97/579/EC: Commission Decision of 23 July 1997 setting up Scientific Committees in the field of consumer health and food safety (Text with EEA relevance)

Published date28 August 1997
Subject MatterProvisions governing the Institutions,public health,Foodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 237, 28 August 1997
EUR-Lex - 31997D0579 - IT

97/579/CE: Decisione della Commissione del 23 luglio 1997 che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 28/08/1997 pag. 0018 - 0023


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1997 che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/579/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che i pareri scientifici di alto livello costituiscono una base essenziale della normativa comunitaria sulla salute dei consumatori, nella quale rientrano, oltre alle materie legate alla salute dei consumatori in senso stretto, anche le questioni connesse alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e all'igiene ambientale;

considerando che i pareri scientifici sulle questioni relative alla salute dei consumatori devono, nell'interesse dei consumatori e dell'industria, fondarsi sui principi dell'eccellenza, dell'indipendenza e della trasparenza;

considerando che, anche ove non sussista l'obbligo di consultare i comitati scientifici, questi ultimi possono essere consultati su questioni che presentino un interesse particolare per la salute dei consumatori e la sicurezza dei generi alimentari;

considerando che, sebbene gran parte dei problemi per i quali è necessario un parere scientifico rientrano nella competenza attuale di un determinato comitato scientifico, risulta tuttavia che alcuni di essi possono essere di competenza di più d'un comitato;

considerando che, per rafforzare la coerenza e prevenire interferenze, è opportuno ridefinire le attività di alcuni comitati;

considerando che la Commissione ha istituito, con decisione 97/404/CE (1), un comitato scientifico direttivo che coordina i lavori dei comitati scientifici;

considerando che la Commissione deve poter ottenere tempestivamente pareri scientifici di alto livello;

considerando che varie direttive e alcuni regolamenti del Consiglio prevedono l'obbligo di consultare un determinato comitato scientifico attualmente esistente e che la Commissione intende presentare al Consiglio proposte appropriate per adeguare la legislazione vigente alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono istituiti presso la Commissione i comitati scientifici seguenti:

- il comitato scientifico dell'alimentazione umana;

- il comitato scientifico dell'alimentazione animale;

- il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali;

- il comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica;

- il comitato scientifico delle piante;

- il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori;

- il comitato scientifico dei medicinali e dei dispositivi medici;

- il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente.

2. I settori di competenza dei comitati scientifici sono enumerati in allegato.

3. Il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali comprende un sottocomitato della salute degli animali ed un sottocomitato del benessere degli animali.

Articolo 2

1. I comitati scientifici vengono consultati nei casi previsti dalla legislazione comunitaria. La Commissione può decidere di consultarli anche su altre questioni che presentino particolare interesse per la salute dei consumatori e la sicurezza dei generi alimentari.

2. Qualora la questione da esaminare interessi congiuntamente vari comitati scientifici di cui all'articolo 1, questi ultimi, dopo essere stati individuati dal comitato scientifico direttivo, possono istituire un gruppo di lavoro comune al fine di preparare i rispettivi pareri. Tale istituzione è obbligatoria se richiesta dal comitato scientifico direttivo.

3. Su domanda della Commissione, i comitati scientifici forniscono pareri scientifici sulle...

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