Asunto T-23/07: Recurso interpuesto el 5 de febrero de 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen/OAMI (α)

JurisdictionEuropean Union
Published date27 March 2007
Celex NumberC2007/069/52
C_2007069IT.01002401.xml

24.3.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/24


Ricorso presentato il 5 febbraio 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen/UAMI (α)

(Causa T-23/07)

(2007/C 69/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (Rappresentante: avv. M. Wolter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 30 novembre 2006 (procedimento R0808/2006-4);

dichiarare che le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 non ostano alla pubblicazione del marchio richiesto per i beni della classe 33 [«bevande alcoliche (tranne le birre), vini, spumanti e bevande a base di vino»];

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «α »per beni della classe 33 (domanda n. 4 634 663).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto sarebbe stata a torto considerata la sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione. Inoltre, sarebbero stati travisati la portata e il significato dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 40/94.


(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, 1994, pag. 1).


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