Commission Decision (EU) 2017/2285 of 6 December 2017 Amending the user's guide setting out the steps needed to participate in EMAS, under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) (notified under document C(2017) 8072) (Text with EEA relevance. )

Published date12 December 2017
Subject MatterEnvironment,Industry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 328, 12 December 2017
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12.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328/38

DECISIONE (UE) 2017/2285 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2017

che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

[notificata con il numero C(2017) 8072]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il sistema EMAS è finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo del personale.
(2) È opportuno che le organizzazioni interessate ricevano ulteriori informazioni e linee guida in merito alle misure necessarie per aderire a EMAS. Le informazioni e le linee guida sono aggiornate sulla base dell'esperienza acquisita attraverso la gestione di EMAS e per rispondere alla esigenza di orientamenti supplementari.
(3) È stata recepita l'esigenza di ulteriori linee guida in merito ai seguenti punti: definizione della posizione geografica nell'ambito della definizione di un sito; indicazioni in merito a come prendere in considerazione i documenti di riferimento settoriali; orientamenti relativi all'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione della Commissione 2013/131/UE (2) è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

(2) Decisione della Commissione, del 4 marzo 2013, che istituisce le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 76 del 19.3.2013, pag. 1).


ALLEGATO

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ALLEGATO I

I. INTRODUZIONE

La politica ambientale dell'Unione europea annovera tra i propri obiettivi quello di incoraggiare le organizzazioni di ogni tipo a utilizzare sistemi di gestione ambientale e a ridurre il proprio impatto ambientale. I sistemi di gestione ambientale rappresentano uno degli strumenti con cui imprese e altre organizzazioni possono migliorare le proprie prestazioni ambientali, risparmiando contemporaneamente energia e altre risorse. In particolare, l'Unione europea desidera incoraggiare l'adesione al sistema di ecogestione e audit (EMAS), uno strumento di gestione grazie al quale imprese e altre organizzazioni possono valutare, comunicare e migliorare le proprie prestazioni ambientali.

Il sistema EMAS è stato istituito nel 1993 e si è sviluppato nel corso del tempo: il regolamento EMAS (1) ne rappresenta la base giuridica - l'ultima revisione risale al 2009.

Le presenti linee guida per l'utente sono state preparate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento EMAS e vogliono rappresentare una guida chiara e semplice per le organizzazioni interessate a questo sistema; sono concepite per offrire istruzioni fase per fase, semplici da seguire. Le linee guida indicano cosa e come fare se un'organizzazione è intenzionata ad aderire al sistema. Il documento mira a migliorare la comprensione generale del sistema di gestione EMAS in modo che per le organizzazioni sia più semplice aderirvi. È importante altresì tenere presente l'obiettivo generale del regolamento europeo, che è quello di armonizzarne l'attuazione in tutti gli Stati membri e di instaurare un quadro legislativo comune. Per problemi specificamente legati al contesto globale EMAS si rimanda il lettore alla decisione della Commissione 2011/832/UE (2), del 7 dicembre 2011, relativa a una guida per la registrazione cumulativa, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009.

II. COS'È IL SISTEMA DI ECOGESTIONE E AUDIT (EMAS)?

EMAS è uno strumento volontario messo a disposizione di qualsiasi organizzazione operante in qualsiasi settore economico, all'interno o all'esterno dell'Unione europea, e che intenda:

assumersi una responsabilità ambientale ed economica,
migliorare le proprie prestazioni ambientali,
comunicare i propri risultati ambientali alla società e alle parti interessate in generale.

Lo schema seguente indica come procedere, fase per fase, per registrarsi nel sistema e applicarlo.

Le organizzazioni che si registrano a EMAS devono:

dimostrare il rispetto della normativa in materia ambientale,
impegnarsi a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali,
dimostrare di avere un dialogo aperto con tutte le parti interessate,
coinvolgere il personale nel miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione,
pubblicare e aggiornare una dichiarazione ambientale EMAS convalidata, destinata alla comunicazione esterna.

Vi sono anche alcune altre disposizioni. Le organizzazioni devono:

effettuare un'analisi ambientale (che comprenda l'individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti),
registrarsi presso un organismo competente dopo aver superato con successo la verifica della propria organizzazione.

Dopo essersi registrate, le organizzazioni acquisiscono il diritto di usare il logo EMAS.

III. COSTI E BENEFICI DELL'ATTUAZIONE DI EMAS

In generale, i sistemi di gestione ambientale come EMAS permettono alle organizzazioni di migliorare l'efficienza delle risorse, ridurre i rischi e proporsi come esempio grazie alla pubblica dichiarazione di buone pratiche. I costi inerenti all'attuazione di un simile sistema sono più che controbilanciati dai risparmi.

Benefici

È stato realizzato uno studio (3) sui costi e i benefici della registrazione a EMAS. Ai partecipanti a un sondaggio è stato chiesto di scegliere, all'interno di un elenco predeterminato, gli impatti che si erano rivelati maggiormente positivi. La voce “Risparmi su energia/risorse” si è collocata al primo posto (21 %), come indicato nella figura 1, seguita da “Minor numero di incidenti negativi” (18 %) e “Miglioramento delle relazioni con le parti interessate” (17 %).

Figura 1

Benefici dell'attuazione di EMAS (% di tutte le risposte)

Image

Maggiori risparmi in termini di efficienza

Il beneficio “Risparmi su energia/risorse” si è collocato al primo posto. Per organizzazioni di ogni dimensione è stato comprovato che i risparmi sull'energia, da soli, superavano i costi annuali della gestione di EMAS. Se ne deduce che soprattutto le organizzazioni più grandi dovrebbero riuscire senza difficoltà a recuperare i costi dell'applicazione di EMAS.

Minor numero di incidenti negativi

Questo beneficio figura al secondo posto. Qui entrano in gioco numerosi fattori, tra cui per esempio la minore incidenza delle violazioni della legislazione ambientale; c'è un evidente legame con i benefici in termini di miglioramento delle relazioni con le autorità di regolamentazione.

Miglioramento delle relazioni con le parti interessate

A giudizio delle organizzazioni, il miglioramento delle relazioni con le parti interessate rappresenta un beneficio essenziale, soprattutto nel caso della pubblica amministrazione e delle imprese attive nel settore dei servizi.

Maggiori opportunità di mercato

La registrazione a EMAS può giovare all'attività imprenditoriale; può infatti servire a conservare i clienti esistenti ed espandere la propria attività. Nel caso di un appalto pubblico, disporre del sistema di gestione ambientale EMAS può costituire un vantaggio. Benché le organizzazioni responsabili degli appalti pubblici non possano esplicitamente esigere che gli offerenti siano registrati a EMAS, le imprese registrate possono avvalersi della registrazione stessa per dimostrare di possedere i mezzi tecnici per soddisfare i requisiti di gestione ambientale previsti per contratto.

Inoltre, le organizzazioni possono incoraggiare i propri fornitori a dotarsi di un sistema di gestione ambientale nel quadro della propria politica ambientale. La registrazione a EMAS può agevolare, per entrambe le parti, le procedure interne tra impresa e impresa.

Semplificazione degli obblighi

Le organizzazioni registrate a EMAS possono beneficiare di una semplificazione degli obblighi. È possibile che si registrino benefici per le imprese attive nel settore manifatturiero, con i vantaggi previsti ai sensi della legislazione sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (4).

Numerosi Stati membri garantiscono alle organizzazioni registrate a EMAS alcuni vantaggi relativi a leggi e regolamenti ambientali a livello statale e regionale. Fra i benefici possono rientrare, per esempio, la semplificazione degli obblighi di comunicazione, oppure un minor numero di ispezioni, la...

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