Asunto T-71/07: Recurso interpuesto el 9 de marzo de 2007 — Icuna.Com/Parlamento
Jurisdiction | European Union |
Published date | 02 May 2007 |
Celex Number | C2007/095/107 |
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 95/53 |
Ricorso presentato il 9 marzo 2007 — Icuna.Com/Parlamento
(Causa T-71/07)
(2007/C 95/107)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Icuna.Com (Braine-le-Château, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti J. Windey e P. de Bandt)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione del Parlamento europeo 31 gennaio 2007, che annulla il procedimento d'appalto EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, per quanto riguarda il lotto n. 2; |
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Constatare la responsabilità extra contrattuale della Comunità e condannare il Parlamento europeo a risarcire la ricorrente per il danno subito a causa della decisione impugnata e designare un esperto per la valutazione del detto danno; |
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In ogni caso, condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con decisione 1o dicembre 2006, il Parlamento ha respinto l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito del bando di gara EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, lotto n. 2: contenuto delle trasmissioni per la creazione dell'emittente web del Parlamento europeo (1) ed ha concluso un contratto con un altro concorrente. Tale decisione ha formato oggetto di un ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale il 19 dicembre 2006 (2). Nell'ambito del procedimento sommario, il presidente del Tribunale ha pronunciato in via provvisoria la sospensione dell'esecuzione del contratto, sebbene il Parlamento avesse già concluso il contratto conformemente alla decisione 1o dicembre 2006. In seguito all'udienza svoltasi nell'ambito del procedimento sommario, il 31 gennaio 2007 il Parlamento ha adottato la decisione impugnata, con cui ha annullato il procedimento d'appalto di cui trattasi per quanto riguarda il lotto n. 2.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere due motivi. Il primo attiene all'illegittimità della decisione impugnata, a causa dell'incompetenza dell'autore dell'atto e della violazione dell'art. 101 del regolamento finanziario (3). La ricorrente sostiene che nessuna disposizione del diritto comunitario consente all'amministrazione aggiudicatrice di annullare l'assegnazione di un appalto dopo la firma del contratto con l'assegnatario dei lavori. Essa fa inoltre valere che anche supponendo il convenuto competente per l'adozione della decisione impugnata...
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