022 (1)

Causa C404/21

WP

contro

Istituto nazionale della previdenza sociale,

Repubblica italiana

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Asti (Italia)]

«Rinvio pregiudiziale – Personale della BCE – Diritti a pensione maturati nell’ambito di un regime nazionale prima dell’entrata al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione – Normativa o prassi amministrativa nazionale che non consente tale trasferimento – Insussistenza di un atto legislativo interno di attuazione o di un accordo specifico tra lo Stato membro del lavoratore o il suo istituto di previdenza sociale e l’istituzione dell’Unione»






I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Asti (Italia) ai sensi dell’articolo 267 TFUE verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, degli articoli 45 e 48 TFUE, dell’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (in prosieguo: lo «Statuto») e dell’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea (BCE) (in prosieguo: le «condizioni di impiego della BCE»).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone WP all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla Repubblica italiana in merito al trasferimento al regime pensionistico della BCE dell’importo dell’equivalente attuariale corrispondente alla posizione assicurativa costituita in favore del ricorrente nell’ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS.

3. Il giudice del rinvio sottopone alla Corte due questioni relative alla possibilità per un membro del personale della BCE di ottenere il trasferimento al regime pensionistico della BCE dei suoi diritti pensionistici maturati presso il sistema pensionistico italiano, in assenza di un accordo che preveda un siffatto trasferimento concluso tra la BCE e la Repubblica italiana. La presente causa offre alla Corte l’opportunità di precisare quali sono gli obblighi degli Stati membri nei confronti della BCE derivanti dal diritto dell’Unione quando si tratta di adottare le misure necessarie per garantire un siffatto trasferimento di diritti a pensione.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Protocollo sul SEBC e sulla BCE

4. L’articolo 36 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato ai Trattati UE e FUE (2) (in prosieguo: il «protocollo sul SEBC e sulla BCE»), dispone quanto segue:

«36.1 Il consiglio direttivo [della BCE], su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.

(…)».

2. Protocollo sui privilegi e sulle immunità

5. L’articolo 14 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE e FUE (3) (in prosieguo: il «PPI») così recita:

«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione».

6. In forza del suo articolo 22, primo comma, il PPI si applica anche alla BCE, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sul SEBC e sulla BCE.

3. Statuto

7. Ai sensi del suo articolo 1, lo Statuto si applica ai funzionari dell’Unione.

8. L’articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto, enuncia quanto segue:

«È funzionario dell’Unione ai sensi del presente statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un’istituzione dell’Unione mediante atto scritto dell’autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina».

9. L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto così dispone:

«(…)

2. Il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo:

– aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero,

– aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,

ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.

In tal caso l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.

Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione».

4. RAA

10. L’articolo 1 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (in prosieguo: il «RAA») così dispone:

«Il presente regime si applica ad ogni agente, assunto dall’Unione con contratto. Tale agente può avere la qualifica:

– di agente temporaneo

– di agente contrattuale

(…)».

11. In forza, rispettivamente, dell’articolo 39, paragrafo 2, e dell’articolo 109, paragrafo 2, del RAA, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto si applica agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali.

5. Condizioni di impiego della BCE

12. Sul fondamento, in particolare, dell’articolo 36, paragrafo 1, del protocollo sul SEBC e sulla BCE, il consiglio direttivo della BCE ha adottato le condizioni di impiego della BCE, il cui articolo 9, lettera c), così dispone:

«Le presenti condizioni di impiego non sono disciplinate da alcun diritto nazionale specifico. La BCE applica (i) i principi generali del diritto comuni agli Stati membri, (ii) i principi generali del diritto dell’Unione e (iii) le norme contenute nei regolamenti e nelle direttive dell’Unione riguardanti la politica sociale indirizzate agli Stati membri. Tali atti giuridici saranno attuati dalla BCE ogni qual volta si renderà necessario. Si terranno nel debito conto le raccomandazioni dell’Unione in materia di politica sociale. Per l’interpretazione dei diritti e degli obblighi previsti dalle presenti condizioni di impiego, sono tenuti in debita considerazione i principi sanciti dai regolamenti, dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili al personale di altre istituzioni dell’Unione».

13. L’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE enuncia quanto segue:

«(a) La BCE conclude accordi e concorda opportune misure con altri sistemi pensionistici, organizzazioni e governi che determina, al fine di accettare il trasferimento al [sistema pensionistico della BCE] di importi di denaro in relazione ai membri del personale che abbiano completato il loro periodo di prova presso la BCE.

(…)».

B. Diritto italiano

14. L’articolo 1 della legge n. 29 – Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, del 7 febbraio 1979 (4), così dispone:

«Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’INPS o che abbiano dato luogo all’esclusione o all’esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest’ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria predetta l’ammontare dei contributi di loro pertinenza (…)».

15. L’articolo 18 della legge n. 115 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014, del 29 luglio 2015 (5), stabilisce quanto segue:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell’Unione europea (…) iscritti o che siano stati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti (…) è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali.

2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell’interessato da presentare all’istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell’ipotesi in cui un ex dipendente di un’organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l’organizzazione internazionale, l’istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel...

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