Commission Decision No 234/84/ECSC of 31 January 1984 on the extension of the system of monitoring and production quotas for certain products of undertakings in the steel industry

Published date01 February 1984
Subject MatterProduction quotas,Steel industry,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 29, 1 February 1984
EUR-Lex - 31984S0234 - IT 31984S0234

Decisione n. 234/84/CECA della Commissione del 31 gennaio 1984 che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica

Gazzetta ufficiale n. L 029 del 01/02/1984 pag. 0001 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 15 pag. 0254
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0254


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DECISIONE N . 234/84/CECA DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1984

che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell ' industria siderurgica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare gli articoli 47 e 58 ,

considerando quanto segue :

1 . Persistenza della situazione di crisi manifesta

La produzione di acciaio grezzo delle imprese siderurgiche della Comunità è stata di 109 milioni di tonnellate nel 1983 ( 111 milioni di tonnellate nel 1982 , 126 milioni di tonnellate nel 1981 ) . Si è ritornati quindi ad un livello paragonabile a quello di 20 anni fa .

Sebbene sembri che la situazione non debba più continuare a peggiorare nel 1984 , il tasso di utilizzo rimane ancora estremamente basso .

La notevole sovraccapacità degli impianti di produzione , nonostante gli obiettivi di riduzione fissati dalla Commissione cui gli Stati membri devono adeguarsi entro la fine del 1985 - obiettivi che però sono ancora parzialmente realizzati - costituisce ancora un grave problema per l ' intero settore .

A livello mondiale , lo squilibrio tra offerta e domanda permane accentuato ed il mercato , pur sempre depresso , non offre speranze di sensibile sviluppo per le esportazioni della Comunità .

In tali circostanze eccezionali , nel secondo semestre del 1983 la situazione si è peraltro talmente deteriorata che la Commissione , al fine di rafforzare la disciplina delle imprese , è stata costretta ad adottare misure complementari di regolamentazione del settore .

Il 22 dicembre 1983 , nel corso della 901a sessione , il Consiglio è stato consultato in merito all ' introduzione dei prezzi minimi per i prodotti piatti e i profilati pesanti ai sensi dell ' articolo 61 del trattato CECA e , previa consultazione del comitato consultivo , ha espresso parere conforme all ' unanimità , ai sensi dell ' articolo 95 , in merito a due decisioni riguardanti , rispettivamente :

- il deposito di una cauzione da parte di un ' impresa siderurgica che produce prodotti soggetti a prezzi minimi , cauzione che potrà essere trattenuta qualora la Commissione sospetti , in base ad accertamenti iniziali , che l ' impesa abbia commesso un ' infrazione alle norme dei prezzi o a quelle della disciplina delle quote ;

- l ' introduzione di un documento di accompagnamento che deve consentire una visione più chiara delle correnti tradizionali di scambio dei prodotti siderurgici nella Comunità . Tale decisione dovrebbe apportare una maggiore trasparenza , richiesta da tutti gli Stati membri , ed evitare che le imprese modifichino fondamentalmente le loro consegne tradizionali .

Il mantenimento di tali misure , adottate con decisioni n . 3715/83/CECA , n . 3716/83/CECA e n . 3717/83/CECA della Commissione , il 23 dicembre 1983 ( 1 ) , si giustifica soltanto se si proroga la disciplina delle quote di produzione attualmente in vigore ; la Commissione ha d ' altronde precisato chiaramente che , qualora tale disciplina non venisse mantenuta , le misure adottate il 23 dicembre sarebbero immediatamente abrogate .

Se la disciplina delle quote di produzione venisse soppressa , il conseguimento degli obiettivi definiti all ' articolo 3 del trattato CECA sarebbe pertanto gravemente compromesso .

La disciplina delle quote di produzione , della decisione n . 2177/83/CECA ( 2 ) , che ha prorogato la disciplina prevista dalla decisione n . 1696/82/CECA ( 3 ) , ha consentito alla Commissione di adeguare la produzione siderurgica alla diminuzione della domanda . Inoltre , grazie alle misure complementari adottate nel dicembre 1983 , è stato possibile fare risalire i prezzi dei prodotti sottoposti al sistema . La disciplina delle quote di produzione si è pertanto rivelata , globalmente , efficace . Il 25 luglio 1983 , il Consiglio stesso aveva approvato le seguenti conclusioni :

a ) Tutti gli Stati membri hanno riconosciuto il carattere indispensabile della disciplina di cui all ' articolo 58 , per due anni e mezzo , in modo da agevolare l ' attuazione della ristrutturazione decisa dalla Commissione il 29 giugno 1983 .

b ) Il Consiglio ha trasmesso alla Commissione il suo parere conforme circa l ' introduzione della disciplina di cui all ' articolo 58 , sino al 31 gennaio 1984 .

c ) Il Consiglio si è impegnato a dare , entro la suddetta data , il proprio parere conforme sull ' applicazione della disciplina di cui all ' articolo 58 , per il resto del periodo di cui al punto 1 .

La Corte di giustizia ha confermato in numerose sentenze i principi fondamentali del sistema .

La Commissione ritiene pertanto opportuno mantenere il sistema attuale , senza introdurvi modifiche sostanziali , nello spirito delle conclusioni cui era giunto il Consiglio nelle riunioni del 25 luglio e del 22 dicembre 1983 .

3 . Fissazione di riferimenti per le nuove imprese ( articolo 4 , paragrafo 5 )

Per le nuove imprese soggette alla disciplina delle quote , il metodo di calcolo , previsto dalla decisione n . 2177/83/CECA , sembra aver talvolta dato risultati non molto coerenti : infatti , un ' impresa agli inizi dell ' attività registra talvolta , durante il primo anno di attività , risultati mensili non rappresentativi .

Si è previsto di tener conto soltanto dei risultati mensili che non presentino caratteristiche anomale . Inoltre , le disposizioni previste in tale paragrafo sono state estese alle imprese , che riattivano impianti dopo una cessazione completa di attività , con relativa sospensione di quote .

4 . Adeguamento delle produzioni di riferimento delle categorie I a ) , I b ) , I c ) e I d ) ( articolo 7 )

Nel suo articolo 14 d la decisione n . 2177/83/CECA comprendeva , sotto forma di quote addizionali , gli scambi o le cessioni di quote , effettuati tra produttori , per correggere le derive constatate durante il periodo di applicazione della decisione n . 1696/82/CECA . Sembra del tutto logico consolidare ora tali quote addizionali nei riferimenti delle imprese interessate , tenendo conto anche degli scambi relativi alla parte di quote che potevano essere consegnate nel Mercato comune .

5 . Prodotti speciali ( articolo 10 , paragrafo 3 )

Nella Comunità alcuni produttori sono specializzati in taluni prodotti molto particolari che , pur rientrando in una delle categorie contemplate dalla disciplina delle quote , si situano in un mercato estremamente ristretto e definito , la cui variazione non sempre corrisponde a quella della media della categoria di prodotti cui essi appartengono . È parso indispensabile perservare in tale settore le correnti tradizionali , tanto più che in caso di un ' interruzione di consegne da parte del loro fornitore abituale , gli acquirenti , data la specificità di tali prodotti , non riusciranno forse a trovare altre possibilità di approvvigionamento .

Per mantenere un certo controllo su questi mercati , evitando pur sempre conseguenze pregiudizievoli per l ' industria nel suo complesso , si è previsto che , su richiesta motivata dell ' impresa e in casi del tutto specifici , la Commissione possa attribuire quote addizionali .

6 . Riporto delle quote per i prodotti soggetti a prezzi minimi [ articolo 11 , paragrafo 3 , lettera a ) ]

L ' osservanza dei prezzi minimi fissati per talune categorie di prodotti può comportare per le imprese difficoltà nella realizzazione delle loro quote trimestrali .

È stata pertanto prevista per tali casi la possibilità di operare riporti sul trimestre successivo delle quote non utilizzate in proporzione maggiore del 5 % normalmente consentito .

7 . Incentivazione ad una rapida ristrutturazione ( articolo 14 B )

È parso necessario dare un ulteriore incentivo alle imprese per una rapida ristrutturazione rafforzando le disposizioni previste in questo paragrafo . Sono state aumentale le quote supplementari , che potevano essere attribuite a tale titolo , come pure la parte della ristrutturazione che deve essere effettuata per ottenre le suddette quote supplementari , richiedendo quindi alle imprese uno sforzo maggiore , ma con più vantaggi significati .

8 . Trasferimento e cessioni di produzioni e quantità di riferimento ( articolo 15 )

Per favorire gli effetti di sinergismo tra imprese e gli accordi al fine di una migliore utilizzazione degli impianti , è parso utile non subordinare scambi , vendite o cessioni di produzioni e quantità di riferimento al presupposto della chiusura degli impianti . Tali scambi , vendite o cessioni rimangono tuttavia subordinati , evidentemente , all ' autorizzazione della Commissione e devono inserirsi nel quadro dei piani di ristrutturazione da essa approvati .

9 . Sorveglianza delle correnti tradizionali di scambio ( articolo 15 B )

Il 22 dicembre 1983 il Consiglio aveva riconosciuto la necessità di effettuare un inventario ed una identificazione completi e precisi delle correnti di scambio dei prodotti siderurgici all ' interno della Comunità ; la Commissione vi ha proceduto con la decisione n . 3717/83/CECA concernente il documento di accompagnamento . Parallelamente , il Consiglio aveva indicato che la stabilità delle correnti tradizionali dei prodotti siderurgici nella Comunità è un elemento essenziale da perservare affinché la ristrutturazione del settore siderurgico avvenga in un contesto concorrenziale compatibile con la solidarietà imposta dalla disciplina delle quote di produzione .

Affinché venga rispettato...

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