Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:420
Date07 July 2021
Celex Number62019TJ0668
Docket NumberT-668/19
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

7 luglio 2021 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea consistente in una combinazione di suoni all’apertura di una lattina di bevanda gassata – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»

Nella causa T‑668/19,

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG, con sede in Bonn (Germania), rappresentata da S. Abrar, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Fischer, D. Hanf e D. Walicka, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2019 (procedimento R 530/2019-2), relativa a una domanda di registrazione di una combinazione di suoni prodotti all’apertura di una lattina di bevanda gassata come marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, D. Spielmann, U. Öberg (relatore), O. Spineanu-Matei e R. Norkus, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2019,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2019,

viste le misure di organizzazione del procedimento del 28 aprile e 30 ottobre 2020,

visto il rinvio della presente causa dinanzi alla Quinta Sezione ampliata del Tribunale,

in seguito all’udienza del 10 febbraio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 6 giugno 2018, la Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno sonoro che ricorda il suono che si produce all’apertura di una lattina di bevanda, seguito da un silenzio di circa un secondo e da un gorgoglio di circa nove secondi. Un file audio è stato prodotto dalla ricorrente al momento del deposito della domanda di registrazione.

3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 6, 29, 30, 32 et 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

– classe 6: «Contenitori per il trasporto e il deposito in metallo, in particolare contenitori metallici, capsule metalliche [recipienti], serbatoi in metallo, recipienti metallici per prodotti chimici, liquidi e gas sotto pressione»;

– classe 29: «Prodotti lattiero-caseari, in particolare yogurt [bevande], latte di cocco [bevande], bevande allo yogurt, bevande a base di latte o contenenti latte, bevande a base di yogurt, bevande a base di latte addensato [yogurt], bevande a base di prodotti lattiero-caseari, bevande prodotte con yogurt, bevande a base di yogurt, bevande a base di latte di cocco, bevande a base di latte di arachidi; bevande a base di latte di mandorle; bevande a base di soia utilizzate come succedanei del latte»;

– classe 30: «Caffè, in particolare bevande preparate a base di succedanei del caffè, bevande a base di caffè, bevande prodotte con caffè, bevande contenenti principalmente caffè; tè, in particolare bevande a base di tè, bevande a base di tè aromatizzato alla frutta, bevande non medicinali a base di tè; cacao, in particolare bevande a base di cacao, bevande preparate a partire da cacao, bevande principalmente a base di cacao, bevande pronte al consumo a base di cacao, bevande preparate al cacao e a base di cacao; bevande gassate [a base di caffè, cacao o cioccolato], bevande con cioccolato, bevande a base di cioccolato, bevande aromatizzate al cioccolato, bevande al gusto di cioccolato, bevande a base di cioccolato, bevande di cioccolato a base di latte»;

– classe 32: «Birra, in particolare bevande a base di birra; acque minerali [bevande], in particolare acque [bevande], acque minerali arricchite [bevande], acqua gassata arricchita con vitamine [bevande], bevande con acqua contenente estratti di tè; acque gassate, in particolare acque minerali [bevande], acque toniche [bevande non medicinali]; bevande analcoliche, in particolare bevande isotoniche, bevande dealcolizzate. bevande analcoliche, bevande gassate analcoliche, cola [bevande analcoliche], bevande gassate congelate analcoliche, bevande a base di cola [bevande analcoliche], bevande analcoliche contenenti succhi di verdura, bevande gassate aromatizzate, bevande analcoliche all’aloe vera; bevande analcoliche, bevande analcoliche aromatizzate alla birra, bevande analcoliche aromatizzate al tè, bevande analcoliche al gusto di tè; bevande a base di cola analcoliche, bevande analcoliche al gusto di caffè, bevande analcoliche aromatizzate al caffè, bevande analcoliche non gassate, bevande analcoliche gassate aromatizzate, bevande analcoliche arricchite da un punto di vista nutrizionale, bevande analcoliche arricchite con vitamine, bevande analcoliche a base di frutta aromatizzate al tè, bevande analcoliche senza malto per uso non medico; bevande alla frutta, in particolare sorbetti [bevande], bevande aromatizzate alla frutta, bevande alla frutta, bevande a base di prugna affumicata, bevande analcoliche a base di frutta congelata, bevande a base di frutta; succhi di frutta, in particolare succhi vegetali [bevande], succhi di pomodoro [bevande], succhi vegetali [bevande], bevande analcoliche contenenti succhi di frutta, bevande composte essenzialmente da succhi di frutta, sciroppi [bevande analcoliche], bevande composte da una miscela di succhi di frutta e di verdure; bevande a base di frutta a guscio e di soia; bevande isotoniche per uso non medico; bevande contenenti vitamine (per uso non medico); bevande a base di riso semigreggio, diverse da succedanei del latte»;

– classe 33: «Bevande alcoliche [salvo birre], in particolare bevande distillate, bevande spiritose, bevande a base di vino e di succhi di frutta, bevande contenenti vino [spritzers], cocktail di frutta alcolici, bevande a base di rhum, bevande a basso tenore alcolico, bevande alcoliche di frutta, bevande alcoliche a base di caffè, bevande alcoliche a base di tè, bevande gassate alcoliche diverse da birre».

4 Il 2 luglio 2018, l’esaminatore ha informato la ricorrente che il marchio richiesto non poteva essere oggetto di registrazione. Esso ha indicato, in particolare, che tale marchio, costituito da un suono che riproduce l’apertura di una lattina di bevanda, seguito da una pausa e poi da un lungo gorgoglio, non poteva essere percepito come un indicatore dell’origine commerciale dei prodotti.

5 Con decisione dell’8 gennaio 2019, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione, ritenendo che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

6 Con decisione del 24 luglio 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione dell’esaminatore. Anzitutto, essa ha constatato che il pubblico di riferimento era composto, per i prodotti compresi nelle classi 29, 30, 32 e 33, dal grande pubblico con un livello di attenzione medio e, per i prodotti compresi nella classe 6, principalmente da professionisti con un livello di attenzione elevato. Inoltre, dopo aver ricordato che i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori non erano diversi da quelli applicabili ad altre categorie di marchi, la commissione di ricorso ha indicato che il grande pubblico non era necessariamente abituato a considerare un suono come un’indicazione dell’origine commerciale di confezioni di bevande non aperte e di bevande confezionate. Essa ha aggiunto che, per poter essere registrato come marchio, un suono doveva avere una certa pregnanza o una capacità di essere riconosciuto, in modo da poter indicare ai consumatori l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Infine, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto consistesse in un suono inerente all’uso dei prodotti di cui trattasi, cosicché il pubblico di riferimento percepirebbe detto marchio come un elemento funzionale e un’indicazione delle qualità dei prodotti di cui trattasi e non come un’indicazione della loro origine commerciale. Essa ne ha tratto la conclusione che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento di ricorso.

8 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulloggetto della controversia

9 In via preliminare, occorre rilevare che, per quanto riguarda la portata della controversia, la ricorrente non contesta che il marchio richiesto non presenti carattere distintivo per i prodotti rientranti nella classe 6 e, pertanto, essa non rimette in discussione la decisione impugnata per i prodotti rientranti in tale classe.

Nel merito

10 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, sei motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 72, paragrafo 2, e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in quanto la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errori di valutazione. Il secondo motivo verte su una violazione dell’articolo 72,...

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