Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

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Issuing OrganizationComisión de las Comunidades Europeas

Dato che le autorità italiane si sono limitate a rispondere, nella lettera del 5 giugno 2000, che le attività sarebbero state realizzate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, la Commissione non può escludere l'esistenza di un rischio di inosservanza dei criteri e dei divieti sopra richiamati.

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione nutre dubbi in merito alla compatibilità con il mercato comune delle misure previste dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della legge n. 39/2000.

  1. Gli aiuti previsti dall'articolo 6, paragrafo 3, della legge de qua sono aiuti che sembrano riferirsi a infrastrutture di interesse generale. Tuttavia, le autorità italiane non hanno fornito alcuna informazione sulla percentuale di aiuto applicabile e sulla condizioni per poter accedere a tali aiuti, nonostante la domanda in tal senso rivolta dalla Commissione. Quest'ultima non L pertanto in grado di determinare se gli aiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della legge verranno erogati nel rispetto della normativa comunitaria e nutre dubbi in merito alla loro compatibilità col mercato comune.

4. Conclusioni Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, a presentare le proprie osservazioni ed a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione delle misure di aiuto in oggetto entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.' Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (2000/C 380/03) Fecha de adopción de la decisión: 15.11.2000

Estado miembro: Italia (provincia autónoma de Bolzano) Ayuda: NN 91/2000 (ex N 287/2000) Denominación: Ayuda al arranque y destrucción de plantas Objetivo: Compensación de los gastos ocasionados por organismos perjudiciales Fundamento jurídico: Legge provinciale n. 10 del 14 dicembre 1999 (Disposizioni urgenti nel...

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