Commission Delegated Regulation (EU) 2015/160 of 28 November 2014 amending Delegated Regulation (EU) No 907/2014 supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to paying agencies and other bodies, financial management, clearance of accounts, securities and use of euro

Published date03 February 2015
Subject MatterFinancial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 27, 3 February 2015
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3.2.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 27/7

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/160 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2014

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 40 e l'articolo 53, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 (2) della Commissione stabilisce le condizioni alle quali, in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre i termini di pagamento prescritti sono ammissibili al finanziamento unionale.
(2) Per motivi di certezza e chiarezza del diritto, è necessario aggiungere alle disposizioni già stabilite all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 le condizioni che dovrebbero applicarsi ai pagamenti diretti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 2015, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3). A tal fine, è necessario fare riferimento, in particolare, ai massimali pertinenti fissati per gli Stati membri relativamente all'anno civile 2014 nel regolamento (CE) n. 73/2009, distinguendo tra gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico e gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie. Inoltre, per far fronte alla situazione specifica in relazione all'applicazione della disciplina finanziaria, è opportuno fare riferimento alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda i pagamenti che si riferiscono all'anno civile 2013 e alle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda i pagamenti che si riferiscono all'anno civile 2014.
(3) È necessario chiarire il paragrafo 8 dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, poiché la sua formulazione potrebbe involontariamente indurre la Commissione ad applicare una rettifica forfettaria di livello inferiore rispetto al rischio per il bilancio dell'Unione. Il paragrafo 8 dell'articolo 12 di tale regolamento dovrebbe pertanto essere riformulato al fine di indicare chiaramente che, nel caso in cui elementi oggettivi dimostrino che la perdita massima per i fondi è inferiore alla perdita che risulterebbe dall'applicazione di un tasso forfettario inferiore rispetto a quello proposto dalla Commissione, quest'ultima deve applicare tale tasso forfettario inferiore per decidere in merito agli importi da escludere dal finanziamento unionale.
(4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 907/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n...

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