Commission Delegated Regulation (EU) No 1391/2013 of 14 October 2013 amending Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-European energy infrastructure as regards the Union list of projects of common interest

Published date21 December 2013
Subject MatterTrans-European networks,Energy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 349, 21 December 2013
L_2013349IT.01002801.xml
21.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 349/28

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1391/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee relativamente all’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 347/2013 istituisce un nuovo quadro di riferimento per la pianificazione delle infrastrutture e l’attuazione dei progetti per il periodo fino al 2020 e oltre. Esso identifica nove corridoi strategici prioritari per le infrastrutture dei settori dell’energia elettrica, del gas e del petrolio, nonché tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le autostrade elettriche, le reti intelligenti e le reti di trasporto del diossido di carbonio e istituisce un processo trasparente e inclusivo per identificare i progetti concreti di interesse comune (PIC). I progetti considerati PIC saranno ammessi a beneficiare di procedure accelerate di rilascio delle autorizzazioni, di un migliore trattamento normativo e, se del caso, all’assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa.
(2) A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per istituire un elenco di progetti di interesse comune dell’Unione («elenco dell’Unione o unionale»), sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi regionali come disposto dal presente regolamento.
(3) Le proposte di progetto presentate ai fini dell’inserimento nel primo elenco unionale dei PIC sono state valutate dai gruppi regionali istituiti dal regolamento (UE) n. 347/2013 e composti da rappresentanti degli Stati membri, dalle autorità nazionali di regolamentazione, dai GST nonché dalla Commissione, dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (l’Agenzia) e dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’elettricità e per il gas.
(4) Nell’ambito del lavoro dei gruppi regionali, sono state consultate le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, compresi i produttori, i GSD, i fornitori, i consumatori e le organizzazioni di protezione dell’ambiente.
(5) I progetti di elenchi regionali sono stati concordati durante una riunione tecnica tenutasi il 13 luglio 2013, cui hanno assistito rappresentanti della Commissione e degli Stati membri interessati. In seguito a un parere dell’Agenzia sui progetti di elenchi regionali presentati il 17 luglio 2013, gli elenchi regionali definitivi sono stati adottati dagli organi decisionali dei gruppi regionali il 24 luglio 2013. Tutti i progetti proposti hanno ottenuto l’approvazione degli Stati membri al cui territorio fanno capo, a norma dell’articolo 172 del TFUE e dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 347/2013.
(6) L’elenco unionale dei PIC è basato sugli elenchi regionali definitivi. Un progetto è stato rimosso dall’elenco poiché sono in corso discussioni in merito alla designazione dei siti Natura 2000.
(7) I progetti inseriti nel primo elenco unionale dei PIC sono valutati alla luce dei criteri dei progetti di interesse comune di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 347/2013, cui sono risultati conformi.
(8) Tenuto conto del parere dell’Agenzia emesso il 17 luglio 2013, è stata assicurata la coerenza interregionale.
(9) I PIC sono elencati secondo l’ordine dei corridoi prioritari di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 347/2013. L’elenco stesso non contiene alcuna classificazione dei progetti.
(10) I PIC sono elencati come PIC a sé stanti o come parte di cluster composti da diversi PIC. Alcuni PIC sono stati raggruppati a causa della loro natura interdipendente e concorrenziale o potenzialmente tale (2). Tutti i PIC sono soggetti agli stessi diritti e obblighi istituiti dal regolamento (UE) n. 347/2013.
(11) L’elenco unionale contiene PIC che si trovano in fasi di sviluppo diverse. Alcuni si trovano nelle fasi iniziali, ossia in fase di fattibilità preliminare, fattibilità o valutazione. In questi casi sono necessari ulteriori studi volti a dimostrare che i progetti sono economicamente e tecnicamente sostenibili e che sono conformi alla legislazione unionale, nella fattispecie la legislazione ambientale. In tale contesto è necessario identificare, valutare ed evitare o attenuare adeguatamente i potenziali impatti sull’ambiente.
(12) L’inserimento dei progetti nell’elenco unionale dei PIC, in particolare di quelli che si trovano ancora nelle fasi iniziali, non pregiudica l’esito delle pertinenti valutazioni di impatto ambientale e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. È necessario che i progetti non conformi alla legislazione dell’Unione siano eliminati da tale elenco. È opportuno che l’attuazione dei PIC, compresa la loro conformità alla legislazione dell’UE, sia monitorata a livello nazionale e a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 347/2013.
(13) A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del suddetto regolamento, l’elenco unionale prende la forma di un allegato del presente regolamento.
(14) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 347/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell’allegato del presente regolamento, è aggiunto un allegato VII al regolamento (UE) n. 347/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

(2) Come illustrato nell’allegato.


ALLEGATO

Il seguente allegato è aggiunto al regolamento (UE) n. 347/2013:

«ALLEGATO VII

Elenco unionale dei progetti di interesse comune (“Elenco unionale”) di cui all’articolo 3, paragrafo 4

A. Nella stesura dell’elenco unionale la Commissione si è attenuta ai seguenti principi:

1. Cluster di PIC

Alcuni PIC formano un cluster a causa della loro natura interdipendente e concorrenziale o potenzialmente tale. Nel raggruppamento dei PIC sono stati applicati i seguenti principi:

Un cluster di PIC interdipendenti è definito come un “cluster X, inclusi i seguenti PIC”. I cluster di progetti interdipendenti sono stati raggruppati per identificare tutti i progetti necessari ad affrontare la stessa strozzatura transfrontaliera e suscettibili di sviluppare sinergie se realizzati congiuntamente. In tal caso è necessario attuare tutti i progetti per realizzare i benefici a livello unionale.
Un cluster di PIC potenzialmente concorrenziali è definito come un “cluster X, incluso uno o più dei seguenti PIC”. I cluster di progetti potenzialmente concorrenziali riflettono l’incertezza circa l’entità della strozzatura a livello transfrontaliero. In tal caso non è necessario realizzare tutti i PIC contenuti nei cluster. Subordinatamente a quanto necessario in termini di pianificazione, autorizzazione e approvazione regolamentare, spetta al mercato decidere quanti e quali progetti realizzare. La necessità dei progetti è valutata nei successivi processi di identificazione dei PIC, anche per quanto attiene alle esigenze di capacità.
Un cluster di PIC concorrenziali è definito come un “cluster X, incluso uno dei seguenti PIC”. I cluster di progetti concorrenziali affrontano la stessa strozzatura a livello transfrontaliero. L’entità di tale strozzatura è tuttavia più chiara rispetto al caso evocato supra ed è pertanto evidente che è necessario attuare solo uno dei PIC. Subordinatamente a quanto necessario in termini di pianificazione, autorizzazione e approvazione regolamentare, spetta al mercato decidere quale progetto realizzare. Se del caso, la necessità dei progetti è valutata nei successivi processi di identificazione dei PIC.

Tutti i PIC sono soggetti agli stessi diritti e obblighi istituiti dal regolamento (UE) n. 347/2013.

2. Trattamento delle sottostazioni, delle stazioni back-to-back e delle stazioni di compressione

Le sottostazioni e le stazioni back-to-back per l’energia elettrica e le stazioni di compressione per il gas sono ritenute parte dei PIC e non sono menzionate esplicitamente se ubicate geograficamente lungo la linea di trasmissione. Se ubicate in luogo diverso, sono esplicitamente menzionate. Tali elementi sono soggetti agli stessi diritti e obblighi istituiti dal regolamento (UE) n. 347/2013.

B. Elenco unionale dei progetti di interesse comune:

1. Corridoio prioritario “Rete offshore nei mari del Nord” (Northern Seas offshore grid, NSOG)

N. Definizione
1.1. Cluster Belgio – Regno Unito fra Zeebrugge e Canterbury [attualmente denominato progetto NEMO], inclusi i seguenti PIC:
1.1.1. Interconnessione fra Zeebrugge (BE) e le vicinanze di Richborough (UK)
1.1.2. Linea interna fra le vicinanze di Richborough e Canterbury (UK)
1.1.3. Linea interna fra Dungeness e Sellindge e da Sellindge a Canterbury (UK)
1.2.
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT