Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1387 of 9 June 2016 amending Annexes I and III to Council Regulation (EC) No 2173/2005 following a Voluntary Partnership Agreement with Indonesia for a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Union

Published date18 August 2016
Subject MatterForestry,External relations,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 223, 18 August 2016
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18.8.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 223/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1387 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2016

che modifica, a seguito di un accordo volontario di partenariato con l'Indonesia, gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio riguardante un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (1), in particolare l'articolo 10, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Un accordo volontario di partenariato (AVP) tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia (di seguito «l'accordo») è stato ratificato dalle parti ed è entrato in vigore il 1o maggio 2014.
(2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera e), dell'accordo, il comitato congiunto di attuazione (CCA) istituito dall'accordo approva la data a decorrere dalla quale il sistema di licenze FLEGT deve essere operativo in seguito a una valutazione del funzionamento del sistema di verifica della legalità del legname indonesiano (SVL del legname) sulla base dei criteri di cui all'allegato VIII dell'accordo stesso.
(3) Una valutazione congiunta indipendente dell'SVL del legname indonesiano ha concluso che si tratta di un sistema solido, che soddisfa i criteri di valutazione della sua operatività stabiliti all'allegato VIII dell'accordo.
(4) Le due parti possono ora decidere in merito alla data di avvio del sistema di licenze FLEGT per l'Indonesia.
(5) Onde poter avviare il sistema di licenze FLEGT per l'Indonesia, occorre prima modificare gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 al fine di includere la Repubblica di Indonesia e la sua Unità di informazioni sulle licenze nell'elenco di «Paesi partner e loro autorità designate di rilascio delle licenze» contenuto nell'allegato I, e l'elenco dei prodotti contemplati dal sistema di licenze FLEGT nell'allegato III «Legno e prodotti derivati ai quali si applica il sistema di licenze FLEGT solo in relazione ai paesi partner corrispondenti».
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2173/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2173/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 sono modificati come segue:

1) nell'allegato I è aggiunta la tabella seguente:
«Paese partner Autorità designata di rilascio delle licenze
LA REPUBBLICA DI INDONESIA
Unità di informazioni sulle licenze (LIU) (1)
Ministero dell'Ambiente e delle foreste
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2
Jln. Gatot Subroto — Senayan
Jakarta — Pusat — Indonesia — 10270
Tel. +62 21 5730268/269
Fax +62 21 5737093
Indirizzo e-mail: subditivlk@gmail.com; marianalubis1962@gmail.com
2) nell'allegato III è aggiunta la tabella seguente:
«Paese partner Voce SA Descrizione
LA REPUBBLICA DI INDONESIA CAPITOLO 44
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.
4401 21
Legno in piccole placche o in particelle – – di conifere
ex 4401 22
Legno in piccole placche o in particelle – – diverso da quello di conifere (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legame e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (di seguito «AVP UE-Indonesia») (2), i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
ex 4404 10 Legno in stecche, strisce, nastri e simili – di conifere
ex 4404 20 Legno in stecche, strisce, nastri e simili – diversi da quelli di conifere
ex 4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP UE-Indonesia, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP UE-Indonesia, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
ex 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, non levigato o non incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP UE-Indonesia, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4408 10
di conifere
4408 31 Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau
4408 39 altri, diversi da quelli di conifere, Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau
ex 4408 90 altro, diverso da quello di conifere e di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
4409 10
di conifere
ex 4409 29
diverso da quello di conifere (diverso dalla canna d'India)
Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre
...

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