Commission Decision No 3855/91/ECSC of 27 November 1991 establishing Community rules for aid to the steel industry

Published date31 December 1991
Subject MatterState aids,Provisions implementing Article 95 - ECSC,Steel industry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 362, 31 December 1991
EUR-Lex - 31991S3855 - IT 31991S3855

Decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia

Gazzetta ufficiale n. L 362 del 31/12/1991 pag. 0057 - 0060
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 21 pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 21 pag. 0189


DECISIONE N. 3855/91/CECA DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1991 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

visto il consensus concluso con gli Stati Uniti concernente il commercio di taluni prodotti siderurgici (1),

dopo aver ottenuto il parere del comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

I

In virtù dell'articolo 4, lettera c) del trattato sono proibiti le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli membri in qualunque forma a favore della siderugia, tanto specifici quanto non specifici.

Dal 1o gennaio 1986 la Commissione ha stabilito, con decisione n. 3484/85/CECA (2), sostituita a decorrere dal 1o gennaio 1989 dalla decisione n. 322/89/CECA (3), norme che autorizzano la concessione di aiuti alla siderurgia in fattispecie tassativamente elencate.

Tali norme riguardano gli aiuti, specifici o non specifici, accordati dagli Stati membri sotto qualsiasi forma.

Le norme mirano innanzitutto a non privare la siderurgia del beneficio degli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo nonché di quelli destinati ad adattare gli impianti alle nuove norme sulla tutela dell'ambiente. Autorizzano inoltre gli aiuti sociali destinati a favorire una chiusura parziale di impianti nonché gli aiuti destinati a finanziare la cessazione definitiva di attività CECA per le imprese meno competitive. Vietano infine la concessione di qualsiasi altro aiuto in favore del funzionamento o degli investimenti per le imprese siderurgiche della Comunità, con una deroga per gli aiuti regionali in favore degli investimenti in taluni Stati membri.

Questa disciplina rigorosa, che si applica ormai ai dodici Stati membri in tutto il loro territorio, ha permesso negli ultimi anni di garantire condizioni eque di concorrenza nel settore. Essa è coerente con l'obiettivo perseguito nel quadro della realizzazione del mercato unico europeo. È inoltre conforme alle norme in materia di aiuti pubblici stipulate nel consensus sull'acciaio concluso tra la Comunità e gli Stati Uniti nel novembre 1989 e in vigore fino al 31 marzo 1992. Occorre pertanto proseguire l'applicazione, con alcuni adattamenti tecnici.

La decisione n. 322/89/CECA scade il 31 dicembre 1991.

La Comunità si trova di conseguenza dinanzi ad un caso non previsto dal trattato CECA e nel quale è necessario agire. Ciò considerato occorre avvalersi dell'articolo 95, primo comma del trattato, affinché la Comunità possa attuare gli scopi enunciati negli articoli 2, 3 e 4 del trattato stesso.

II

Per comprendere una parte significativa del periodo che rimane fino alla scadenza del trattato CECA nel 2002, la presente decisione si deve applicare fino al 31 dicembre 1996.

Per garantire, nei limiti delle norme dei trattati, la parità di trattamento per il settore siderurgico e gli altri settori nell'accesso agli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo, la compatibilità di detti progetti di aiuto con il mercato comune sarà valutata alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore della ricerca e dello sviluppo. Le disposizioni sugli aiuti a favore della tutela dell'ambiente non sono state modificate, in quanto sono identiche a quelle figuranti nella disciplina degli aiuti di Stato nella stessa materia. Qualora, durante il periodo di validità della presente decisione, fossero sostanzialmente modificate le due discipline generali in oggetto, sarà presentata una proposta di adattamento.

In caso di cessazione di ogni...

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