Commission Decision No 2320/81/ECSC of 7 August 1981 establishing Community rules for aids to the steel industry

Published date13 August 1981
Subject MatterProvisions implementing Article 95 - ECSC,State aids,Steel industry,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 228, 13 August 1981
EUR-Lex - 31981S2320 - IT

Decisione n. 2320/81/CECA della Commissione, del 7 agosto 1981, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell' industria siderurgica

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 13/08/1981 pag. 0014 - 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0090
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0090


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DECISIONE N . 2320/81 CECA DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1981

recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell ' industria siderurgica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare l ' articolo 95 , primo e secondo comma ,

previa consultazione del comitato consultivo e visto il parere conforme del Consiglio deliberante all ' unanimità ,

I

considerando che , confrontata alla prolungata crisi dell ' industria siderurgica che ha indebolito la posizione finanziaria della maggior parte delle imprese siderurgiche sino al punto di rendere ad esse impossibile di procedere alla ristrutturazione necessaria , in particolare per adeguare le capacità alla domanda prevedibile , la Commissione ha adottato il 1° febbraio 1980 la decisione n . 257/80/CECA ( 1 ) ; che lo scopo principale di tale decisione era di istituire un sistema comunitario di aiuti che autorizzano la concessione di aiuto specifici a favore dell ' industria siderurgica per finalità definite , a condizione che detti aiuti promovessero la ristrutturazione , fossero limitati per quanto riguarda la durata ed intensità e non provocassero distorsioni inaccettabili della concorrenza ; che gli aiuti concessi alle imprese siderurgiche nel quadro di regimi regionali o generali di aiuti continuavano ad essere soggetti all ' applicazione congiunta dell ' articolo 67 del trattato CECA e degli articoli 92 e 93 del trattato CEE ;

considerando che nel frattempo la crisi del settore siderurgico si è ulteriormente accentuata ; che si è registrato un calo della domanda della maggior parte dei prodotti e che le difficoltà finanziarie delle imprese si sono aggravate ; che la necessità di ridurre le capacità produttive e di ripristinare la competitività è diventata ancora più urgente , specialmente per il fatto che gli Stati membri subiscono pressioni sempre pi intense per il sovvenzionamento delle proprie industrie allo scopo precipuo di salvaguardare l ' esistenza , per cui si è ancora aggravato il rischio che gli aiuti possano concretarsi in riduzioni di prezzo o nel mantenimento di prezzi non economici , precisamente quando il ritorno a livelli di prezzo più elevati rappresenta una premessa fondamentale per la ripresa del settore ;

considerando che è inoltre divenuto evidente che , se la ristrutturazione deve avvenire in modo coerente , equo e socialmente accettabile , è auspicabile istituire un sistema comunitario organico in materia di aiuti , per tener conto tanto delle mutate circostanze quanto dell ' esperienza acquisita con l ' applicazione della decisione n . 257/80/CEE ; che tale sistema , pur mantenendo gli stessi obiettivi fondamentali , dovrebbe assicurare , con l ' applicazione di regole più rigorose destinate a sopprimere gradualmente gli aiuti entro una scadenza prefissata , che la ristrutturazione inclusa la riduzione delle capacità produttive abbia luogo con la maggiore celerità richiesta dalla situazione attuale ; che tale sistema dovrebbe inoltre garantire che tutti gli aiuti di cui l ' industria siderurgica può beneficiare siano trattati in modo uniforme , un ' unica procedura , estesa tanto agli aiuti specifici , ossia a quelli concessi in applicazione di regimi il cui oggetto o effetto sia principalmente di favorire le imprese siderurgiche , quanto agli aiuti non specifi , compresi in particolare quelli concessi nel quadro di regimi di aiuti regionali o generali ; che esso dovrebbe inoltre limitare le distorsioni della concorrenza al minimo inevitabile ; che un sistema organico comunitario in materia di aiuti improntato a questi orientamenti e che include dei termini temporali rappresenta un elemento indispensabile della politica generale della Comunità per il risanamento dell ' industria siderurgica , unicamente alla stabilizzazione del mercato e alle misure da attuare in campo sociale per mitigare l ' incidenza della ristrutturazione sulla manodopera del settore ;

considerando che la Comunità si trova pertanto di fronte ad un caso non previsto dal trattato CECA , in ordine al quale peraltro essa deve necessariamente prendere un ' iniziativa ; che in questa situazione occorre far ricorso all ' articolo 95 , paragrafo 1 , del trattato per mettere la Comunità in grado di perseguire gli obiettivi definiti nei primi articoli del trattato ;

II

considerando che , per assicurare che la ristrutturazione essenziale del settore venga avviata senza indugio e portata a termine quanto prima possibile , è necessario disporre che gli aiuti siano gradualmente ridotti e soppressi entro scadenze prefissate ; che tali scadenze devono essere...

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