Asunto C-202/07 P: Recurso de casación interpuesto el 16 de abril de 2007 por France Télécom SA contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) el 30 de enero de 2007 en el asunto T-340/03, France Télécom SA/Comisión de las Comunidades Europeas

JurisdictionEuropean Union
Published date26 July 2007
Celex NumberC2007/170/16
C_2007170IT.01000902.xml

21.7.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 170/9


Ricorso proposto il 16 aprile 2007 dalla France Télécom SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 30 gennaio 2007, causa T-340/03, France Télécom SA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-202/07 P)

(2007/C 170/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: France Télécom SA, già Wanadoo Interactive SA (rappresentanti: sigg. O.W. Brouwer, H. Calvet, J. Philippe e T. Janssens, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-340/03, France Télécom SA/Commissione delle Comunità europee, che ha respinto il ricorso avverso la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 luglio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo [82 CE] (caso COMP/38.233 — Wanadoo Interactive);

di conseguenza:

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca nuovamente; oppure

statuire definitivamente, annullando la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 luglio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo [82 CE] (caso COMP/38.233 — Wanadoo Interactive), accogliendo pertanto le conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce sette motivi a sostegno della propria impugnazione.

Con il primo motivo, essa sostiene che il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione ad esso incombente per quanto riguarda tanto la possibilità di recupero delle perdite, la quale dovrebbe essere dimostrata, quanto il diritto di allinearsi ai prezzi praticati dalle imprese concorrenti, che sarebbe stato escluso dal Tribunale senza spiegazioni.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 82 CE, negando alla Wanadoo il diritto di allinearsi in buona fede ai prezzi dei suoi concorrenti. Orbene, tale diritto sarebbe riconosciuto tanto nella prassi della Commissione in materia di decisioni e nella giurisprudenza della Corte, quanto dalla dottrina e dalle autorità francesi di vigilanza sulla concorrenza e...

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