Décision (UE) 2019/56 de la Commission du 28 mai 2018 relative à l'aide d'État SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) accordée par l'Allemagne aux consommateurs de charge en continu au sens de l'article 19 du règlement StromNEV [notifiée sous le numéro C(2018) 3166] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date16 January 2019
Subject Matteraiuti degli Stati,aides accordées par les États
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 14, 16 gennaio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 14, 16 janvier 2019
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16.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 14/1

DECISIONE (UE) 2019/56 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2018

sul regime di aiuti SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell'articolo 19 del regolamento StromNEV

[notificata con il numero C(2018) 3166]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1), e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Con le denunce presentate da Bund der Energieverbraucher e.V. il 28 novembre 2011, da GWS Stadtwerke Hameln GmbH l'8 dicembre e dai cittadini dal dicembre 2011, la Commissione è stata informata del fatto che dal 2011 la Germania ha attuato un'esenzione totale dagli oneri di rete a favore di taluni grandi consumatori di energia elettrica. Con lettera del 29 giugno 2012, la Germania ha fornito alla Commissione ulteriori informazioni su tale regime di aiuti.
(2) Con lettera del 6 marzo 2013 (in appresso: la «decisione di avvio»), la Commissione ha informato la Germania di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: TFUE o trattato) in relazione al regime di aiuti. L'8 aprile 2013 la Germania ha presentato le sue osservazioni in merito alla decisione di avvio.
(3) Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sul regime di aiuti.
(4) La Commissione ha ricevuto osservazioni da interessati e le ha trasmesse alla Germania che ha avuto la possibilità di replicare; le osservazioni delle autorità tedesche sono pervenute con lettera del 5 novembre 2013.
(5) Nel corso di una riunione del 17 ottobre 2013 e con lettere notificate il 7 aprile 2015, il 20 luglio 2016, il 6 luglio 2017, il 18 settembre 2017, il 3 ottobre 2017 e il 23 ottobre 2017, la Commissione ha chiesto alla Germania di fornire informazioni.
(6) La Germania ha presentato le risposte a tali richieste il 6 dicembre 2013, il 28 maggio 2015, il 15 settembre 2015, il 14 ottobre 2016, il 3 agosto 2017, il 20 settembre 2017, il 24 ottobre 2017 e il 26 ottobre 2017. Le ultime informazioni sono state presentate l'11 dicembre 2017.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1. ONERI DI RETE IN GERMANIA

(7) Il sistema degli oneri di rete in Germania è disciplinato dalla legge tedesca sull'energia (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG). Ai fini della presente decisione, è pertinente soltanto l'EnWG modificata dall'articolo 1 della legge del 26 luglio 2011 sulla revisione delle disposizioni che disciplinano il mercato dell'energia (3) («la legge del 26 luglio 2011») e prima delle modifiche introdotte dall'articolo 1 della legge del 26 luglio 2016 sull'ulteriore sviluppo del mercato dell'energia elettrica (4) («EnWG 2011»).
(8) L'articolo 21 dell'EnWG 2011 impone che gli oneri che i gestori di rete (5) addebitano ai loro utilizzatori finali siano proporzionati («angemessen»), non discriminatori, trasparenti e calcolati sulla base dei costi di una gestione efficiente della rete. L'articolo 24 dell'EnWG 2011 autorizza il governo federale a stabilire norme dettagliate sulla metodologia per il calcolo degli oneri di rete tramite regolamento. L'articolo 24, prima frase, punto 1, dell'EnWG 2011, autorizza il governo federale a determinare la metodologia generale di calcolo degli oneri di rete. Il punto 3 della stessa frase autorizza il governo federale a determinare in quali casi di uso atipico della rete possano essere approvati oneri di rete specifici.
(9) Adottato a norma dell'articolo 24 dell'EnWG 2011, il regolamento sugli oneri di rete per l'energia elettrica (Stromnetzentgeltverordnung, StromNEV (6)) contiene disposizioni dettagliate sulla determinazione degli oneri di rete. L'articolo 3, secondo comma, del StromNEV, chiarisce che gli oneri di rete vengono pagati per i servizi forniti dal gestore di rete al livello di rete al quale un utilizzatore è connesso e per tutti quelli relativi all'uso di tutti i livelli di rete a monte. L'articolo 16, primo comma, del StromNEV, stabilisce il principio guida secondo il quale gli oneri di rete devono riflettere i costi effettivamente causati dagli utilizzatori della rete.
(10) In questo contesto e in linea con l'autorizzazione conferita di cui all'articolo 24, prima frase, punto 1, dell'EnWG 2011, il regolamento StromNEV stabilisce la metodologia generale che i gestori di rete devono seguire per il calcolo degli oneri di rete. Tale metodologia di calcolo è descritta negli articoli da 4 a 14 del regolamento StromNEV 2011.
(11) Detta metodologia consiste nel considerare innanzitutto congiuntamente i vari elementi di costo annuali di tutte le reti i quali rappresentano i costi di costruzione della rete elettrica (linee di trasmissione e distribuzione, sottostazioni), i costi di manutenzione e di gestione della rete, compresi quelli legati ai cosiddetti servizi di sistema (riserve primarie, secondarie e di minuti (7), ridispacciamento (8) ed energia elettrica per coprire le perdite di rete (9)). Il loro ammontare annuo è calcolato sulla base del conto economico dei gestori di rete (articolo 4 del regolamento StromNEV 2011) e includono non soltanto i costi per i materiali e i costi del personale, ma anche gli interessi per prestiti (articolo 5 dello StromNEV), gli ammortamenti (articolo 6 dello StromNEV 2011), una remunerazione per il capitale proprio del gestore di rete (articolo 7 dello StromNEV 2011) e le imposte (articolo 8 dello StromNEV 2011). Da questi devono essere dedotte entrate quali sovvenzioni e costi di connessione (articolo 9 del regolamento StromNEV). I costi di misurazione, tuttavia, non sono inclusi nei costi di rete e sono inoltre soggetti a diritti di misurazione distinti. I costi legati all'acquisto di energia di bilanciamento (10) non sono inclusi nei costi di rete in quanto sono fatturati separatamente agli utilizzatori responsabili dello sbilanciamento.
(12) I costi annui totali delle reti vengono quindi attribuiti alle diverse reti e ai diversi livelli di rete (alta tensione, livelli di sottostazione, media tensione, bassa tensione). L'allegato 2 del regolamento StromNEV 2011 contiene l'elenco di tali livelli di rete.
(13) Il passo successivo nella determinazione degli oneri di rete consiste nella conversione dei costi annui totali delle reti in oneri di rete. Questi ultimi sono determinati procedendo dall'alto verso il basso per ciascun livello di tensione (dall'alta tensione alla bassa tensione). Innanzitutto, vengono determinati i cosiddetti costi annui specifici del livello di alta tensione dividendo i costi annui totali del livello di alta tensione per il carico di punta annuo misurato su quel livello di alta tensione, poiché il carico di punta del livello di rete è considerato come il fattore principale per la determinazione dei costi. Tale valore è espresso in EUR/kW. Tramite la «funzione di simultaneità» di ciascun livello di rete di cui al considerando 14, i costi annui specifici saranno convertiti in un prezzo per capacità di connessione, in EUR/kW e in un prezzo per unità di energia elettrica consumata, in EUR/kWh. Il medesimo esercizio viene quindi effettuato per il livello successivo di tensione. Tuttavia, i costi annui totali del livello successivo di tensione saranno composti sulla base dei costi appartenenti allo stesso e dei costi ribaltati dal livello di tensione a monte. I costi di rinnovo corrispondono ai costi totali del livello a monte meno le spese di rete ottenute dagli utilizzatori della rete (consumatori finali e fornitori di energia elettrica direttamente collegati a quel livello di tensione). La figura 1 che segue mostra il ribaltamento dei costi. In una rete nella quale l'energia elettrica fluisce dall'alto verso il basso, gli utilizzatori della rete dovranno quindi sostenere i costi del livello di rete al quale sono collegati, nonché parte dei costi delle reti a monte, poiché tali reti sono utilizzate per trasmettere l'energia elettrica anche a loro. Figura 1 Ribaltamento dei costi di rete per la determinazione degli oneri di rete (1) Image Revenues of the level HS HS/MS MS MS/NS NS Costs of the level Rolled-over costs
(1) Nella figura, HS sta per alta tensione, MS sta per media tensione, NS sta per bassa tensione, HS/MS indica la sottostazione presso la quale l'alta tensione viene trasformata in media tensione, MS/NS indica la sottostazione che converte la media tensione in bassa tensione. Fonte: Commissione, sulla base della descrizione fornita dalla Germania e completata con le informazioni contenute nella figura 1 della relazione della BNetzA «Netzentgeltsystematik Elektrizität» del mese di dicembre del 2015: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Netzentgeltsystematik/Bericht_Netzentgeltsystematik_12-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=1.
(14) Al fine di garantire un'attribuzione ai vari utilizzatori della rete che rifletta i costi effettivi causati da un singolo utilizzatore della rete come richiesto dall'articolo 16, primo comma, del regolamento StromNEV, la funzione di simultaneità viene applicata al livello di tensione considerato. La funzione di simultaneità di cui al
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