Causa C-120/06 P: Ricorso proposto il 27 febbraio 2006 da Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM) e Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 14 dicembre 2005 causa T-69/00, Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Spa (FIAMM) e Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchi Technologies, Inc. (Fiamm Technologies)/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

JurisdictionEuropean Union
Published date10 May 2006
Celex NumberC2006/108/10
C_2006108IT.01000603.xml

6.5.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/6


Ricorso proposto il 27 febbraio 2006 da Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM) e Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 14 dicembre 2005 causa T-69/00, Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Spa (FIAMM) e Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchi Technologies, Inc. (Fiamm Technologies)/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-120/06 P)

(2006/C 108/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM), Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) (rappresentanti: I. Van Bael, F. Di Gianni e A. Cevese, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

annullare la Sentenza del Tribunale di Primo Grado del 14 dicembre 2005,

ritenendo che lo stato degli atti lo consenta, statuire nel merito, riconoscendo alle ricorrenti il diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei convenuti per atto illecito o per atto lecito;

in ogni caso condannare i convenuti alle spese di giudizio sia della presente procedura sia di quella in primo grado;

in via subordinata stabilire un equo indenizzo a favore delle ricorrenti a seguito dell'irragionevole durata del procedimento davanti al Tribunale;

adottare altre misure e provvedimenti che dovessero rendersi necessari in base ad equità.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sia viziata in quanto totalmente priva di motivazione in relazione ad uno dei principali argomenti sollevati e cioè che, nelle specifiche situazioni di fatto caratterizzanti il caso di specie, esse dispongono del diritto di invocare la decisione, adottata dall'Organo d'Appello dell'Organizzazione mondiale del Commercio per provare, ai fini del ricorso per danni, l'illegittimità del comportamento della Comunità.


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