Commission Delegated Regulation (EU) 2015/160 of 28 November 2014 amending Delegated Regulation (EU) No 907/2014 supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to paying agencies and other bodies, financial management, clearance of accounts, securities and use of euro
Published date | 03 February 2015 |
Subject Matter | Financial provisions |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 27, 3 February 2015 |
3.2.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 27/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/160 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2014
recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 40 e l'articolo 53, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | L'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 (2) della Commissione stabilisce le condizioni alle quali, in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre i termini di pagamento prescritti sono ammissibili al finanziamento unionale. |
(2) | Per motivi di certezza e chiarezza del diritto, è necessario aggiungere alle disposizioni già stabilite all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 le condizioni che dovrebbero applicarsi ai pagamenti diretti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 2015, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3). A tal fine, è necessario fare riferimento, in particolare, ai massimali pertinenti fissati per gli Stati membri relativamente all'anno civile 2014 nel regolamento (CE) n. 73/2009, distinguendo tra gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico e gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie. Inoltre, per far fronte alla situazione specifica in relazione all'applicazione della disciplina finanziaria, è opportuno fare riferimento alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda i pagamenti che si riferiscono all'anno civile 2013 e alle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda i pagamenti che si riferiscono all'anno civile 2014. |
(3) | È necessario chiarire il paragrafo 8 dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, poiché la sua formulazione potrebbe involontariamente indurre la Commissione ad applicare una rettifica forfettaria di livello inferiore rispetto al rischio per il bilancio dell'Unione. Il paragrafo 8 dell'articolo 12 di tale regolamento dovrebbe pertanto essere riformulato al fine di indicare chiaramente che, nel caso in cui elementi oggettivi dimostrino che la perdita massima per i fondi è inferiore alla perdita che risulterebbe dall'applicazione di un tasso forfettario inferiore rispetto a quello proposto dalla Commissione, quest'ultima deve applicare tale tasso forfettario inferiore per decidere in merito agli importi da escludere dal finanziamento unionale. |
(4) | Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 907/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n...
To continue reading
Request your trial