Asunto T-321/05: Recurso interpuesto el 25 de agosto de 2005 — AstraZeneca/Comisión

JurisdictionEuropean Union
Published date03 November 2005
Celex NumberC2005/271/47
C_2005271IT.01002401.xml

29.10.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/24


Ricorso presentato il 25 agosto 2005 — AstraZeneca AB e AstraZeneca plc /Commissione delle Comunità europee

(Causa T-321/05)

(2005/C 271/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: AstraZeneca AB (Sodertalje, Svezia) e AstraZeneca plc (Londra, Regno Unito) [Rappresentanti: sigg. M. Brealey, QC, M. Hoskins, barrister, F. Murphy, solicitor ]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 15 luglio 2005 relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 82 CE e dell'art. 54 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (procedimento COMP/A. 37.507/F3 — AstraZeneca);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha inflitto ad entrambe le ricorrenti una sanzione di EUR 46 000 000 ed un'ulteriore sanzione di EUR 14 000 000 alla prima di esse per alcune infrazioni a titolo dell'art. 82 CE e dell'art. 54 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. La Commissione ha dichiarato che, a partire dal 1993, le ricorrenti hanno sistematicamente reso dichiarazioni scientemente false a consulenti in proprietà industriale, giudici nazionali e uffici brevetti al fine di ottenere certificati di protezione complementare, cui esse sapevano di non avere diritto, per il loro prodotto brevettato «omeprazole», principio attivo del farmaco delle ricorrenti «Losec». Essa ha dichiarato inoltre che negli anni 1998/1999 le ricorrenti avevano messo in atto una strategia di ritiro selettivo delle loro capsule «Losec», sostituendole con compresse «Losec», e chiedendo il ritiro delle autorizzazioni di immissione sul mercato per le capsule in Danimarca, Norvegia e Svezia. La decisione considera che entrambe le violazioni sono state commesse con l'intento di restringere abusivamente la concorrenza derivante da farmaci generici e importazioni parallele.

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione su più livelli. Esse sostengono anzitutto che la Commissione ha erroneamente definito il mercato rilevante come limitato a quello degli inibitori della pompa protonica, utilizzati per il trattamento di disturbi dovuti a iperacidità gastrica, ed escluso dal mercato rilevante gli antistaminici. Tale conclusione influenza...

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