Commission Decision No 234/84/ECSC of 31 January 1984 on the extension of the system of monitoring and production quotas for certain products of undertakings in the steel industry
Published date | 01 February 1984 |
Subject Matter | Production quotas,Steel industry,Information and verification |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 29, 1 February 1984 |
Decisione n. 234/84/CECA della Commissione del 31 gennaio 1984 che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica
Gazzetta ufficiale n. L 029 del 01/02/1984 pag. 0001 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 15 pag. 0254
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0254
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DECISIONE N . 234/84/CECA DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 1984
che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell ' industria siderurgica
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare gli articoli 47 e 58 ,
considerando quanto segue :
1 . Persistenza della situazione di crisi manifesta
La produzione di acciaio grezzo delle imprese siderurgiche della Comunità è stata di 109 milioni di tonnellate nel 1983 ( 111 milioni di tonnellate nel 1982 , 126 milioni di tonnellate nel 1981 ) . Si è ritornati quindi ad un livello paragonabile a quello di 20 anni fa .
Sebbene sembri che la situazione non debba più continuare a peggiorare nel 1984 , il tasso di utilizzo rimane ancora estremamente basso .
La notevole sovraccapacità degli impianti di produzione , nonostante gli obiettivi di riduzione fissati dalla Commissione cui gli Stati membri devono adeguarsi entro la fine del 1985 - obiettivi che però sono ancora parzialmente realizzati - costituisce ancora un grave problema per l ' intero settore .
A livello mondiale , lo squilibrio tra offerta e domanda permane accentuato ed il mercato , pur sempre depresso , non offre speranze di sensibile sviluppo per le esportazioni della Comunità .
In tali circostanze eccezionali , nel secondo semestre del 1983 la situazione si è peraltro talmente deteriorata che la Commissione , al fine di rafforzare la disciplina delle imprese , è stata costretta ad adottare misure complementari di regolamentazione del settore .
Il 22 dicembre 1983 , nel corso della 901a sessione , il Consiglio è stato consultato in merito all ' introduzione dei prezzi minimi per i prodotti piatti e i profilati pesanti ai sensi dell ' articolo 61 del trattato CECA e , previa consultazione del comitato consultivo , ha espresso parere conforme all ' unanimità , ai sensi dell ' articolo 95 , in merito a due decisioni riguardanti , rispettivamente :
- il deposito di una cauzione da parte di un ' impresa siderurgica che produce prodotti soggetti a prezzi minimi , cauzione che potrà essere trattenuta qualora la Commissione sospetti , in base ad accertamenti iniziali , che l ' impesa abbia commesso un ' infrazione alle norme dei prezzi o a quelle della disciplina delle quote ;
- l ' introduzione di un documento di accompagnamento che deve consentire una visione più chiara delle correnti tradizionali di scambio dei prodotti siderurgici nella Comunità . Tale decisione dovrebbe apportare una maggiore trasparenza , richiesta da tutti gli Stati membri , ed evitare che le imprese modifichino fondamentalmente le loro consegne tradizionali .
Il mantenimento di tali misure , adottate con decisioni n . 3715/83/CECA , n . 3716/83/CECA e n . 3717/83/CECA della Commissione , il 23 dicembre 1983 ( 1 ) , si giustifica soltanto se si proroga la disciplina delle quote di produzione attualmente in vigore ; la Commissione ha d ' altronde precisato chiaramente che , qualora tale disciplina non venisse mantenuta , le misure adottate il 23 dicembre sarebbero immediatamente abrogate .
Se la disciplina delle quote di produzione venisse soppressa , il conseguimento degli obiettivi definiti all ' articolo 3 del trattato CECA sarebbe pertanto gravemente compromesso .
La disciplina delle quote di produzione , della decisione n . 2177/83/CECA ( 2 ) , che ha prorogato la disciplina prevista dalla decisione n . 1696/82/CECA ( 3 ) , ha consentito alla Commissione di adeguare la produzione siderurgica alla diminuzione della domanda . Inoltre , grazie alle misure complementari adottate nel dicembre 1983 , è stato possibile fare risalire i prezzi dei prodotti sottoposti al sistema . La disciplina delle quote di produzione si è pertanto rivelata , globalmente , efficace . Il 25 luglio 1983 , il Consiglio stesso aveva approvato le seguenti conclusioni :
a ) Tutti gli Stati membri hanno riconosciuto il carattere indispensabile della disciplina di cui all ' articolo 58 , per due anni e mezzo , in modo da agevolare l ' attuazione della ristrutturazione decisa dalla Commissione il 29 giugno 1983 .
b ) Il Consiglio ha trasmesso alla Commissione il suo parere conforme circa l ' introduzione della disciplina di cui all ' articolo 58 , sino al 31 gennaio 1984 .
c ) Il Consiglio si è impegnato a dare , entro la suddetta data , il proprio parere conforme sull ' applicazione della disciplina di cui all ' articolo 58 , per il resto del periodo di cui al punto 1 .
La Corte di giustizia ha confermato in numerose sentenze i principi fondamentali del sistema .
La Commissione ritiene pertanto opportuno mantenere il sistema attuale , senza introdurvi modifiche sostanziali , nello spirito delle conclusioni cui era giunto il Consiglio nelle riunioni del 25 luglio e del 22 dicembre 1983 .
3 . Fissazione di riferimenti per le nuove imprese ( articolo 4 , paragrafo 5 )
Per le nuove imprese soggette alla disciplina delle quote , il metodo di calcolo , previsto dalla decisione n . 2177/83/CECA , sembra aver talvolta dato risultati non molto coerenti : infatti , un ' impresa agli inizi dell ' attività registra talvolta , durante il primo anno di attività , risultati mensili non rappresentativi .
Si è previsto di tener conto soltanto dei risultati mensili che non presentino caratteristiche anomale . Inoltre , le disposizioni previste in tale paragrafo sono state estese alle imprese , che riattivano impianti dopo una cessazione completa di attività , con relativa sospensione di quote .
4 . Adeguamento delle produzioni di riferimento delle categorie I a ) , I b ) , I c ) e I d ) ( articolo 7 )
Nel suo articolo 14 d la decisione n . 2177/83/CECA comprendeva , sotto forma di quote addizionali , gli scambi o le cessioni di quote , effettuati tra produttori , per correggere le derive constatate durante il periodo di applicazione della decisione n . 1696/82/CECA . Sembra del tutto logico consolidare ora tali quote addizionali nei riferimenti delle imprese interessate , tenendo conto anche degli scambi relativi alla parte di quote che potevano essere consegnate nel Mercato comune .
5 . Prodotti speciali ( articolo 10 , paragrafo 3 )
Nella Comunità alcuni produttori sono specializzati in taluni prodotti molto particolari che , pur rientrando in una delle categorie contemplate dalla disciplina delle quote , si situano in un mercato estremamente ristretto e definito , la cui variazione non sempre corrisponde a quella della media della categoria di prodotti cui essi appartengono . È parso indispensabile perservare in tale settore le correnti tradizionali , tanto più che in caso di un ' interruzione di consegne da parte del loro fornitore abituale , gli acquirenti , data la specificità di tali prodotti , non riusciranno forse a trovare altre possibilità di approvvigionamento .
Per mantenere un certo controllo su questi mercati , evitando pur sempre conseguenze pregiudizievoli per l ' industria nel suo complesso , si è previsto che , su richiesta motivata dell ' impresa e in casi del tutto specifici , la Commissione possa attribuire quote addizionali .
6 . Riporto delle quote per i prodotti soggetti a prezzi minimi [ articolo 11 , paragrafo 3 , lettera a ) ]
L ' osservanza dei prezzi minimi fissati per talune categorie di prodotti può comportare per le imprese difficoltà nella realizzazione delle loro quote trimestrali .
È stata pertanto prevista per tali casi la possibilità di operare riporti sul trimestre successivo delle quote non utilizzate in proporzione maggiore del 5 % normalmente consentito .
7 . Incentivazione ad una rapida ristrutturazione ( articolo 14 B )
È parso necessario dare un ulteriore incentivo alle imprese per una rapida ristrutturazione rafforzando le disposizioni previste in questo paragrafo . Sono state aumentale le quote supplementari , che potevano essere attribuite a tale titolo , come pure la parte della ristrutturazione che deve essere effettuata per ottenre le suddette quote supplementari , richiedendo quindi alle imprese uno sforzo maggiore , ma con più vantaggi significati .
8 . Trasferimento e cessioni di produzioni e quantità di riferimento ( articolo 15 )
Per favorire gli effetti di sinergismo tra imprese e gli accordi al fine di una migliore utilizzazione degli impianti , è parso utile non subordinare scambi , vendite o cessioni di produzioni e quantità di riferimento al presupposto della chiusura degli impianti . Tali scambi , vendite o cessioni rimangono tuttavia subordinati , evidentemente , all ' autorizzazione della Commissione e devono inserirsi nel quadro dei piani di ristrutturazione da essa approvati .
9 . Sorveglianza delle correnti tradizionali di scambio ( articolo 15 B )
Il 22 dicembre 1983 il Consiglio aveva riconosciuto la necessità di effettuare un inventario ed una identificazione completi e precisi delle correnti di scambio dei prodotti siderurgici all ' interno della Comunità ; la Commissione vi ha proceduto con la decisione n . 3717/83/CECA concernente il documento di accompagnamento . Parallelamente , il Consiglio aveva indicato che la stabilità delle correnti tradizionali dei prodotti siderurgici nella Comunità è un elemento essenziale da perservare affinché la ristrutturazione del settore siderurgico avvenga in un contesto concorrenziale compatibile con la solidarietà imposta dalla disciplina delle quote di produzione .
Affinché venga rispettato...
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