Commission Decision (EU) 2018/1575 of 9 August 2018 on the measures to certain Greek casinos SA.28973 – C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009) implemented by Greece (notified under document C(2018) 5267) (Text with EEA relevance.)

Published date19 October 2018
Subject MatterState aids
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 262, 19 October 2018
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19.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 262/61

DECISIONE (UE) 2018/1575 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2018

sulle misure concesse dalla Grecia a favore di determinati casinò greci SA.28973 – C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009)

[notificata con il numero C(2018) 5267]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1),

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) In data 8 luglio 2009, il consorzio Loutraki AE – Club Hotel Loutraki AE (2) (in appresso «il denunciante» o «casinò di Loutraki») ha presentato una denuncia alla Commissione europea (Commissione) in merito alla normativa greca relativa a un regime di prelievi sui diritti d'ingresso ai casinò, asserendo che tale regime costituiva un aiuto di Stato a favore di taluni gestori di casinò. Con messaggio di posta elettronica del 7 ottobre 2009, il denunciante indicava di non opporsi alla divulgazione della sua identità. Il 14 ottobre 2009 i servizi della Commissione hanno incontrato i rappresentanti del denunciante. Con lettera del 26 ottobre 2009, il denunciante ha fornito ulteriori dettagli a sostegno della denuncia.
(2) Il 21 ottobre 2009 la Commissione ha trasmesso la denuncia alla Grecia, invitandola a chiarire le questioni sollevate nella stessa. Il 27 novembre 2009 la Grecia ha risposto alla Commissione.
(3) Il 15 dicembre 2009 la Commissione ha trasmesso la risposta delle autorità elleniche al denunciante, il quale ha presentato le proprie controdeduzioni al riguardo in data 29 dicembre 2009.
(4) Il 25 febbraio, il 4 e il 23 marzo e il 13 aprile 2010 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Grecia, cui essa ha dato riscontro in data 10 marzo e 1o e 21 aprile 2010.
(5) Con decisione del 6 luglio 2010 («decisione di avvio»), la Commissione ha informato le autorità elleniche dell'avvio del procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativamente a una misura varata dalla Grecia, e segnatamente l'imposizione di un tributo inferiore sui diritti d'ingresso a taluni casinò («la misura»). La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1), invitando le parti interessate a presentare osservazioni.
(6) Il 4 agosto 2010 la Commissione ha ricevuto osservazioni sulla decisione di avvio da due presunti beneficiari della misura: il casinò di Mont Parnés (3) e il casinò di Salonicco (4).
(7) Con lettera del 6 ottobre 2010 la Commissione ha ricevuto osservazioni dalle autorità elleniche in merito alla decisione di avvio. Il 12 ottobre 2010 le autorità elleniche hanno trasmesso ulteriori informazioni concernenti la misura contestata.
(8) Con lettere dell'8 e del 25 ottobre 2010 il denunciante ha presentato le sue osservazioni in merito alla decisione di avvio.
(9) Con lettera del 29 ottobre 2010 la Commissione ha trasmesso alle autorità elleniche le osservazioni presentate dal casinò di Mont Parnés e dal casinò di Salonicco. Con lettera del 6 dicembre 2010 le autorità elleniche hanno presentato le loro osservazioni sulle osservazioni di terzi.
(10) Il 24 maggio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/716/UE (5) (la «decisione definitiva del 2011»), nella quale ha concluso che la misura costituiva un aiuto di Stato illegale e incompatibile e ha ordinato il recupero dell'aiuto.
(11) Tramite istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 3 agosto 2011, la Repubblica ellenica ha proposto un ricorso per ottenere l'annullamento della decisione definitiva del 2011 (causa T-425/11). Domande di annullamento sono state presentate anche da Etaireia Akiniton Dimosiou AE (causa T-419/11), dal casinò di Salonicco (causa T-635/11), dal casinò di Mont Parnés (causa T-14/12) e da Athens Resort Casino AE Symmetochon (causa T-36/12), azionista del casinò di Salonicco e del casinò di Mont Parnés.
(12) Con sentenza dell'11 settembre 2014 nella causa T-425/11, Grecia/Commissione (6), («la sentenza del 2014»), il Tribunale ha annullato la decisione definitiva del 2011, avendo concluso che la Commissione non aveva dimostrato l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
(13) Il 22 novembre 2014 la Commissione ha presentato ricorso contro la sentenza del 2014. Tramite ordinanza del 22 ottobre 2015 nella causa C-530/14 P, Commissione/Grecia (7), («l'ordinanza del 2015»), la Corte di giustizia ha respinto il ricorso della Commissione e confermato la sentenza del 2014. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che le domande di annullamento presentate da Etaireia Akiniton Dimosiou AE, dal casinò di Salonicco, casinò di Mont Parnés e da Athens Resort Casino AE Symmetochon nei confronti della decisione definitiva del 2011 erano prive di scopo e non richiedevano quindi alcuna pronuncia in merito.
(14) Di conseguenza la Commissione ha dovuto riesaminare la misura e adottare una nuova decisione definitiva in merito.
(15) Il 14 aprile 2017 il casinò di Loutraki ha presentato una nuova denuncia nella quale chiedeva alla Commissione di adottare una nuova decisione definitiva che ritenesse la misura in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e incompatibile con il mercato interno e ordinasse il recupero dell'aiuto.
(16) Il 17 novembre 2017 la Commissione ha comunicato la nuova denuncia alla Grecia, invitandola a presentare le sue osservazioni in merito. In risposta a una richiesta della Grecia di traduzioni in greco, la Commissione ha inviato nuovamente i documenti in lingua greca il 20 dicembre 2017. Il 26 gennaio 2018 la Grecia ha risposto alla Commissione.

2. LA MISURA OGGETTO DI VALUTAZIONE

2.1. La misura

(17) La misura oggetto di valutazione è il regime di prelievi sui diritti d'ingresso ai casinò in Grecia che esisteva fino al mese di novembre del 2012. Ai sensi di tale regime, in Grecia veniva riscosso un tributo differenziato in relazione ai diritti d'ingresso ai casinò, a seconda che il casinò fosse di proprietà pubblica o privata.
(18) Dal 1995 tutti i casinò in Grecia sono tenuti a riscuotere diritti d'ingresso pari a 15 EUR da ciascun cliente e a versare successivamente l'80 % di tale importo (12 EUR) allo Stato come tributo sui diritti d'ingresso. I casinò hanno il diritto di trattenere il restante 20 % dei diritti riscossi (3 EUR), considerato come una remunerazione per l'emissione del biglietto e una copertura delle spese.
(19) Per quanto riguarda l'importo dei diritti d'ingresso addebitato dai casinò, nella pratica era stata applicata un'eccezione in relazione ai casinò di proprietà dello Stato («casinò pubblici») e per il casinò di Salonicco di proprietà privata. Tali casinò sono tenuti a riscuotere 6 EUR da ciascun cliente che ricevono e a versare successivamente l'80 % di tale importo (4,80 EUR) allo Stato come tributo sui diritti d'ingresso. Tali casinò hanno il diritto di trattenere il restante 20 % dei diritti riscossi (1,20 EUR), considerato come una remunerazione per l'emissione del biglietto e una copertura delle spese.
(20) Per effetto della misura esaminata, i casinò privati trasferiscono allo Stato 12 EUR per ciascun cliente che ricevono, mentre i casinò pubblici e il casinò di Salonicco trasferiscono allo Stato 4,80 EUR per ciascun cliente che ricevono. Inoltre, la legge autorizza i casinò a concedere un accesso gratuito ai clienti in determinate circostanze, nel qual caso sono comunque tenuti a versare allo Stato un tributo sui diritti d'ingresso pari a 12 EUR o 4,80 EUR per cliente che ricevono, anche se non riscuotono diritti d'ingresso dai clienti.

2.2. Le disposizioni nazionali pertinenti

(21) Prima della liberalizzazione del mercato dei casinò greci nel 1994, in Grecia vi erano soltanto tre casinò attivi, ossia i casinò di Mont Parnés, di Corfù e di Rodi. All'epoca tali casinò erano aziende di Stato, gestite come circoli statali dall'Ente nazionale ellenico del turismo (EOT, Ellinikos Organismos Tourismou) (8). Il prezzo degli biglietti d'ingresso praticato da tali casinò era fissato con decisione adottata dal segretario generale dell'EOT (9) a 1 500 GRD (circa 4,50 EUR) o a 2 000 GRD (circa 6 EUR). In seguito all'adozione dell'euro da parte della Grecia nel 2002, il diritto regolamentato per l'ingresso ai casinò pubblici è diventato pari a 6 EUR.
(22) Il mercato dei casinò greci è stato liberalizzato nel 1994, in seguito all'adozione della legge 2206/1994 (10), quando i tre casinò statali esistenti sono stati affiancati da sei casinò privati di nuova costituzione. A norma dell'articolo 2, decimo comma, della legge 2206/1994, il prezzo dei biglietti d'ingresso ai casinò in talune zone sarebbe stato fissato con decisione ministeriale, la quale avrebbe altresì determinato la percentuale di prelievo che avrebbe costituito entrate per lo Stato greco. Con decisione ministeriale (11) del 16 novembre 1995 («la decisione ministeriale del 1995»), il ministro delle Finanze ha stabilito che, a partire dal 15 dicembre 1995, tutti gli operatori di casinò soggetti alla legge 2206/1994 (12) avrebbero dovuto applicare diritti d'ingresso pari a 5 000 GRD (13) (circa 15 EUR). Ai sensi della decisione ministeriale del 1995, i gestori dei casinò erano altresì tenuti a trattenere
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