Ayuntamiento de Pamplona v Orange España SAU.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:70
Date27 January 2021
Docket NumberC-764/18
Celex Number62018CJ0764
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

27 gennaio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Autorizzazioni di reti e di servizi di comunicazione elettronica – Tassa comunale per l’occupazione o la gestione del demanio pubblico – Direttiva 2002/20/CE – Applicazione alle imprese che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet – Nozioni di “reti di comunicazione elettronica” e di “servizio di comunicazione elettronica” – Articolo 12 – Diritti amministrativi – Articolo 13 – Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture – Ambito di applicazione – Limiti all’esercizio del potere impositivo degli Stati membri»

Nella causa C‑764/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 12 luglio 2018, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 2018, nel procedimento

Ayuntamiento de Pamplona

contro

Orange España SAU,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 dicembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Ayuntamiento de Pamplona, da A. Lázaro Gogorza, procuradora, e J.L. Guijarro Salvador, abogado;

– per l’Orange España SAU, da J. Huelin Martínez de Velasco, F. de Vicente Benito, M. Muñoz Pérez e M. García Turrión, abogados;

– per il governo spagnolo, da S. Jiménez García e S. Centeno Huerta, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da L. Nicolae, J. Rius e G. Braun, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37) (in prosieguo: la «direttiva autorizzazioni»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Ayuntamiento de Pamplona (Comune di Pamplona, Spagna) e l’Orange España SAU in merito alla tassa per l’uso privato o la gestione speciale del suolo, del sottosuolo e dello spazio aereo del demanio pubblico locale da parte di imprese che forniscono servizi di fornitura (in prosieguo: la «tassa per la gestione del demanio pubblico») alla quale tale società è stata assoggettata.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva quadro

3 Il quadro normativo comune ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica nonché alle risorse e ai servizi correlati è costituito dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2009/140 (in prosieguo: la «direttiva quadro»), nonché da quattro direttive specifiche, tra cui la direttiva 2002/20.

4 L’articolo 2 della direttiva quadro, rubricato «Definizioni», alle lettere a) e c), così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

(...)

c) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37),] non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica».

Direttiva autorizzazioni

5 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva autorizzazioni:

«1. Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta la Comunità.

2. La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica».

6 L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, così dispone:

«Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

per “autorizzazione generale” si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva».

7 L’articolo 12 della direttiva autorizzazioni, intitolato «Diritti amministrativi», è così formulato:

«1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:

a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione;

b) sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche».

8 L’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, rubricato «Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l’impiego...

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