Commission Decision (EU) 2016/1621 of 7 September 2016 adopting a guidance document on notification to accreditation and licensing bodies by environmental verifiers active in a Member State other than that where the accreditation or licence was granted under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2016) 5648) (Text with EEA relevance)
Published date | 09 September 2016 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Environment,Industry |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 242, 9 September 2016 |
9.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 242/32 |
DECISIONE (UE) 2016/1621 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2016
che adotta il documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2016) 5648]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) | L'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1221/2009 consente al Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione di elaborare documenti di orientamento su temi che rientrano nel settore di competenza degli organismi di accreditamento e di abilitazione al fine di armonizzare le procedure applicate da tali organismi per l'accreditamento o l'abilitazione e la sorveglianza dei verificatori ambientali. |
(2) | I verificatori ambientali che operano in Stati membri diversi sono tenuti a notificare le loro attività ai rispettivi organismi di accreditamento e di abilitazione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1221/2009. |
(3) | Dall'esecuzione pratica di tale procedura di notifica sono emerse delle differenze nelle risposte che i singoli organismi di accreditamento e di abilitazione forniscono ai verificatori ambientali che non rispettano i loro obblighi di notifica. Di conseguenza sono necessari ulteriori orientamenti al fine di garantire un'applicazione coerente delle procedure di notifica nel caso dei verificatori ambientali accreditati o abilitati in uno Stato membro che esercitano le attività di verifica e di convalida in un altro Stato membro. |
(4) | Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, è adottato come da allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2016
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009
INTRODUZIONE
Il presente documento di orientamento armonizza le procedure di notifica applicabili ai verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati.
1. Obblighi previsti prima della notifica
1.1. L'organismo di accreditamento o di abilitazione rende...
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