Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1225 of 14 July 2022 on temporary exceptional measures derogating from Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council to address the market disturbance in the fruit and vegetables sector caused by Russia’s invasion of Ukraine

Published date18 July 2022
Subject MatterFruit and vegetables,Common organisation of agricultural markets,Protocol on Ireland/Northern Ireland
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 189, 18 July 2022
L_2022189IT.01000101.xml
18.7.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 189/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1225 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2022

recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare le turbative del mercato nel settore degli ortofrutticoli causate dall'invasione russa dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1) A causa dell'attuale crisi provocata dall'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio 2022, che ha avuto inizio poco dopo la crisi COVID-19, gli agricoltori di tutti gli Stati membri si trovano confrontati a difficoltà eccezionali. I problemi logistici hanno reso gli agricoltori dell'UE vulnerabili alle perturbazioni economiche che questa crisi causa alle catene di approvvigionamento, esponendoli attualmente a difficoltà finanziarie e problemi di liquidità. Alla luce delle attuali turbative del mercato e della combinazione senza precedenti di circostanze, gli agricoltori di tutti gli Stati membri incontrano difficoltà eccezionali nella pianificazione, attuazione ed esecuzione dei regimi di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. È pertanto necessario alleviare tali difficoltà mediante una deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(2) Le organizzazioni di produttori riconosciute e le loro associazioni possono attuare, nell'ambito dei rispettivi programmi operativi approvati, misure di prevenzione e gestione delle crisi, come previsto all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento, intese ad aumentare la loro resilienza alle turbative del mercato. Tuttavia, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, dello stesso regolamento, tali misure di prevenzione e gestione delle crisi non possono totalizzare più di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo. Al fine di concedere maggiore flessibilità a tali organizzazioni di produttori riconosciute e
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