Commission Decision No 67/94/ECSC of 12 January 1994 imposing a provisional anti-dumping duty on imports into the Community of hematite pig iron, originating in Brazil, Poland, Russia and Ukraine

Published date15 January 1994
Subject MatterCommercial policy,Steel industry,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 12, 15 January 1994
EUR-Lex - 31994S0067 - IT 31994S0067

DECISIONE N. 67/94/CECA DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell' Ucraina

Gazzetta ufficiale n. L 012 del 15/01/1994 pag. 0005 - 0012


DECISIONE N. 67/94/CECA DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o sovvenzioni (1), in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo ai sensi della suddetta decisione,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA (1) Nel giugno 1991 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Eurofontes a nome dei produttori che complessivamente realizzano la maggior parte della produzione del prodotto in questione. La denuncia conteneva elementi di prova riguardo all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio da esse derivante considerati sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura.

(2) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha quindi annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di ghisa greggia di cui ai codici NC 7201 10 19 e 7201 10 90, originaria della Turchia e dell'ex Unione Sovietica.

(3) Nel luglio 1992, la Commissione ha ricevuto una denuncia supplementare, contenente elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio sostanziale, ritenuti sufficienti per giustificare l'estensione della procedura alle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile e della Polonia.

(4) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha pertanto annunciato l'estensione della procedura antidumping per includere le importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile e della Polonia.

(5) La procedura relativa alle importazioni del prodotto in esame dalla Turchia è stata conclusa nell'agosto 1992 in seguito al ritiro della denuncia. La Commissione ha ritenuto che non vi fosse motivo di proseguire l'inchiesta nei confronti di tale paese.

(6) Con la decisione 92/423/CECA (4), la Commissione ha pertanto annunciato la conclusione della procedura nei confronti della Turchia.

(7) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(8) La maggior parte degli esportatori, alcuni importatori ed i ricorrenti hanno comunicato osservazioni per iscritto.

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di un accertamento preliminare del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari:

- DK Recycling und Roheisen GmbH, Germania,

- Halbergerhuette GmbH, Germania,

- Preussag Stahl AG, Germania,

- Thyssen Stahl Ag, Germania,

- Eko Stahl AG, Germania,

- Maxhuette Unterwellenborn GmbH, Germania,

- Cleveland Iron, Regno Unito,

- Alti Forni e Ferriere di Servola SpA, Italia.

b) Produttori in Brasile:

- Siderpa Siderúrgica Paulino Ltda,

- Interlagos Siderúrgica Ltda,

- Siderúrgica Uniao Bondespachense,

- Siderúrgica Alterosa Ltda,

- Siderúrgica Valinho SA,

- Viena Siderúrgica de Maranho SA.

c) Produttori in Polonia:

- Huta Szczecin,

- Huta Czestochowa,

- Huta Bobrek.

d) Importatori nella Comunità:

- Leopold Lazarus Ltda, Regno Unito,

- Eisen und Metall AG, Germania.

(10) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo dal 1o novembre 1991 al 31 ottobre 1992.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE Descrizione del prodotto

(11) I prodotti oggetto della denuncia sono ghise gregge, non legate, contenenti in peso 0,5 % o meno di fosforo e classificate ai codici NC 7201 10 19 (contenenti, in peso, lo 0,4 % o più di manganese e con tenore di silicio superiore all'1 %), ovvero ghisa ematite, e 7201 10 90 (contenente, in peso, meno dello 0,1 % di manganese), ovvero ghisa a grafite sferoidale (GS).

È stato tuttavia stabilito che, benché abbiano alcune caratteristiche simili, i prodotti dei due codici presentano considerevoli differenze per quanto riguarda le proprietà chimiche e le applicazioni finali e nella maggior parte dei casi non sono intercambiabili. Essi sono stati quindi considerati prodotti distinti e dato che i quantitativi di ghisa GS importata dai paesi in questione erano di piccola entità, tale prodotto è stato escluso dall'inchiesta. Previa consultazione, i produttori comunitari si sono dichiarati d'accordo.

La ghisa ematite è utilizzata per la produzione di ghisa contenente grafite in lamelle (ghisa grigia), in particolare per pezzi fusi per macchine e macchine utensili di alta qualità, nonché per pezzi sottoposti a sollecitazioni termiche e chimiche.

Con l'impiego di questa qualità di ghisa l'analisi finale ha un elevato grado di affidabilità e quindi possono essere rispettate le proprietà meccaniche richieste dei pezzi. In tal modo è possibile ottenere una maggiore produzione di pezzi di qualità.

La Commissione ha constatato che la ghisa ematite prodotta dall'industria comunitaria, per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e tecniche essenziali, è del tutto simile a quella importata dai paesi in questione ed ha pertanto concluso che tutti i prodotti di questo genere possono essere considerati simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 della decisione n. 2424/88/CECA.

C. DUMPING a) Brasile

(12) Secondo la denuncia, 74 ditte brasiliane esportavano il prodotto in esame nella Comunità europea durante il periodo dell'inchiesta.

Hanno risposto ai questionari inviati dalla Commissione 21 società, di cui 17 hanno fornito le cifre relative alle esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Le 17 ditte rappresentavano il 76 % delle esportazioni nella Comunità in base ai dati Eurostat.

Al fine di agevolare l'inchiesta, la Commissione e le ditte interessate hanno stabilito di seguire una procedura secondo la quale l'esistenza di pratiche di dumping sarebbe stata stabilita sulla base dei dati forniti da sei ditte rappresentative.

Valore normale

(13) L'inchiesta ha dimostrato che il 90 % delle vendite delle ditte selezionate sul mercato nazionale era effettuato in perdita. Si è quindi ritenuto che tali...

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